Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28798 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28798 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 08/10/1983
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 2025, ha confermato integralmente la decisione di primo grado con cui COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio 8,57 di cocaina suddivisa in 39 dosi preconfezionate, rinvenute parte sulla sua persona e a bordo dell’autovettura in uso, parte nella camera da letto presso il domicilio, unitamente materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e denaro contante di piccolo taglio. L Corte territoriale ha rigettato la richiesta di derubricazione nell’ipotesi di lieve enti all’art. 73, comma 5.
Il ricorso, con cui si lamenta l’esclusione della fattispecie di cui al comma 5, ris inammissibile per manifesta infondatezza.
In proposito, deve darsi conto dell’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza legittimità per cui il riconoscimento dell’indicata fattispecie richiede un’adeguata valutaz complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offen proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il g dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni d ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Se U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076-01).
Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, che, nel caso di specie, la Corte territo abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti riv della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da p dell’imputato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in rilievo aspetti rivelatori della fi spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell’imputato. G elementi indicatori costituiti dalle modalità della condotta, la natura pesante della sostanza già predisposta divisione in dosi, la presenza di materiale per il confezionamento, un’attiv organizzata in forma stabile e un volume di affari rilevante, sono stati ritenuti ostat determinare la qualificazione del fatto come di lieve offensività, con argomenti che appaiono privi di vizi logici.
D’altro canto, le censure del ricorrente si limitano a riproporre valutazioni di merito compiutamente esaminate dai giudici del gravame, senza evidenziare alcun vizio della motivazione né errori nell’applicazione della legge penale. L
Il ricorso manifesta carattere meramente ripetitivo delle doglianze già prospettate in sede di gravame e disattese con congrua motivazione, configurandosi quale mero dissenso rispetto
alle valutazioni discrezionali operate dalla Corte territoriale nell’apprezzamento del materi probatorio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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