Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Foligno, avverso la sentenza del 29/01/2024 emessa dalla Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 gennaio 2024 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, perché «del tutto generico e aspecifico», l’appello proposto nell’interesse di NOME contro la sentenza con cui il Tribunale di Livorno lo ha condannato per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nell’imputazione.
Nel ricorso presentato dal suo difensore, NOME chiede l’annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, perché la sentenza impugnata ha rilevato che il Tribunale ha esposto il motivo per il quale ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale, ma non ha valutato che il motivo di appello riguardava l’insufficienza della motivazione della sentenza
di primo grado circa il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e era corredato da adeguata argomentazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve ribadirsi che l’appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822), come espressamente previsto dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc pen.
Secondo il ricorso in esame, la Corte di appello si sarebbe concentrata sulle argomentazioni del Tribunale concernenti la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale, ma avrebbe trascurato che l’atto d’appello riguardava le circostanze attenuanti generiche, negate dal Tribunale richiamando i precedenti penali dell’imputato e rimarcando la gravità del reato.
In realtà, invece, la sentenza impugnata argomenta sulla genericità dei motivi di impugnazione, sia circa l’eccessività della pena – evidenziando che l’atto di appello non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale sulla lunga durata della latitanza dell’imputato a seguito dell’evasione contestata – sia circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche – al riguardo evidenziando che l’atto di appello non ha indicato per quali ragioni queste avrebbero dovuto essere concesse.
Neanche il ricorso per cassazione, del resto, adduce elementi favorevoli per la concessione delle circostanze attenuti generiche. Pertanto, esso è inammissibile.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2024