Spaccio di stupefacenti: i criteri per escludere la lieve entità
Il reato di spaccio di stupefacenti è soggetto a valutazioni rigorose da parte della Suprema Corte, specialmente quando si tratta di distinguere tra il reato ordinario e la fattispecie attenuata della lieve entità. La recente ordinanza della Corte di Cassazione analizza come la combinazione di prove fisiche e digitali possa determinare l’esito di un processo penale.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per detenzione e spaccio di eroina. La difesa contestava la decisione della Corte di Appello di Roma, sostenendo che il fatto dovesse essere inquadrato come di lieve entità. Gli elementi raccolti durante le indagini includevano un quantitativo di sostanza corrispondente a circa 365 dosi, una somma di denaro contante e, dato di particolare rilievo, una serie di immagini conservate nella galleria fotografica del telefono cellulare dell’imputato, riconducibili all’attività illecita.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi di doglianza erano proposti in modo generico e tendevano a richiedere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha confermato la validità del ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano correttamente interpretato gli indici fattuali come incompatibili con una dimensione ridotta dello spaccio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla solidità del quadro probatorio emerso nel cosiddetto “doppio conforme” di responsabilità. Il dato ponderale, ovvero le 365 dosi ricavabili, supera ampiamente la soglia della modica quantità. Inoltre, la presenza di materiale fotografico nel dispositivo mobile dell’imputato è stata considerata una prova inequivocabile della destinazione allo spaccio e della non occasionalità della condotta. Il possesso di denaro contante, non giustificato da attività lavorative lecite, ha completato il profilo di un’attività di spaccio strutturata, escludendo l’applicazione dell’attenuante della lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per la configurazione dello spaccio di stupefacenti non lieve non è necessaria una struttura organizzativa complessa, essendo sufficienti indici quali il numero di dosi e le prove documentali (anche digitali). L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando la necessità di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non su mere riletture dei fatti.
Quando lo spaccio di droga non viene considerato di lieve entità?
Lo spaccio non è considerato lieve se elementi come l’alto numero di dosi ricavabili, il possesso di denaro contante e prove fotografiche indicano un’attività organizzata e non occasionale.
Quale valore hanno le foto sul cellulare in un processo per droga?
Le immagini nella galleria fotografica possono essere utilizzate come prova della destinazione allo spaccio della sostanza e della continuità dell’attività illecita svolta dall’imputato.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la conferma della sentenza impugnata, il pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44102 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il gehee motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto per que in fatto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità con riferimento indici fattuali (dato ponderale, galleria fotografica nel telefono cellulare e somma ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve in relazione alla destinazione al quantitativo di stupefacente pari a ricavabili 365 dosi circa di eroina;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023