Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40308 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Portogruaro, il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Gorizia in data DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 06/04/2023
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; chiesto l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza emessa il 22/3/2022, il Tribunale di Udine, ha ritenuto COGNOME NOME, nella sua qualità di amministratore unico di “RAGIONE_SOCIALE“, e COGNOME NOME, quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui all’artico d.lgs. n 74 del 2000, per aver stipulato, in data 10/0/2017, l’atto di cessione parziale di contratto di affitto d’azienda, meglio descritto nel capo d’imputazione, ritenuto atto fraudolento in quanto commesso al fine di rendere inefficace la
procedura di riscossione dei debiti tributari avviata dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate di Udine nei confronti della” RAGIONE_SOCIALE“.
La vicenda processuale può essere così riassunta.
A fronte di un debito residuo IVA relativo all’anno 2012 pari a 584.336,89 euro di “RAGIONE_SOCIALE” (legale rappresentante COGNOME NOME), l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate di Udine otteneva, in data 28/7/2016, l’emissione, da parte del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Udine, del decreto di sequestro conservativo dei crediti maturati e maturandi di “RAGIONE_SOCIALE” verso committenti di contratti d’opere pubbliche e delle poste attive esistenti sui conti correnti bancari della società, fino alla concorrenza del debito indicato, tenuto conto dei pagamenti parziali nel frattempo eseguiti.
Il decreto veniva notificato alla debitrice e, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio, con provvedimento depositato il 03/01/2017, la Commissione Tributaria di Udine confermava la misura cautelare.
Nelle more del procedimento, con atto notarile del 22/12/2016, la “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, costituiva la “RAGIONE_SOCIALE“, avente stessa sede e stesso oggetto sociale della “RAGIONE_SOCIALE” ed interamente partecipata da quest’ultima.
COGNOME NOME, già procuratore e procacciatore d’affari nell’ambito delle gare pubbliche in” RAGIONE_SOCIALE” dal 2010, veniva nominato Amministratore unico della neocostituita “RAGIONE_SOCIALE“.
In data 10/1/2017 “RAGIONE_SOCIALE” e la “RAGIONE_SOCIALE” stipulavano un contratto di cessione parziale di affitto di azienda in forza del quale la prima cedeva alla seconda parte della propria posizione contrattuale relativamente ai contratti di appalto indicati nell’allegato “A” del contratto medesimo, in corso di esecuzione alla data della stipula della cessione.
A fronte dell’indicazione dell’allegato “A” di dodici contratti di caratter pubblico e privato, per un valore stimato di circa 350.000 euro, il prezzo della cessione risultava essere di 2.500 euro, con riserva di stabilire il prezzo corretto all’esito della conclusione delle commesse, tenuto conto degli effettivi ricavi ottenuti.
La cessione non comprendeva la posizione debitoria relativa ai debiti erariali di “RAGIONE_SOCIALE“, ragione per la quale l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, pur avendo ottenuto il sequestro conservativo nei confronti di “RAGIONE_SOCIALE“, ha potuto aggredire solo i ricorrenti e i crediti maturati dai contratti di appalto esclusi da cessione alla neocostituita “RAGIONE_SOCIALE“.
Secondo quanto riferito dal funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, sentito in dibattimento, a seguito della stipula del contratto di cessione del 10 gennaio 2017 l’RAGIONE_SOCIALE non aveva più a disposizione poste o beni della debitrice “RAGIONE_SOCIALE” utilmente aggredibili.
Dopo circa otto mesi dalla costituzione della “RAGIONE_SOCIALE“, i 9/9/2017 COGNOME NOME assumeva in essa la carica di amministratore unico e legale rappresentante sostituendo COGNOME NOME, che, a sua volta, in data 19/10/2017, diventava procuratore della “RAGIONE_SOCIALE” – ruolo già svolto nella RAGIONE_SOCIALE – nel ramo degli appalti con esclusione espressa della delega amministrativa.
A fronte di tali fatti il Tribunale ha ritenuto integrato in capo ad entrambi g imputati il reato di cui all’articolo 11, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’at cessione sottoscritto tra “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” 10/01/2017, qualificato come “atto fraudolento”, perché posto in essere allo scopo di impedire all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate di soddisfarsi coattivamente delle pretese tributarie maturate nei confronti di “RAGIONE_SOCIALE” già riconosciute in via cautelare col citato provvedimento della Commissione tributaria di Udine.
