Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48966 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, di conferma di condanna ad anni quattro di reclusione ed eur 18.000 di multa, previo riconoscimento delle generiche equivalenti alla contestata e riten recidiva, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 de perché, in concorso con altri, deteneva illecitamente e a fini di spaccio sostanza stupefacente tipo cocaina.
Il ricorso poggia su due diverse doglianze: in particolare, si deduce vizio di motivazi e violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità; vizio di motivazi violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già v disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che inerenti al tratta sanzionatorio sorretto, invece, da sufficiente e coerente motivazione.
Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale relativo alla ricostruzione dei fatti e l’accertamento della penale responsabili particolare, la Corte territoriale evidenzia plurimi elementi e circostanze di fatto da cu desumere, in modo coerente e logico, l’ascrivibilità all’odierno prevenuto della condo delittuosa. Nello specifico, si fa riferimento all’ingente quantitativo di stupefacente – id confezionamento di oltre 200 dosi – rinvenuto nella disponibilità di entrambi i soggetti, al che il ricorrente non abbia contestualizzato la sua presenza in auto né abbia dato spiegazio circa l’ingente somma di denaro trovata in suo possesso, non indicando nemmeno attività lavorative lecite di cui le somme di denaro potevano essere provento, all’atteggiamento nervoso assunto da entrambi i coimputati durante i controlli delle forze dell’ordine. (cfr. p.4).
3.1 Trattasi di elementi che sia i giudici territoriali che il giudice di prime cur valorizzato in modo congruo e logico, sì da supportare coerentemente l’affermazione di penale responsabilità nei riguardi dell’odierno ricorrente. Rispetto a tale motivata, logica e coe pronuncia, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un sif modo di procedere è inammissibile perché non ammesso nel giudizio di legittimità .
3.2 Quanto, infine, al profilo relativo al trattamento sanzionatorio applicato, va ri che, per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità s punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo ” ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenua effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassaz quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il Giudice primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiv equivalente alle generiche riconosciute, tenuto conto sia del precedente specifico allo stes ascritto ( art. 73 e 74 DPR 309/90), sia dell’ingente quantitativo di stupefacente deten connotato da un elevato principio attivo, sia delle modalità della condotta, espletatasi in un l frequentato abitualmente da spacciatori e assuntori: trattasi di elementi sintomatici confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti. Tali argomentazioni, congrue ed immu da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ann Così deciso il 9 novembre 2023 D E POSiTA FA