Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso che censura la sent72a che ha dichiarato inammissibile l’appello di 17ézza per difetto di specificità.CX
Costituisce principio giurisprudenziale, già consolidato all’epoca delle decisioni di merito, quello secondo il quale l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
La “Riforma Cartabia”, peraltro, non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza consolidatasi con la sentenza SU COGNOME, sopra richiamata.
Nel caso in esame, quindi, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è corretta, a fronte della assoluta genericità dell’atto di appello.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024