È stata riconosciuta l’aggravante disciplinata dal comma 1 della norma incriminatrice contestata, tenuto conto del superamento della soglia di 200.000 euro di debito tributario (per IVA e Ires e con relative sanzioni e interessi) maturato da “RAGIONE_SOCIALE” complessivamente determinato in 1.685.554 euro.
La pena in primo grado è stata stabilita in anni due e mesi quattro di reclusione per COGNOME e in anni uno e mesi sei di reclusione per NOME COGNOME.
Con decisione del 06/04/2023 la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso a COGNOME NOME la sospensione condizionale della pena condannato NOME al pagamento delle spese processuali del giudizio e confermato nel resto l’impugnata sentenza.
2.Avverso tale decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME, propongono, tramite difensori, ricorso per cassazione.
3.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
3.1.Nel primo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto della responsabilità penale dell’imputato in ordine alla fattispecie contestata di cui all’articolo 11 decreto legislativo 74 del 2000.
Si deduce che la Corte d’appello abbia erroneamente riconosciuto la “natura fraudolenta” della cessione contrattuale posta in essere, nonostante la stessa fosse reale e non simulata, celebrata da un Pubblico Ufficiale che nulla ha
ritenuto di censurare e ritualmente notificata alle stazioni appaltanti le qual “nulla hanno osservato in relazione al dedotto rapporto”.
Si aggiunge, a sostegno della natura non fraudolenta delle operazioni, che: «le prestazioni di cui ai contratti oggetto di cessione sono state operate, secondo accordi, da parte della società cessionaria (RAGIONE_SOCIALE) pur con alcuni ritardi nei termini di consegna in conseguenza dell’allora Patto di stabilità nazionale»; le parti avevano stabilito un prezzo da quantificarsi previo versamento di un acconto in epoca successiva da parte di un professionista all’uopo nominato; il prezzo della cessione (euro 75.000) veniva in effetti determinato dal dott. COGNOME alla data del 30/06/2018 una volta ultimate le commesse e quindi validati ed esaminati i dati dei consuntivi; il prezzo della cessione veniva pagato dalla “RAGIONE_SOCIALE” con versamento del quantum in favore della società “RAGIONE_SOCIALE“.
Si aggiunge, inoltre, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere l’operata cessione di posizione lesiva dei diritti di riscossione dell’RAGIONE_SOCIALE dell entrate.
Sul punto si osserva: che le misure cautelari assunte dall’autorità tributaria riguardavano esclusivamente i conti correnti da parte della società “RAGIONE_SOCIALE” e non le posizioni contrattuali attive e, o, i crediti pendenti presso terz contenzioso tributario richiamato non aveva visto alcun provvedimento decisorio negativo per la società “RAGIONE_SOCIALE” la quale, anzi, si era opposta alle misure cautelari al tempo assunte; l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate avrebbe ben potuto esercitare le azioni civili di tutela del preteso credito e, o, di annullamento deg atti dispositivi eventualmente assunti in suo danno anche a mezzo di dell’azione revocatoria; la procedura di cessione contrattuale intervenuta tra “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” si era conclusa con “rituale e congru pagamento del corrispettivo da considerare posta attiva per l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
3.2.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione dell’art. 11 decreto legislativo n. 74 del 2000 in relazione all’elemento soggettivo del reato; il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità sul punto della responsabilità penale dell’imputato in ordine alla fattispecie contestata di cui all’articolo 11 citato.
Si lamenta che la Corte triestina, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Udine, abbia ritenuto palese la responsabilità di NOME COGNOME anche in punto di elemento soggettivo del reato, ravvisando nei fatti una diretta, consapevole e specifica sua presa di coscienza in ordine alle vicende fiscali ed alle successive operazioni che hanno interessato la società “RAGIONE_SOCIALE“.
Ad avviso del ricorrente, invece l’istruttoria dibattimentale avrebbe dato conto di emergenze processuali di segno decisamente opposto: la responsabilità del COGNOME sarebbe stata sorretta da mere “deduzioni” «pur se il suo opinato contributo causale non avrebbe mai trovato riscontro da parte di chi, con articolata indagine, aveva attenzionato proprio le attività ed il percorso della società “RAGIONE_SOCIALE“».
