Specificità dell’Appello: la Cassazione Annulla una Declaratoria di Inammissibilità
L’esito di un processo può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto scrupoloso delle regole procedurali. Un esempio lampante è il requisito della specificità dell’appello, un principio fondamentale che garantisce un dialogo costruttivo tra i diversi gradi di giudizio. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 15630 del 2024, ha ribadito l’importanza di una corretta valutazione di tale requisito, annullando una decisione di inammissibilità e chiarendo quando un atto di impugnazione può dirsi veramente ‘specifico’.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino, la quale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato. La ragione addotta dai giudici di secondo grado era la ‘carenza di specificità’ dell’atto. In pratica, la Corte territoriale riteneva che l’appellante non avesse mosso critiche puntuali e dettagliate alla sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre argomentazioni generiche.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali.
L’impugnazione e la questione della specificità dell’appello in Cassazione
Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte di Appello sotto un duplice profilo:
1. Violazione di legge: Il primo motivo di ricorso sosteneva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, l’atto di appello non era affatto generico. Non si trattava della mera riproduzione di un memoriale precedente, ma di un’articolata confutazione dei passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, con un’analisi critica sia dei fatti che degli aspetti giuridici.
2. Contraddittorietà della motivazione: Con il secondo motivo, la difesa evidenziava una palese contraddizione. L’atto di appello proposto dalla moglie dell’imputato, coimputata nello stesso procedimento per reati comuni, era stato ritenuto ammissibile dalla stessa Corte, nonostante fosse ‘assolutamente identico’ a quello del ricorrente.
Il fulcro della questione verteva quindi sulla corretta interpretazione del requisito della specificità dell’appello, un pilastro del diritto processuale penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno esaminato l’atto di appello e sono giunti a una conclusione opposta a quella della Corte territoriale. La Suprema Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione era stato ‘articolato attraverso un confronto, esplicito, tra i motivi, in fatto e diritto, espressi dal primo giudice e le ragioni assunte dalla difesa a sostegno delle critiche formulate’.
In altre parole, l’appello non era una sterile ripetizione, ma un documento che instaurava un dialogo diretto con la sentenza impugnata, criticandone punto per punto i contenuti. Di conseguenza, secondo la Cassazione, non era possibile ravvisare quel ‘difetto di specificità’ che aveva portato alla declaratoria di inammissibilità.
L’accoglimento del primo motivo ha reso superfluo (‘pleonastico’, nel linguaggio della Corte) l’esame del secondo motivo, relativo alla presunta contraddittorietà rispetto alla posizione della coimputata.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Viene riaffermato un principio cruciale: per superare il vaglio di ammissibilità, un appello deve essere specifico, ma la specificità non equivale a originalità assoluta. Essa consiste nella capacità di confrontarsi criticamente e puntualmente con la decisione che si intende impugnare. Un appello è specifico quando individua i capi e i punti della sentenza che si contestano e articola le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta di riforma.
La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte di Appello di Torino. Quest’ultima dovrà ora procedere all’esame del merito dell’appello, garantendo all’imputato quel secondo grado di giudizio che le era stato inizialmente negato per un’errata valutazione di un requisito procedurale.
Quando un atto di appello è inammissibile per carenza di specificità?
Un atto di appello è considerato inammissibile per carenza di specificità quando non si confronta in modo esplicito e critico con le motivazioni della sentenza di primo grado, ma si limita a riproporre argomenti generici o a riprodurre atti precedenti senza una critica puntuale alla decisione impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione in questo caso specifico?
La Corte ha stabilito che l’appello era pienamente specifico perché articolava un confronto chiaro e diretto tra i motivi della sentenza di primo grado e le argomentazioni della difesa, formulando critiche puntuali. Per questo motivo, ha ritenuto che il difetto di specificità contestato dalla Corte di Appello non sussistesse.
Qual è la conseguenza pratica della decisione della Cassazione?
La sentenza della Corte di Appello che dichiarava l’inammissibilità è stata annullata. Di conseguenza, gli atti sono stati trasmessi di nuovo alla stessa Corte di Appello, che ora ha l’obbligo di celebrare il processo e decidere nel merito dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15630 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Cotronei; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 07/09/2023 della corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN !DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME per carenza di specificità.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3.Con il primo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. contestando la tesi della corte di appello per cui il ricorrente con l’atto di appel
si sarebbe limitato alla pedissequa riproduzione di un memoriale depositato alla udienza del 5 maggio 2021 e piuttosto eviclenziando la specificità dell’appello, articolato nella considerazione dei passaggi motivazionali della prima sentenza, anche in ordine a parti elaborate in diritto, e nella confutazione degli stessi.
Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione rilevando come invece l’atto di appello proposto nell’interesse della moglie e coimputata del ricorrente – ritenuto ammissibile dalla Corte – fosse assolutamente identico, in relazione ai comuni reati dei due imputati, rispetto all’atto di gravame proposto nell’interesse dell’attuale ricorrente.
Il primo motivo proposto è fondato. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, emerge che l’atto di appello è stato articolato attraverso un confronto, esplicito, tra i motivi, in fatto e diritto, espressi dal primo giudice e le ragioni assunte dalla difesa a sostegno delle critiche formulate in ordine ai contenuti della sentenza di primo grado. Così che non è dato rinvenire il ritenuto, in sentenza, difetto di specificità. Tali considerazioni rendono pleonastico l’esame del secondo motivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di COGNOME NOME senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino.
Così deciso, il 09/04/2024.