Spaccio lieve entità: i criteri di valutazione della Cassazione
La distinzione tra lo spaccio di sostanze stupefacenti e la fattispecie di spaccio lieve entità rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, con significative differenze in termini di sanzioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i parametri che i giudici devono considerare per tale qualificazione, sottolineando come la valutazione non possa prescindere da un’analisi complessiva dei fatti. La Suprema Corte ha confermato che elementi come un ingente quantitativo di droga e cospicue somme di denaro sono indicatori di un’attività non modesta, escludendo così l’ipotesi del fatto di lieve entità.
I fatti del processo
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardava il ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). La difesa sollevava due principali questioni: in primo luogo, chiedeva la riqualificazione del fatto nella fattispecie di spaccio lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo, lamentando una motivazione illogica e carente da parte dei giudici di merito. In secondo luogo, contestava il diniego del riconoscimento della continuazione con un altro reato, precedentemente giudicato.
La qualificazione del fatto e lo spaccio lieve entità
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione dei giudici di merito. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una motivazione congrua ed esaustiva per escludere la lieve entità del fatto. Gli elementi chiave considerati sono stati:
1. Il consistente numero di dosi medie: durante le indagini sono state rinvenute ben 249 dosi medie di cocaina.
2. L’ingente somma di denaro: presso l’abitazione dell’imputata è stata trovata la somma di 15 mila euro, ritenuta un chiaro segnale della redditività dell’attività di spaccio, incompatibile con una dimensione modesta.
Questi elementi, secondo la Corte, dimostrano che l’attività illecita non era occasionale o di piccola scala, ma ben strutturata e lucrativa. La decisione si allinea con la giurisprudenza consolidata, la quale richiede una valutazione globale di tutti gli indici previsti dalla norma: i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la quantità e la qualità delle sostanze.
Il diniego della continuazione tra reati
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della continuazione, è stato respinto. La continuazione presuppone un “medesimo disegno criminoso”, ovvero un’unica pianificazione che lega più reati. La Corte ha ribadito che l’accertamento di tale requisito è una questione di fatto, riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente o palesemente illogica.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato due fattori determinanti per escludere l’unicità del disegno criminoso:
* Il lasso temporale: tra i fatti in esame e quelli precedentemente giudicati erano trascorsi due anni e sei mesi.
* Lo stato di detenzione: durante questo periodo, l’imputata si trovava in regime di detenzione. Questa circostanza, secondo la Suprema Corte, è idonea a interrompere la “progettualità criminosa”, rendendo implausibile che i due reati facessero parte di un unico piano iniziale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le motivazioni dei giudici di merito erano complete, logiche e rispettose dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza. Per escludere lo spaccio lieve entità, è stata correttamente valorizzata la combinazione tra l’elevato numero di dosi e la notevole somma di denaro, elementi che insieme delineano un’attività di spaccio di un certo spessore. Allo stesso modo, il diniego della continuazione è stato giustificato in modo ineccepibile, identificando nello stato detentivo un fattore decisivo di interruzione del presunto disegno criminoso unitario.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: la qualificazione di un fatto di spaccio come di lieve entità richiede un’analisi attenta e complessiva di tutti gli indicatori fattuali. Quantitativi significativi di droga e profitti elevati sono elementi che, di regola, escludono tale ipotesi. Inoltre, la pronuncia ribadisce che la continuità del disegno criminoso può essere interrotta da eventi significativi, come un lungo periodo di detenzione, che spezzano la sequenza programmatica dei reati. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
Quando un fatto di spaccio non può essere considerato di lieve entità?
Secondo la Corte, lo spaccio non è di lieve entità quando elementi oggettivi, come un consistente numero di dosi (nel caso specifico, 249 dosi di cocaina) e il rinvenimento di una cospicua somma di denaro (15 mila euro), indicano una redditività e una portata dell’attività criminale non modeste.
Un periodo di detenzione può impedire il riconoscimento della continuazione tra reati?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che un periodo di detenzione intercorso tra la commissione di due reati è una circostanza idonea a interrompere la progettualità criminosa, ostacolando così il riconoscimento dell’istituto della continuazione, che presuppone un medesimo disegno criminoso.
Quali elementi valuta il giudice per qualificare lo spaccio di lieve entità?
Il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dalla norma, che includono non solo la quantità e qualità delle sostanze, ma anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, al fine di determinare l’effettiva offensività della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Mari Vetere che ha condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 3 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo vizio di manifesta i carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che do ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/9 dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazi fatto giudicato in una precedente sentenza.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unit pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti a dell’imputata quali il consistente numero RAGIONE_SOCIALE dosi medie rinvenute ( 249 dosi medie d alla altrettanto consistente somma di denaro rinvenuta presso l’abitazione della COGNOME 15 mila euro, segno della redditività della attività di spaccio, di certo non modesta. è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giu di legittimità, GLYPH che richiedono, GLYPH sia per l’applicazione GLYPH che per l’esclusione dell’art. 73, comma GLYPH 5, DPR 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare GLYPH tutti gli elementi GLYPH indicati dalla GLYPH norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione GLYPH (mezzi, GLYPH modalità e circostanze della GLYPH stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato (quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti): cfr., e Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 2 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).
Quanto, poi, al diniego del riconoscimento della continuazione, va ribadito il consolida secondo cui accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costi questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui appr sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata mo (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, Rv. 275222 ;Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 Rv. – 01) . Orbene, la sentenza impugnata ha sottolineato, in proposito, il lasso tempora tra i fatti ( due anni e sei mesi) e il fatto che, in detto periodo, l’imputata era detenzione, che è circostanza idonea ad interrompere una progettualità criminosa.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna della ri pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una ulteriore somma in favore della ca ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Prsic1ènte