Ad avviso della difesa, non sarebbe mai emersa nel corso del giudizio la conoscenza da parte del COGNOME in ordine le pendenze fiscali e tributarie delle società della famiglia COGNOME: i giudici di merito sarebbero incorsi in un palese “errore metodologico” laddove hanno ritenuto di desumere “una larvata- e gassosa conoscibilità del COGNOME in ordine a tali aspetti” dalla supposta frequentazione di quest’ultimo col padre del COGNOME.
I rapporti del COGNOME con la famiglia COGNOME sarebbero stati improntati ad una mera collaborazione professionale di vecchia data sempre e solo nell’ambito delle gare d’appalto e delle procedure di selezione, ambito nel quale il COGNOME era stato espressamente ricercato.
Né, ad avviso della difesa, avrebbe potuto trovare condivisione l’argomento dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del COGNOME, dell’atto di parziale cessione aziendale intervenuto tra le società citate addotto dalla Corte d’appello per provare la diretta riferibilità e collegamento di costui alle vicende fiscali de famiglia COGNOME, posto che il COGNOME si sarebbe limitato a sottoscrivere l’atto di cessione parziale di posizione contrattuale deliberata dall’assemblea dei soci, ratificandone la volontà esclusivamente in funzione del ruolo da lui rivestito.
3.3.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di mancata manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pretesa evidenza probatoria della responsabilità concorsuale ascritta al COGNOME in relazione ai fatti contestati.
Anche in tale ipotesi, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle emergenze processuali significative della estraneità del COGNOME alle azioni attuate dalla “RAGIONE_SOCIALE“, nonostante il ruolo rappresentativo assunto momentaneamente dal RAGIONE_SOCIALE all’interno di detta società.
Anche sotto questo profilo, la Corte territoriale avrebbe valorizzato le conoscenze del ricorrente con il padre del COGNOME e desunto, da un mero e non significativo quadro indiziario, gli elementi per la dichiarazione di responsabilità.
3.4.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 62-bis cod. pen., sotto il profilo della mancata concessione all’imputato, in via subordinata, delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio del potere del giudice, ad avviso della difesa, sarebbe mal motivato e scollato dai presidi e criteri di cui agli art. 133, 133-bis, 133 ter cod. pe nonché ai canoni propri dell’art. 62- bis cod. pen.
3.5. Nella memoria difensiva del 26/02/2024 e in quella di replica del 07/03/2024, depositate nell’interesse di COGNOME NOME, si è ulteriormente specificato e ribadito quanto rappresentato nel ricorso.
4.Ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
4.1.Nel primo motivo di ricorso si lamenta il vizio di inosservanza e non applicazione della legge penale in relazione all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000; si censura altresì il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e, o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’articolo 11 citato.
Si deduce che la Corte triestina ha errato nell’attribuire finalità fraudolenta al contratto di parziale cessione di ramo d’azienda intercorso tra la “RAGIONE_SOCIALE e “RAGIONE_SOCIALE” in ragione della contrazione all’erario dei cre derivanti dall’esecuzione degli appalti ceduti. Si ribadisce quanto affermato in sede d’appello ovvero che attraverso il contratto in cessione non si sia in alcun modo ridotta la garanzia patrimoniale della “RAGIONE_SOCIALE“, anzi, il contratto di parziale cessione del ramo d’azienda in oggetto avrebbe consentito alla “RAGIONE_SOCIALE” di conservare il proprio patrimonio a garanzia dei propri creditori e tra questi, in primis, all’erario.
Ad avviso del ricorrente, dunque, del reato contestato difetterebbe non solo l’elemento oggettivo della fraudolenza dell’accordo ma anche l’elemento soggettivo, in quanto l’intesa non sarebbe stata sorretta dalla coscienza e volontà di eludere le pretese erariali.
4.2.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta l’inosservanza dell’articolo 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e l’omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13-bis citato.
Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che alla fattispecie in parola non fosse applicabile l’attenuante speciale assumendo che il pagamento del tutto parziale del debito tributario mediante la procedura della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti non potesse costituire elemento a tal fine valorizzabile.
