Spaccio lieve entità: la Cassazione traccia il confine sul numero di dosi
La qualificazione di un fatto come spaccio lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti è una questione centrale in molti processi penali, poiché comporta una notevole riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento, stabilendo che la detenzione di un quantitativo di stupefacente pari a 960 dosi medie singole non può rientrare in questa ipotesi attenuata. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I fatti del processo e la contestazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione era stata rinvenuta una quantità di marijuana da cui era possibile ricavare ben 960 dosi.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la fattispecie di spaccio lieve entità. Secondo la difesa, la qualificazione giuridica del fatto era errata, in quanto doveva essere considerata la minore gravità della condotta.
La valutazione della Corte: perché non è spaccio lieve entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione dei giudici di merito. Il ragionamento della Corte si è concentrato su un elemento chiave: il considerevole numero di dosi che potevano essere immesse sul mercato.
I giudici hanno sottolineato che un quantitativo di 960 dosi è un chiaro sintomo dello svolgimento di un’attività di spaccio su larga scala. Tale dato, unito alla deperibilità della sostanza che ne impone una rapida commercializzazione, è stato considerato incompatibile con l’ipotesi di lieve entità.
Il criterio quantitativo per lo spaccio lieve entità
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Per stabilire se un fatto rientri nello spaccio lieve entità, il giudice deve valutare una serie di elementi, tra cui i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e, soprattutto, la quantità e qualità delle sostanze.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è solo il peso lordo della sostanza a contare, ma il grado di offensività concreto della condotta. Questo grado è rivelato dal principio attivo e, in modo determinante, dal numero di dosi ricavabili e potenzialmente vendibili. La Corte ha specificato che le ipotesi di “piccolo spaccio” si caratterizzano per la modesta entità delle dosi, conteggiabili “a decine” e non, come nel caso di specie, “a centinaia”.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica stringente: la finalità della norma sullo spaccio di lieve entità è quella di punire in modo meno severo le condotte marginali nel mercato della droga, non le attività strutturate. La detenzione di un numero così elevato di dosi, pronte per essere smerciate, non rappresenta un episodio isolato o di modesta portata, ma un’operazione commerciale significativa che genera un pericolo concreto per la salute pubblica. La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno escluso l’ipotesi lieve proprio in ragione dell’enorme potenziale diffusivo dello stupefacente sequestrato.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: nella valutazione dello spaccio di lieve entità, il numero di dosi ricavabili è un parametro fondamentale e spesso decisivo. Se la quantità è tale da superare la soglia delle “decine” per attestarsi sulle “centinaia”, diventa estremamente difficile, se non impossibile, ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante. Questa decisione serve come monito: la detenzione di ingenti quantitativi di droga, anche se di tipo considerato “leggero”, verrà trattata con la severità prevista per lo spaccio ordinario, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
Quando la detenzione di droga può essere considerata di ‘lieve entità’?
La qualificazione dipende da una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dalla norma: i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la quantità e la qualità delle sostanze. Un elemento cruciale è il numero di dosi ricavabili, che deve essere modesto.
Perché la detenzione di 960 dosi non è stata classificata come spaccio di lieve entità?
Perché un numero così elevato di dosi è stato ritenuto sintomatico di un’attività di spaccio su larga scala, destinata a un rapido smercio sul mercato. La giurisprudenza ha chiarito che l’ipotesi lieve riguarda quantitativi conteggiabili ‘a decine’, non ‘a centinaia’ come nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La decisione impugnata diventa definitiva. Il ricorrente, oltre a vedere respinta la sua richiesta, viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver promosso un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napol condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 4, DPR 309/1990. tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo vizio di manifesta illogici di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva esser alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/90
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unit pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti al di marijuana rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato, pari a 960 dosi med sintomatiche dello svolgimento di una attività di spaccio su larga scala, attesa anc deperibilità della sostanza, destinata dunque ad essere prontamente smerciata. La pr quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giur di legittimità, GLYPH che richiedono, GLYPH sia per l’applicazione GLYPH che per l’esclusione dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1 99 0, di valutare GLYPH tutti gli elementi GLYPH indicati dalla GLYPH norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione GLYPH (mezzi, GLYPH modalità e circostanze della GLYPH stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato (quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti): cfr., e Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6′ n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 25 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01). ). Nel caso di spec considerevole numero RAGIONE_SOCIALE dosi da immettere sul mercato è stato correttamente con come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì r contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in con del principio attivo e del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili e potenzialmente da dif mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd ” pic spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità RAGIONE_SOCIALE dosi divulgabili, de provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ric pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una ulteriore somma in favore della ca ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Con igliere i estensore