Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 11/10/1985
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Livorno il 21 ottobre 2022, con quale NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, er stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Livor l’8 marzo 2022.
Osservato che il primo motivo, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione del fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 19 manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, in in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/20 Rv. 274076), ha rimarcato l’impossibilità di formulare un giudizio di ridotta offensività del avendo l’imputato organizzato un vero e proprio laboratorio di produzione e smercio di sostanze, possedendo una serra con sei lampade per la coltivazione della cannabis con gli strumenti a ciò funzionali, essendo inoltre significativi i dati quantitativi delle sostanze sequestrate, da cu risultate ricavabili 1240 dosi medie singole di marijuana e 1231 dosi medie singole di hashish.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalen delle riconosciute attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l’assenza di elemen suscettibili di positivo apprezzamento, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltr eccessiva, è stata legittimamente confermata, essendosi in particolare sottolineato che l collaborazione dell’imputato ha avuto luogo quando la NOME si è recata presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione che avrebbe consentito di rinvenire comunque la droga.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui difesa si duole dell’applicazione della recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello osserv (pag. 6 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si proceduto è sintomatica della maggiore pericolosità dell’imputato, il quale sin dal 2013 ha da prova di essere dedito alla produzione e alla detenzione di cannabis finalizzata allo spaccio.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.