La Corte d’appello, ad avviso della difesa, avrebbe, invece, dovuto considerare di attribuire all’intervenuto accordo con adesione efficacia “novativa”, con conseguente estinzione dei debiti pregressi.
4.3.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione all’articolo 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione sotto il profilo della omessa contraddittorietà e, o, manifesta illogicità della stessa, relazione alla confisca disposta ai sensi dell’articolo citato.
La difesa argomenta che ai sensi dell’articolo 12-bis, comma due, d.lgs. n. 74 2000 la confisca non opererebbe per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario; nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’odierno ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata e che tale adesione avrebbe dovuto comportare l’estinzione dell’obbligazione pregressa (i debiti tributari relativi agli anni di imposta 2009 2012) e la nascit di una nuova obbligazione avente ad oggetto l’imposta determinata in sede di definizione agevolata.
E dunque, nella denegata ipotesi di condanna per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74 del 2000, in subordine, la difesa del ricorrente chiede l’esclusione della confisca posto che il debito tributario si sarebbe estinto per intervenuta novazione.
4.4. Nella memoria di replica del 7 marzo 2024, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in via preliminare e assorbente, si è dedotta la nullità dell’avviso di fissazione udienza notificato al difensore.
In tale avviso, la dicitura in base alla quale la decisione del ricorso sarebbe avvenuta “per l’udienza di pubblica udienza”, avrebbe incolpevolmente indotto a ritenere che la Suprema Corte avesse disposto d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica, e dunque avrebbe posto il difensore nella condizione di non esercitare la facoltà espressamente concessagli dalla norma di richiedere a propria volta la trattazione del procedimento in pubblica udienza, di fatto privando la difesa di una sua legittima prerogativa.
Il difensore ha chiesto, pertanto, alla Suprema Corte di dichiarare la nullità dell’avviso di fissazione udienza e, per l’effetto, disporre la rinnovazione della notifica dell’avviso medesimo con indicazione della nuova data d’udienza.
Nel corpo della memoria, sono state altresì illustrate le controdeduzioni avverso la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
2.Per l’identità del tema trattato è possibile, preliminarmente, trattare congiuntamente i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti relativi alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.
3.Sotto il profilo oggettivo, giova ricordare che questa Corte ha affermato che «ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiut dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva» (Sez. 3, n. 35983 del 2020, Rv. 280372-01).
Si è ulteriormente specificato che, ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l’alienazione è “simulata”, ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile “atto fraudolento”, idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798-01).
In Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Rv. 273493-01, si è ancor più chiaramente affermato che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito e consolidato nella pronuncia Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Rv. 285206 – 02, in cui si è specificato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è configurabile anche in caso di trasferimento effettivo del bene o dei beni, e non solo nell’ipotesi di contratto simulato.
Con ragionamento pienamente condivisibile si è evidenziato che l’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, prevede due condotte alternative, perché sanziona chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o dei relativi interessi e sanzioni, per importi superiori a
COGNOME
50.000,00 euro, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la proced di riscossione coattiva». Invero, atti fraudolenti “altri” rispetto a quell alienazione simulata possono essere solo quelli non simulati, e quindi “effettivi”.
Alla luce delle indicate coordinate ermeneutiche è dunque possibile affermare che la Corte d’appello, facendo buon governo dei principi evidenziati, ha indicato, con motivazione immune dalle censure dedotte, le ragioni per le quali la cessione parziale di contratto di affitto d’azienda era da ritenersi sì effettiva, caratterizzata da uno schema fraudolento finalizzato a pregiudicare la garanzia patrimoniale per l’Erario.
A sostegno della natura fraudolenta dell’operazione la Corte d’appello ha messo in evidenza gli elementi indicativi della sussistenza di una continuità tra le due società: la “RAGIONE_SOCIALE” era interamente partecipata da “RAGIONE_SOCIALE“; il riferimento dei committenti era ed è rimasto COGNOME NOME; “RAGIONE_SOCIALE” non aveva dipendenti propri, ma utilizzava le maestranze della cedente e ha utilizzato il materiale della cedente, fino ad esaurimento e solo in seguito ha provveduto ad acquisti propri.
