Sovrafatturazione: La Cassazione Conferma la Condanna per Dichiarazione Fraudolenta
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un importante chiarimento sul reato di dichiarazione fraudolenta, con un focus specifico sulla pratica della sovrafatturazione. Questa decisione ribadisce principi consolidati e sottolinea la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro la Riduzione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, limitandosi a ridurre la pena. Il ricorrente si è rivolto alla Cassazione lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’accertamento della sua colpevolezza sia in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Sovrafatturazione come Reato
Il cuore della questione giuridica risiede nella qualificazione della sovrafatturazione come condotta penalmente rilevante. La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che la censura non confutava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si configura in diverse ipotesi:
1. Inesistenza oggettiva: quando l’operazione fatturata non è mai stata posta in essere.
2. Inesistenza soggettiva: quando l’operazione è avvenuta, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nel documento.
3. Sovrafatturazione qualitativa: quando la fattura attesta la cessione di beni o servizi con un prezzo maggiore rispetto a quelli effettivamente forniti.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’oggetto della repressione penale è qualsiasi tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Pertanto, gonfiare i prezzi in fattura integra pienamente il reato contestato.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha ritenuto ragionevole la valutazione del giudice di merito, che aveva negato il beneficio basandosi su elementi concreti e negativi. In particolare, sono stati valorizzati:
* La gravità del fatto.
* La reiterazione della condotta illecita per ben tre periodi d’imposta.
* La rilevante entità degli importi evasi.
Questi elementi sono stati giudicati prevalenti rispetto a eventuali aspetti favorevoli rappresentati dalla difesa, giustificando così una decisione rigorosa.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una logica di coerenza e rigore nell’interpretazione della normativa fiscale-penale. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha implicitamente confermato la correttezza dell’operato dei giudici di merito. La motivazione principale risiede nel fatto che le doglianze del ricorrente non erano in grado di scalfire la solida ricostruzione fattuale e giuridica delle sentenze precedenti. Il richiamo a un precedente di merito favorevole, non supportato da specifici elementi di giudizio, è stato considerato una mera citazione priva di efficacia. La Corte ha ribadito che il reato di dichiarazione fraudolenta mira a proteggere l’integrità della documentazione fiscale, sanzionando ogni alterazione, inclusa la sovrafatturazione, che possa trarre in inganno l’amministrazione finanziaria.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sovrafatturazione è una pratica che integra pienamente il reato di dichiarazione fraudolenta. Per imprenditori e professionisti, la lezione è chiara: la trasparenza e la corrispondenza tra le operazioni commerciali e la documentazione contabile e fiscale sono requisiti non negoziabili. La gravità della condotta, la sua reiterazione nel tempo e l’entità dell’evasione sono fattori che i giudici considerano attentamente, non solo per determinare la responsabilità, ma anche per escludere benefici come le attenuanti generiche. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, ovvero la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, serve da ulteriore monito sulla serietà con cui vengono trattati i ricorsi infondati in materia penale-tributaria.
Cosa si intende per sovrafatturazione secondo la Cassazione?
La sovrafatturazione è la pratica di attestare in una fattura la cessione di beni o servizi a un prezzo maggiore di quello reale. La Corte la definisce una forma di operazione parzialmente inesistente e, come tale, integra il reato di dichiarazione fraudolenta.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto, la reiterazione della condotta illecita per tre periodi d’imposta e la notevole entità degli importi evasi. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione non irragionevole.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6431 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che con sentenza in data 20 settembre 2022 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 13 dicembre 2021 del Tribunale di Catania, ha ridotto la pena irrogata a COGNOME NOME per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che il ricorrente con il primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione in mer all’accertamento di responsabilità e con il secondo il vizio di motivazione in merito al dini delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato, quanto alla responsabilità, che la censura non confuta la ricostruzione del fatto in termini di sovrafatturazione che pacificamente integra il reato contestato (tra le più recenti, S 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01, secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, cioè quando non sia stata post mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l’operazione v sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi a un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo d divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale;
Rilevato che il richiamo al precedente di merito favorevole consiste in una mera citazione non suffragata da precisi elementi di giudizio;
Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territorial ha valorizzato la gravità del fatto, per la reiterazione della condotta illecita per tre p d’imposta e per la rilevante entità degli importi evasi, circostanze queste ritenute n irragionevolmente prevalenti rispetto agli elementi favorevoli rappresentati;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.