Spaccio di Droga: Non Conta Solo la Quantità, ma la Sistematicità
La distinzione tra spaccio di droga di lieve entità e quello ordinario è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47499/2024) offre chiarimenti cruciali, sottolineando come la valutazione non debba fermarsi al mero dato quantitativo o qualitativo della sostanza, ma debba considerare l’intera organizzazione e la continuità dell’attività illecita. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), ovvero l’ipotesi più grave. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, chiedendo che il reato venisse riqualificato nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo, che comporta una pena significativamente inferiore.
A sostegno della sua tesi, il ricorrente evidenziava la natura, a suo dire, rudimentale dell’organizzazione (la droga veniva custodita presso la sua abitazione) e la presenza di precedenti specifici proprio per il reato di lieve entità. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva basato la sua condanna su altri elementi: le numerose cessioni di droga effettuate presso un circolo, di fatto trasformato in un luogo di spaccio stabile.
La Decisione della Corte di Cassazione sullo Spaccio di Droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dal ricorrente non erano contestazioni sulla corretta applicazione della legge, ma mere ‘doglianze in punto di fatto’, inammissibili in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non può riesaminare le prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione logica e coerente degli elementi a disposizione.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto la richiesta di derubricazione a fatto di lieve entità. La Corte ha chiarito che i giudici di merito hanno agito correttamente valorizzando non tanto il singolo quantitativo di stupefacente ceduto, quanto piuttosto:
* La pluralità e la continuità delle cessioni: L’attività si svolgeva in un ampio arco temporale, dimostrando un’operatività non occasionale.
* Il luogo dell’attività: Le cessioni avvenivano presso un circolo, un luogo destinato in modo sistematico a questa finalità, indice di una certa professionalità.
* La tipologia di droga: Si trattava di ‘droghe pesanti’, un fattore che aggrava la valutazione complessiva del fatto.
* L’inserimento in una rete: L’insieme di questi elementi è stato ritenuto sintomatico di un approvvigionamento continuo e sistematico e dell’inserimento dell’imputato in una ‘rete fissa di acquirenti’.
In questa cornice, l’organizzazione ‘rudimentale’ (la custodia della droga in casa) e i precedenti per reati minori sono stati considerati elementi inconferenti. La valutazione globale e contemporanea di tutti gli indizi ha portato la Corte a concludere che l’attività dell’imputato fosse ben più strutturata e pericolosa di un episodio di spaccio occasionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per distinguere tra spaccio di droga lieve e grave, il giudice deve compiere una valutazione complessiva che trascende il singolo episodio. La sistematicità, la frequenza delle cessioni e l’esistenza di una base logistica, per quanto semplice, possono essere decisive per escludere l’ipotesi lieve. La decisione serve da monito: un’attività di spaccio reiterata nel tempo, anche se condotta senza un’organizzazione complessa, sarà con ogni probabilità considerata un reato grave, con conseguenze sanzionatorie molto più severe.
Quando lo spaccio di droga non può essere considerato di lieve entità?
Secondo questa ordinanza, l’ipotesi di lieve entità è esclusa quando l’attività, valutata nel suo complesso, mostra caratteri di sistematicità e continuità. Elementi come la pluralità di cessioni in un ampio arco temporale e l’inserimento in una rete di acquirenti sono decisivi per qualificare il fatto come grave.
Un’organizzazione semplice, come custodire la droga a casa, è sufficiente per ottenere una pena minore per spaccio?
No. La Corte ha ritenuto che una pur rudimentale organizzazione, come la custodia dello stupefacente in casa, sia un elemento irrilevante se altri fattori, come le numerose e reiterate cessioni in un luogo specifico, dimostrano un’attività illecita strutturata e continuativa.
Quali sono gli elementi principali che il giudice valuta per qualificare la gravità dello spaccio?
Il giudice compie una valutazione globale e contemporanea di tutti gli elementi di fatto. I più importanti, secondo questa pronuncia, sono: la pluralità delle cessioni, l’arco temporale dell’attività, la tipologia di stupefacente (es. droghe pesanti) e gli indizi di un approvvigionamento sistematico e di una rete stabile di acquirenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47499 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 25/07/1966
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità tperché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riferimento agli episodi di cessione ascrittigli al capo a) e, comunque, in relazione alle dimensioni dell’attività di spaccio rpoiché correttamente la Corte di merito ha valorizzato non tanto il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente ceduto, ma le numerose cessioni effettuate presso un circolo, destinato praticamente a luogo di spaccio.
La pur rudimentale organizzazione dell’attività (è risultato, infatti, che l’imputato custodiva la droga in casa) e i precedenti specifici (per il reato di cui ‘all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit.), evidenziati dal ricorrente ai fini del riqualificazione del fatto, sono stati del tutto ragionevolmente ritenuti inconferenti rispetto all’applicazione della fattispecie più lieve poiché, sulla base di ‘una contemporanea e globale valutazione di tutti gli elementi di fatto, la Corte di merito ha ritenuto maggiormente idonei ai fini della qualificazione ai sensi del primo comma dell’art. 73 d.P.R. 309 cit. “la pluralità di cessioni in un ampio arco temporale, i quantitativi di stupefacente oggetto di commercializzazione e la tipologia degli stessi, riconducibili a droghe pesanti”, valorizzati in quanto ritenut indicativi di un approvvigionamento sistematico e continuativo e, dunque, sintomatici dell’inserimento dell’imputato in un sistema alimentato da una rete fissa di acquirenti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consiglierel , elatore