Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9686 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Catanzaro il 26 novembre 2021, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, com 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in Catanzaro il 22 giugno 2021.
Osservato che i primi sei motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, in termini sostanzialmen sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fo probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata d giudici di merito, i quali (pagine 2-3 della sentenza impugnata), nel ritenere penalmente rilevant la condotta ascritta all’imputato e nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno richiama gli accertamenti della P.G. compiuti presso il luogo di dimora di COGNOME, valorizzando in maniera razionale la diversità delle sostanze stupefacenti rinvenute, oltre che la contigua presenza di strumenti utili al loro confezionamento e della somma di 800 euro, formata da banconote di piccolo taglio e rispetto alla quale non sono state ritenute pertinenti le giustificazioni difen
Rilevato che il settimo e ottavo motivo, con í quali si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono parimenti inammissibili, in qu ripropositivì di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3-4), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 1 bis cod. pen., le dimensioni non trascurabili dei fatti, rivelatrici di un’offesa non lieve al giuridico protetto, per come desumibile sia dalla diversità delle sostanze stupefacent illecitamente detenute, sia dalla rilevante somma rinvenuta, sia dal fatto che l’attività di spa è stata percepita dai vicini dell’imputato, i quali hanno allertato le forze dell’ordine.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti d merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.