Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME ELBASAN( ALBANIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ELBASAN( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata condanNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, DP Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo vizio di illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fa essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, V comma, DPR
2. Va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi perché manifestamente infondati.
In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, uni pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti a di stupefacente nella disponibilità degli imputati (300 gr. di cocaina con percentua pari al 46%, corrispondente a 932 dosi medie singole) sintomatico dello svolgimen attività di spaccio su larga scala. Ciò in considerazione sia della rilevante somm €.14.500) sborsata per l’acquisto dello stupefacente, in rapporto alle condizioni econ imputati, sia delle modalità dell’azione, caratterizzata da particolare accortezza de e conseguimento dell’acquisto. I giudici di merito hanno quindi argomentato nel pie dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legi richiede, GLYPH per l’applicazione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare GLYPH tutti gli elementi GLYPH indicati dalla norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono GLYPH all’oggetto materiale del GLYPH reato GLYPH (quantità GLYPH e qualità GLYPH delle GLYPH sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 26
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 – 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/ Murolo, Rv. 274076 – 01 ). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condott a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato, come affer giurisprudenza di legittimità successiva alla citata Sentenza n. 45061 del 03/11/20 Rv. 284149 – 01. E’ stato infatti recentemente nuovamente ribadito che la configur delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un’adegua complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, ed qualità delle sostanze, con riferimento al grado di (Sez. 3 – , Sentenza n. 12551 del 14/02/2023, GLYPH Pg GLYPH / GLYPH Pascale, GLYPH Rv. 284319 GLYPH -01; Sez. 4 – , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285 Sez. 6, Sentenza n. 1428 del 19/12/2017, COGNOME,Rv. 271959 – 01). Inoltre, le i piccolo spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgab come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e no
caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 2630 inoltre a gg iunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel l’ille g ittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nell prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando cons certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. N la divaricazione di ben q uattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena pre comma 1 dell’art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 de articolo, il Giudice delle le gg i ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cas è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può ess solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal da q ualitativo e q uantitativo, sia da g li altri parametri richiamati dalla disposizione».Le consideraz precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotes di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta q ualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al ri g uardo, il g iudice di merito deve procedere ad una valutazion complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, a solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesi g iuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 dei 22/03/2 in motivazione ; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, COGNOME, non massimata ; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615-01 ; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 201 Capurso, Rv. 275044-01 ; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). Nel di specie, g li elementi evidenziati dai g iudici di merito sono stati correttamente consid come escludenti la confi g urabilità della ipotesi lieve.
I ricorsi vanno dun q ue dichiarati inammissibili. Se g ue per le gg e la condanna dei ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della c ammende, non emer g endo ra g ioni di esonero.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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