Spaccio di Lieve Entità: Quando l’Organizzazione Esclude l’Attenuante
L’ipotesi di spaccio di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, rappresenta una circostanza fondamentale per mitigare la risposta sanzionatoria nei confronti di condotte di modesta offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di diversi fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali elementi ostacolano il riconoscimento di tale fattispecie, sottolineando l’importanza dell’organizzazione e della continuità dell’attività criminale.
I Fatti del Caso: Un’Attività di Spaccio Strutturata
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e cocaina. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie di spaccio di lieve entità, con una conseguente riduzione della pena.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, evidenziando come l’attività non fosse affatto occasionale o di minima importanza. Le indagini avevano infatti rivelato un quadro ben diverso: lo spaccio avveniva in un luogo specifico, gestito insieme a dei complici, con modalità operative collaudate che includevano una precisa ripartizione dei compiti nel prelievo e nella consegna della droga. L’attività si protraeva da un lungo periodo, servendo una vasta clientela e garantendo una disponibilità costante di sostanze, stimata in circa 50-70 dosi di cocaina sempre pronte per la vendita.
La Decisione della Corte di Cassazione sul tema dello spaccio di lieve entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero generici e meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente respinte nel giudizio d’appello. La Corte ha confermato la correttezza e la logicità della valutazione operata dalla Corte territoriale, che aveva escluso la possibilità di qualificare il fatto come spaccio di lieve entità.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla completa e logica analisi svolta dalla Corte d’Appello, che ha correttamente valorizzato una serie di indici oggettivi incompatibili con la lieve entità del fatto. In particolare, sono stati considerati decisivi i seguenti elementi:
* Modalità Organizzate: L’attività non era improvvisata, ma strutturata, con una divisione dei ruoli tra l’imputato e i suoi complici.
* Continuità Temporale: Lo spaccio si protraeva per un lungo arco di tempo, dimostrando una professionalità criminale e non un episodio sporadico.
* Vasta Clientela: La convergenza di numerosi acquirenti nel luogo di spaccio indicava un’attività ben avviata e redditizia.
* Disponibilità di Sostanza: La costante disponibilità di un quantitativo significativo di droga (50-70 dosi) escludeva la minima offensività della condotta, come confermato anche dalle dichiarazioni degli acquirenti che riferivano di acquisti ripetuti nel tempo, anche più volte al giorno.
* Eterogeneità delle Sostanze: La cessione di droghe diverse (hashish e cocaina) è un ulteriore elemento che depone a sfavore della lieve entità.
Secondo la Corte, l’insieme di questi fattori delinea un’attività criminale con un grado di offensività tale da non poter rientrare nella fattispecie attenuata prevista dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può limitarsi alla quantità di droga ceduta nella singola occasione, ma deve estendersi a un’analisi globale della condotta. L’organizzazione, la sistematicità, la durata dell’attività e il volume d’affari complessivo sono elementi cruciali che, se presenti, escludono in radice la possibilità di riconoscere lo spaccio di lieve entità. La decisione serve come monito: un’attività di spaccio strutturata e professionale, anche se basata su singole cessioni di modiche quantità, sarà sempre considerata un reato grave, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
Quando un’attività di spaccio non può essere considerata di lieve entità?
Secondo la Corte, un’attività di spaccio non può essere considerata di lieve entità quando presenta caratteristiche di organizzazione e continuità, come l’operare in un luogo controllato, la presenza di complici, una vasta clientela, modalità collaudate e una durata prolungata nel tempo.
La quantità di droga venduta in ogni singola cessione è l’unico fattore determinante per lo spaccio di lieve entità?
No, dal provvedimento emerge che la valutazione non si basa solo sulla singola cessione. Vanno considerati tutti gli indici oggettivi, incluse le modalità organizzative, la continuità dell’attività e la disponibilità costante di sostanze (nel caso specifico, 50-70 dosi), che nel complesso escludono la minima offensività.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile per genericità e reiterazione. La Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1991
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ccn il qual contesta il mancato inquadramento della condotta nell’ipotesi di cui al quinto cor ima dell’ 73 d.P.R. 309 del 90 è inammissibile per genericità, risultando meramente )ppositivo e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
considerato, infatti, che la Corte di appello ha reso logica e completa risp )sta all’ della complessiva valutazione di tutti gli indici oggettivi indicati da questa Corte, s Dttol le modalità organizzate dell’attività di cessione di sostanze eterogenee – hashisl i e cocainasvolta nello stesso luogo controllato da connazionali, ove convergeva una vasta c ientela, ccn modalità collaudate, alternandosi con i complici nel prelievo e nelle consegne, e i er un lun arco di tempo, che ne escludeva l’occasionalità e la minima offensività anche al a luce del dichiarazioni degli acquirenti, alcuni dei quali avevano acquistato con continuità p( r anni volte al giorno, sottolineando che i cedenti avevano sempre disponibilità di circa 5.0-70 dos Ji cocaina (v. pag. 4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onsegueni condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euo tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.