Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CISS ABIB nato il 18/03/1980
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. comma 4, 80, comma 1 lett. g), d.P.R.309/1990, a seguito di giudizio abbreviato, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al manc riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità; con il secondo, vizio della motivazione in or diniego di circostanze attenuanti generiche; con il terzo in ordine al trattamento sanzionato ritenuto eccessivo.
La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente affermato che, in tema di stupefacenti, fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3 valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitat singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alla ret di relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimenta un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e repressive delle forze dell’ordine. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato il dato pond essendo stata rinvenuta nell’abitazione del ricorrente 500 grammi di sostanza stupefacente de tipo marijuana avente principio attivo di milligrammi 83.000, corrispondenti a 3357 dosi medi singole, quantitativo obiettivamente rilevante, nonché ulteriori elementi quali il rinvenimen strumenti atti al confezionamento delle dosi, la sottoposizione a detenzione domiciliare momento dell’accertamento del fatto, l’indisponibilità di risorse economiche tali da consent l’acquisto di un simile quantitativo di sostanza stupefacente, escludendo quindi che il fatto po essere valutato come di minima offensività; il giudice ha richiamato peraltro i precedenti spec da cui è gravato ricorrente. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e du insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva min portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circol di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attivit di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/20 Rv. 284149 – 02). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli riten
o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitti della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, della stessa specie, e ha affermato l’asse elementi positivi da valutare in tal senso, non ritenendosi tale l’attività di presunta collabo rappresentata da ricorrente con i motivi d’appello, atteso che la,sostanza stupefacente è st rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare e non avendo yfi ricorrente manifestato alc segnale concreto di resipiscenza.
Anche le determinazioni del giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio son insindacabili ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione. Peraltro, la pena base di 2 ann e 9 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa e al di sotto del medio edittale -afferma il giu a quo – trova giustificazione nel rilevante quantitativo di sostanza stupefacente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
· GLYPH Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente