Appello Generico: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, costruire un’argomentazione precisa e dettagliata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale penale: la specificità dei motivi di appello. Senza questo requisito, l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Emilia. Un imputato era stato dichiarato colpevole per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico. La sua difesa, nel presentare appello, aveva formulato un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Per sostenere tale richiesta, l’avvocato si era limitato a menzionare le ‘condizioni personali, familiari e sociali’ e il ‘basso livello d’istruzione’ dell’imputato. La Corte d’Appello di Bologna, tuttavia, ha ritenuto tale motivo del tutto generico e, di conseguenza, ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge processuale.
L’Importanza della Specificità dei Motivi d’Appello
Il cuore della questione risiede negli articoli 581 e 591 del Codice di Procedura Penale. L’art. 581 c.p.p. stabilisce chiaramente che l’atto di impugnazione deve contenere, tra le altre cose, ‘l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Non si tratta di una mera formalità, ma di un onere sostanziale. Chi impugna deve dialogare criticamente con la sentenza di primo grado, spiegando punto per punto dove e perché il giudice avrebbe sbagliato.
Affermazioni vaghe come ‘si chiede il riconoscimento delle attenuanti per le condizioni di vita’ non soddisfano questo requisito. È necessario indicare quali specifiche condizioni di vita dovrebbero essere considerate, come sono state provate nel processo e perché il giudice di primo grado ha errato nel non valutarle.
Il Principio Sancito dalle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825 del 2016). In quella occasione, la Suprema Corte ha chiarito che l’onere di specificità dei motivi di appello è ‘direttamente proporzionale’ alla specificità delle motivazioni della sentenza impugnata. In altre parole, più una sentenza è dettagliata e argomentata, più l’appellante dovrà essere preciso nel criticarla. Allo stesso modo, anche una motivazione sintetica richiede una critica puntuale e non una contestazione generica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello di Bologna avesse applicato correttamente la legge. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi di appello erano stati ‘formulati in termini del tutto generici’. La difesa si era limitata a un vago riferimento alle ‘condizioni di vita’ e al ‘basso livello d’istruzione’, senza però ‘fornire indicazione degli elementi in atti comprovanti tali circostanze’.
In sostanza, non è stato spiegato quali prove o documenti, già presenti nel fascicolo processuale, avrebbero dovuto indurre il giudice a concedere le attenuanti. Questa mancanza ha reso l’impugnazione un guscio vuoto, incapace di innescare un reale riesame della decisione. Di conseguenza, il percorso argomentativo della Corte d’Appello è stato giudicato ‘immune dalle censure’ e il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La specificità dei motivi non è un optional. È un requisito essenziale che, se disatteso, comporta la drastica sanzione dell’inammissibilità. Questo significa che il giudice dell’impugnazione non esaminerà nemmeno le richieste, indipendentemente dalla loro potenziale fondatezza. La conseguenza per il ricorrente è non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, ogni impugnazione deve essere una critica ragionata, dettagliata e fondata sugli atti del processo.
Perché l’appello è stato originariamente dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. La difesa si era limitata a formulare una richiesta generica di attenuanti, facendo riferimento alle condizioni di vita e al basso livello di istruzione dell’imputato, senza però indicare gli elementi di prova concreti presenti negli atti processuali che avrebbero dovuto sostenere tale richiesta.
Qual è il requisito fondamentale per presentare un’impugnazione secondo l’art. 581 del codice di procedura penale?
Secondo l’art. 581 c.p.p., l’atto di impugnazione deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che supportano ogni richiesta. Questo significa che non basta dissentire dalla sentenza, ma è necessario argomentare in modo puntuale e critico, confrontandosi con le motivazioni del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione per l’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo specifico caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSTI NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, considerato che la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 18/7/2023, con cui COGNOME NOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tass alcolemico.
Considerato che nell’atto di appello la difesa formulava un motivo unico, nel quale si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice di primo grado non aveva considerato le condizioni personali, familiari e sociali dell’imputato ai fini del riconoscimento del beleficio.
Considerato che avverso l’ordinanza d’inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione la difesa, lamentando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione.
Ritenuto che, ai sensi dell’art.581 cod.proc.pen. i motivi dell’impugnazione devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che l’inosservanza di tale disposizione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo senza l’osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 dep. 21/04/2011, COGNOME, Rv. 25028001).
Rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez.0 n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto pos a fondamento della decisione impugnata.
Considerato che la Corte d’appello, nella ordinanza impugnata, ha posto in rilievo come i motivi d’impugnazione fossero stati formulati in termini del tutto generici, essendosi la difesa limitata a fare riferimento alle condizioni di vita e al basso livello d’istruzione dell’imputato senza fornire indicazione degli elementi in atti comprovanti tali circostanze.
Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale risulta essere immune dalle censure prospettate in questa sede, meramente avversative.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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