La Specificità dell’Appello Penale: Quando un Ricorso è Inammissibile
Nel complesso mondo della procedura penale, la stesura di un atto di appello richiede precisione e rigore. Un errore comune, ma dalle conseguenze drastiche, è la mancanza di specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla specificità appello penale, chiarendo perché un’impugnazione generica è destinata a essere dichiarata inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti essenziali di un appello efficace.
Il Caso in Esame: Un Appello Limitato alla Pena
La vicenda giudiziaria ha origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Bologna, che aveva già dichiarato inammissibile un primo atto di appello per difetto di specificità. L’imputato, non rassegnato, ha proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione. L’oggetto della contestazione era circoscritto unicamente al trattamento sanzionatorio, ovvero la misura della pena inflitta.
Tuttavia, l’atto di appello originario non entrava nel merito delle argomentazioni che avevano portato il primo giudice a determinare quella specifica sanzione.
La Decisione della Cassazione sulla Specificità dell’Appello Penale
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, dichiarando il ricorso inammissibile. Il principio di diritto ribadito è cristallino: un appello è inammissibile quando i motivi non sono enunciati e argomentati in modo esplicito. Non basta manifestare un generico dissenso con la sentenza impugnata; è necessario costruire una critica puntuale e motivata.
L’Onere della Specificità a Carico dell’Impugnante
I Giudici hanno sottolineato che l’onere di specificità che grava sull’appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui il giudice di primo grado ha motivato la sua decisione. Se la sentenza è ben argomentata, l’appello deve essere altrettanto dettagliato nel confutare, punto per punto, le ragioni del giudice. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2016), mira a evitare ricorsi dilatori e a concentrare il giudizio di secondo grado su questioni concrete e ben definite.
Le Motivazioni: Perché l’Appello era Troppo Generico?
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto l’appello palesemente generico perché non si confrontava con la compiutezza della motivazione della sentenza appellata. Il primo giudice aveva fondato la sua decisione su elementi precisi, come la recidiva e la valutazione delle attenuanti generiche. L’atto di appello, invece, si era limitato a contestare la pena senza formulare deduzioni puntuali su questi aspetti cruciali. Mancava, in sostanza, un dialogo critico con la sentenza: l’appellante non ha spiegato perché la valutazione del giudice sulla recidiva fosse errata o per quale motivo le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse o valutate diversamente. Questa omissione ha reso l’atto di impugnazione vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma, in questo caso quantificata in 3.000 euro, in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la specificità appello penale non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà e la funzionalità del sistema delle impugnazioni, evitando di sovraccaricare la giustizia con ricorsi pretestuosi o non adeguatamente argomentati.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile?
Un appello penale può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ovvero quando i motivi di critica contro la sentenza impugnata non sono enunciati e argomentati in modo esplicito e puntuale.
Cosa significa che i motivi di appello devono essere specifici?
Significa che l’appellante non può limitarsi a un generico dissenso, ma deve confrontarsi criticamente con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata, indicando con precisione quali parti della motivazione contesta e perché.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso per Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello – circoscritto al trattamento sanzionatorio – di NOME COGNOME;
ritenuto che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto pos fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822);
ritenuto che nel caso in esame l’aspecificità dell’appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza appellata, non oggetto di puntuali deduzioni nell’atto di appello su recidiva e attenuanti generiche;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024
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Il Presidente