Ha, altresì, osservato che l’aver indicato un prezzo irrisorio di cessione (2.500 euro) ha comportato l’immediato vantaggio di preservare la “RAGIONE_SOCIALE” (debitore del prezzo della cessione) dall’azione dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate per importi rilevanti.
4.Allo stesso modo la Corte d’appello ha messo in evidenza, con motivazione articolata e non manifestamente illogica, le ragioni per le quali ritenere sussistente in capo ai ricorrenti il dolo richiesto dalla norma in esame.
Va ricordato che nel reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico, costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, ricorre anche laddove l’atto simulato o fraudolento sia compiuto per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva» (Sez. 3, n. 10763 del 2021, Rv. 281329-01).
In applicazione del principio, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato gli elementi indicativi del dolo in capo ai ricorrenti.
I giudici territoriali sottolineano l’incontroversa consapevolezza, in capo al COGNOME della criticità della situazione debitoria della” RAGIONE_SOCIALE” nei confronti dell’erario, la società infatti, al momento dell’atto di cessione d contratto di affitto d’azienda era già stata raggiunta dal provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte dal Presidente della Commissione tributaria di Udine.
COGNOME
Aggiungono che entrambi gli appellanti, hanno espressamente sostenuto che l’operazione di gestione contrattuale, disposta ai sensi dell’articolo 116 del codice degli appalti pubblici, fosse stata compiuta per “consentire di porre al riparo gli appalti già stipulati o in corso” (pubblici e privati) da “RAGIONE_SOCIALE dall’azione esecutiva cautelare attivata dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
Analizzando ancor più nel dettaglio della decisione impugnata, giova evidenziare che, con motivazione immune di vizi dedotti, i giudici d’appello con riferimento al COGNOME hanno messo in luce (cfr. pag. 16 della decisione impugnata) che egli, nell’interrogatorio, ha dato espressamente conto delle finalità sottese alla cessione facendo riferimento alla necessità di evitare pagamenti all’erario e di evitare il fallimento.
Con riferimento alla posizione del COGNOME la Corte d’appello ha desunto il dolo specifico di consentire alla “RAGIONE_SOCIALE” (e dunque al COGNOME) di eludere la pretesa fiscale dai seguenti elementi: il COGNOME era procuratore speciale nell’ambito delle gare d’appalto per” RAGIONE_SOCIALE” dal 2010 in poi e della “RAGIONE_SOCIALE” dal 2017; si è prestato consapevolmente a rivestire il ruolo di amministratore formale della “RAGIONE_SOCIALE” per soli otto mesi al posto di COGNOME (che fosse un incarico “a tempo” è elemento reiterato negli scritti difensivi); l’operazione di creazione di una nuova società cessionaria delle commesse di appalto in corso di cui COGNOME era dominus, aveva l’espresso scopo di sottrarre tali proventi all’azione esecutiva dell’erario, pertanto, non essendoci alcuna altra finalità, è chiaro che il COGNOME doveva essere a conoscenza e prestandosi al negozio giuridico ha concretamente consentito al COGNOME l’evasione fiscale ricercata.
L’articolata e logica motivazione della Corte d’appello priva di fondamento le censure dei ricorrenti.
5.Tanto chiarito è possibile procedere all’esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti dai ricorrenti.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
6.1. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con deduzioni non manifestamente illogiche, evidenziando gli elementi di fatto descritti, ha adeguatamente risposto alla censura articolata dal ricorrente COGNOME nel secondo motivo di ricorso nel quale, come precisato, si deduce l’erronea applicazione delle regole sostanziali sul concorso di persone reato.
Essendo pacifico il contributo materiale di COGNOME, amministratore della neocostituita “RAGIONE_SOCIALE“. e sottoscrittore del contratto dal lato cessionario, la piena consapevolezza della natura dell’operazione è stata
plausibilmente dedotta dalla conoscenza delle vicende della “RAGIONE_SOCIALE“, desumibile dalla qualità di procuratore speciale della società, con ampio mandato, nell’ambito delle gare di appalto svoltesi dal 2010 al 2017; dall’accettazione di un incarico temporaneo di amministratore formale della società neocostituita fino al subentro del COGNOME e dell’ininterrotta gestione da parte di quest’ultimo dei rapporti con la committenza; dalla successiva conservazione della veste di procuratore speciale della “RAGIONE_SOCIALE“; dall’obiettiva anomalia dell’operazione messa in campo a seguito della notifica del sequestro conservativo inaudita altera parte ed evolutasi dopo la conferma del vincolo nella procedura in contraddittorio; dal risalente rapporto professionale con il coimputato e con il di lui padre, originario titolare della RAGIONE_SOCIALE, emerso da alcune testimonianze.
Non sembra poi priva di rilievo la testimonianza della commercialista delle due società, sintetizzata a p. 11 della sentenza di primo grado, dalla quale si evince che tanto il COGNOME quanto il COGNOME erano suoi interlocutori.
Da questo quadro la Corte territoriale, con argomentazione non manifestamente illogica, ha desunto il ruolo di concorrente nel reato del COGNOME, escludendo trattarsi di una mera “testa di legno” anche a fronte di brani di dichiarazioni testimoniali (peraltro non allegate per esteso come invece prescritto dalla regola dell’autosufficienza del ricorso) non idonei a smentire l’assunto, infatti, come osservato dalla Corte, la circostanza che i testi menzionati abbiano individuato nel COGNOME il dominus dell’operazione corrisponde certamente alla realtà ma non esclude la consapevole corresponsabilità del COGNOME per essersi prestato all’operazione.
6.2. Il quarto motivo di ricorso inerente alla mancata concessione, in via subordinata, delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.
Giova ricordare che, per insegnamento di questa Corte «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01).
Sul punto, ritiene il Collegio che le argomentazioni di cui alla sentenza d’appello non meritino censura, in considerazione dell’esegesi giurisprudenziale di legittimità in materia. Ed invero, le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislat
limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall’articolo 62 cod. pen.
Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria il giudice deve attenersi ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen., e pertanto considerare la gravità oggettiva del reato, la colpevolezza o la capacità a delinquere e quindi possono essere sia oggettive che soggettive.
Detta valutazione rientra nella discrezionalità del giudice e, in questo caso, la Corte di Appello risulta aver adeguatamente illustrato i motivi per cui ritiene non essere presente alcuna circostanza idonea ad integrare l’articolo 62-bis, cod. pen., ciò in considerazione del fatto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato, quali nella specie il fatto che il reo non si sia re responsabile di ulteriori reati o la circostanza di aver presentato istanza di concessione in sanatoria per regolarizzare tutte le opere (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 – dep. 14/11/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419).
Alla luce dei principi ermeneutici richiamati è possibile affermare che, con motivazione sicuramente sintetica, ma non illogica né arbitraria, i giudici territoriali, in relazione alla posizione del COGNOME, hanno correttamente escluso l’operatività delle circostanze attenuanti in ragione delle pendenze per reati fallimentari in capo all’imputato e della sua elevata capacità criminale desumibile dalla condotta complessivamente valutata e dell’elevato importo sottratto alla riscossione coattiva.
Tale valutazione è sufficiente a destituire di fondamento il motivo di ricorso esaminato, risolvendosi lo stesso, in realtà, in una richiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto sottese al disconoscimento dell’attenuante non consentita in sede di legittimità.
7.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
In relazione alle singole doglianze si evidenzia quanto segue.
Va preliminarmente rigettata l’istanza di rinnovazione della notifica dell’avviso di fissazione della decisione in pubblica udienza, con indicazione di una nuova data d’udienza, ai fini della trattazione orale del ricorso, inviata in cancelleri dall’AVV_NOTAIO in data 07/03/2024 e su cui il Collegio, all’udienza del 14/03/2024, ha consentito alla difesa di rappresentare la sua richiesta, acquisendo il parere contrario del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Va infatti osservato che, nella specie, lungi dal farsi applicazione, come preteso dal difensore del ricorrente, dell’art. 611 cod. proc. pen. come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve invece farsi applicazione dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 come convertito dalla I. n. 176 del 2020 riguardante, infatti, per effetto di quanto disposto dall’art. 94 comma 2 del predetto d.lgs. n. 150 del 2022, modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 215 del 2023, le impugnazioni che, come quella di specie, siano proposte sino al 30 giugno 2024.
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto, onde ottenere la possibilità di discutere il ricorso, di formulare, come richiesto appunto da tale comma 8 del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione orale entro venticinque giorni liberi prima della udienza pubblica, ciò che, invece, non ha fatto.
Deve inoltre ritenersi che la nozione di pubblica udienza non equivalga a quella di trattazione orale già solo perché, al di là del significato intrinseco di t concetti, tale mancata equivalenza è dimostrata dal fatto che la stessa norma sopra ricordata prevede appunto che la trattazione orale debba essere richiesta non soltanto in relazione alla decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma dell’art. 614 cod. proc. pen., ovvero, appunto ai ricorsi trattati in pubblica udienza.
Peraltro, anche a volere seguire la prospettazione del ricorrente, e dunque, a voler fare riferimento all’art. 611 cod. proc. pen. nella versione modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022, va ricordato come nessun legittimo affidamento potrebbe essere insorto in capo al ricorrente stante l’avvenuta modifica dell’avviso di fissazione della presente udienza ben oltre la prospettata (ma non corretta per quanto detto sopra), entrata in vigore di tale norma (cfr. Sez. 5 n. 33269 del 01/06/2023, COGNOME, Rv. 285011-01).
7.1.È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, nel quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Sul punto la Corte, con ragionamento immune dalle censure sollevate, nega l’applicazione dell’attenuante sul presupposto, non contestato, che l’estinzione del debito tributario non sia avvenuta prima dell’apertura del dibattimento.
Manifestamente infondata appare inoltre la prospettazione difensiva secondo la quale “le sopravvenute procedure di definizione agevolata comporterebbero l’estinzione della pretesa originaria per novazione, sì da rendere irrilevante l’effettivo pagamento in epoca anteriore all’apertura del dibattimento e finanche l’effettivo pagamento delle somme dovute a seguito della procedura conciliativa”, posto che, al contrario, la peraltro non documentata procedura di adesione alla definizione agevolata non potrebbe comportare, comunque, in difetto di pagamento tempestivo, alcuna integrazione della ipotesi di cui all’art. 13-bis cit.
7.2. Manifestamente infondato, per le stesse ragioni sopra ricordate, è il terzo motivo di ricorso teso all’annullamento della statuizione sulla confisca, in quanto incentrato sul medesimo argomento dell’effetto novativo delle procedure di definizione agevolata e su una lettura dell’art. 12-bis comma 2, d.lgs. cit. («La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario») che contrasta con la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamata dalla Corte territoriale, secondo la quale «In tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lg n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l’esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all’accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari» (Sez. 3, n. 9355 del 2021, Rv. 281480-01; Conf. Sez. 3, n. 28488 del 2020, Rv. 280014).
7.3. Parimenti infondata appare la censura per il mancato ridimensionamento della confisca, secondo il valore attribuito ai contratti ceduti dal consulente della difesa.
La Corte d’appello, con motivazione immune dai vizi dedotti, ha confermato la confisca disposta dal Tribunale di Udine, individuata in via diretta nei rapporti di credito già spettanti alla “RAGIONE_SOCIALE” oggetto di cessione di cui al contratto sottoscritto il 10 gennaio 2017 ancora da incassare o per equivalente pari a detto importo.
I COGNOME giudici COGNOME territoriali COGNOME hanno COGNOME dunque COGNOME fatto COGNOME corretta COGNOME applicazione dell’insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal manca pagamento del debito, sicché è illegittima l’esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all’accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari», anche alla luce delle considerazioni svolte dal Tribunale, che la Corte d’appello condivide ritenendole corrette, a p. 19 della sentenza di primo grado, ove si rammenta che «il profitto del reato di cui all’art. 11 d. Igs 10 marzo 2000, n. 74 è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei
crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto» (Sez. 5, n. 32018 del 2019, Rv. 27725101) e si segnala che, ferme restando le decurtazioni operate nel corso del procedimento al fine di consentire il versamento dei ratei determinati nel contesto della procedura di definizione agevolata, che hanno ridotto la statuizione ablatoria al valore di euro 488.107, il valore dei 12 contratti ceduti con l’operazione censurata non ha mai trovato puntuale confutazione nelle deduzioni delle parti.
8.Per questi motivi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 14/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Pre dente