Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3799 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3799 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la revoca della sentenza resa
NOME (cui CODICE_FISCALE) nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/09/2025 della Corte d’appello di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; dal Tribunale di Rimini il 12/11/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di NOME, relativa alla sentenza resa dal Tribunale di Rimini il 12/11/2020, posta in esecuzione il 12/6/2025.
L’istante Ł stato dichiarato latitante con decreto emesso il 12 aprile 2016 dal Tribunale di Rimini in quanto si Ł volontariamente sottratto all’esecuzione del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti l’8 aprile 2015; il predetto nel corso delle indagini si era dato alla fuga e il 12 novembre 2014 si era allontanato dall’Italia essendo venuto a conoscenza del fermo del coindagato. La Corte ha pertanto ritenuto che il condannato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo allontanandosi dall’Italia.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il condannato, in atto detenuto, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte ha motivato il rigetto ritenendo sussistente una condotta volontaria di sottrazione al procedimento da parte di NOME, desumendola dal fatto che dopo l’arresto in flagranza del coimputato aveva preso contatti con il difensore di quest’ultimo e dopo pochi giorni aveva lasciato il territorio italiano.
Detta conclusione non può essere condivisa poichØ, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la sottrazione volontaria al processo può ritenersi sussistente solo in presenza di comportamenti chiari e univoci che palesano la volontà dell’imputato di non partecipare consapevolmente al processo, rendendosi irreperibile.
Nel caso in esame, alla data del 12 novembre 2014, giorno in cui il ricorrente ha lasciato il territorio nazionale, non era ancora pendente alcun procedimento penale a suo
carico; non era stato identificato come soggetto coinvolto nel reato di ricettazione ascritto al coimputato; il suo nominativo non era ancora stato iscritto nel registro degli indagati. L’ordinanza di custodia cautelare Ł intervenuta solo mesi dopo, nell’aprile del 2015, e la dichiarazione di latitanza addirittura nel 2016.
Non può pertanto sostenersi che il ricorrente si sia volontariamente sottratto ad un procedimento che al momento del suo allontanamento non esisteva ancora.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito in modo inequivocabile che la conoscenza del processo che preclude la rescissione del giudicato deve essere riferita all’accusa formulata in un provvedimento di vocatio in iudicium e non può essere desunta da atti relativi alla fase delle indagini preliminari. La Corte di appello, pertanto, non ha tenuto conto dei suddetti consolidati principi attribuendo ad un comportamento legittimo quale l’allontanamento dell’Italia avvenuto prima dell’instaurazione del procedimento penale un significato improprio.
Con nota trasmessa il 19 novembre 2025 la sostituta Procuratrice generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini, osservando che la dichiarazione di assenza dell’imputato non Ł stata preceduta dall’accertamento dell’effettiva conoscenza del processo. Osserva che ai fini della dichiarazione di assenza non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce e non elimina l’esigenza di una verifica dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto il motivo dedotto Ł generico e manifestamente infondato.
L’istanza di rescissione, oggetto dell’odierno giudizio, Ł regolata dal novellato art. 629bis cod. proc. pen. secondo cui il condannato può ottenere la rescissione del giudicato quando provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420bis cod. proc. pen. e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa.
Giova ricordare, infatti, che in tema di rescissione del giudicato, per l’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 629bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701 – 01).
Il comma 3 dell’art. 420 bis cod. proc. pen. stabilisce che il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato Ł stato dichiarato latitante o si Ł in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
Questa norma, tuttavia, Ł entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e pertanto il processo di merito celebrato nel 2020 si Ł svolto nella vigenza del vecchio regime; anche il precedente tenore dell’art. 420 bis cod. proc. pen. affermava che il giudice procede in assenza quando risulti con certezza che l’imputato si Ł volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
Rileva il Collegio che anche la sentenza Ismail delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg c/Ismail, Rv. 279420 – 01) richiamata dal AVV_NOTAIO
Generale nella sua requisitoria scritta, indica la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento, quale unica ipotesi in cui possa procedersi a dichiarare l’assenza dell’imputato, ‘pur se la parte ignori la vocatio in ius’.
In motivazione il Collegio piø autorevole di questa Corte di legittimità ha osservato che detta volontaria sottrazione deve desumersi da condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L’art. 420bis cod. proc. pen., infatti, non “tipizza” alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale e in questo ambito non possono farsi rientrare automaticamente situazioni comuni, quali la irreperibilità e il domicilio eletto, anche se la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, integrano circostanze valutabili nei casi concreti, per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione”.
In sostanza, la pronunzia delle Sezioni Unite ha inteso sottolineare che non si può esasperare il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per dichiarare l’assenza dell’imputato. Ma nel caso in cui elementi specifici di fatto palesino la volontà del soggetto di sottrarsi alla conoscenza del procedimento, la condotta attiva di sottrazione alla conoscenza del processo elide la necessità di dimostrare che l’imputato si fosse sottratto alla conoscenza della vocatio in iudicium.
Su questa scia, altra recente pronunzia ha sostenuto che ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, nØ elimina l’esigenza di una verifica, in concreto, dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato. (Sez. 1, n. 2078 del 12/12/2023, dep. 2024, Pg/Fatnassi Ali, Rv. 285717 – 01)
Tanto premesso, nel caso in esame la Corte di merito ha rilevato che l’imputato Ł stato dichiarato latitante nel 2016, per essersi sottratto all’ordinanza di custodia cautelare spiccata nel presente giudizio nell’aprile 2015, ma ancor prima della sua formale latitanza, si era allontanato dal territorio dello Stato, con un volo diretto ad Atene, in coincidenza con l’accertamento del reato e l’arresto in flagranza del coimputato, dopo avere intrattenuto, nei giorni successivi al fermo, contatti con il difensore di costui; ne ha desunto la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, valorizzando diversi elementi di fatto che dimostrano la sua precipua volontà di rendersi irreperibile,tramite allontanamento dal territorio nazionale.
A fronte di questa motivazione, fondata su specifici elementi fattuali che dimostrano, a prescindere dalla dichiarazione di latitanza, che il ricorrente si Ł volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo, allontanandosi dall’Italia, la difesa rileva che, quando l’imputato ha lasciato il territorio nazionale, il processo non era ancora pendente nei suoi confronti, valorizzando un dato formale, cioŁ l’iscrizione nel registro degli indagati.
Non considera, tuttavia, che il coindagato NOME era già stato sottoposto a fermo e che, nei giorni antecedenti all’interrogatorio di garanzia di quest’ultimo, il ricorrente aveva avuto diversi contatti con il difensore del correo; il procedimento era, quindi, già pendente e l’odierno ricorrente, in ragione dei contatti con il difensore del NOME, era consapevole che si stava per procedere anche nei suoi confronti e si Ł allontanato al precipuo scopo di sottrarsi alla conoscenza del processo.
La difesa contesta l’evidente volontà in tal senso del Loki, ipotizzando una scelta
autonoma e del tutto sganciata dalla vicenda avente rilevanza penale in cui egli era coinvolto, senza addurre, tuttavia, elementi specifici in tal senso, tali da smentire la ricostruzione in fatto formulata dalla Corte. Così facendo, il ricorso incorre anche nel vizio di genericità che destina il ricorso all’inammissibilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 euro, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME