Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11310 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11310 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Castel Goffredo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 8/9/2025 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 settembre 2025 il Tribunale di Mantova ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 28 aprile 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Mantova, di rigetto della richiesta di dissequestro e restituzione dei beni assoggettati a sequestro per equivalente in quanto profitto dei reati di cui agli artt. 10-bis e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati all’appellante.
Avverso tale ordinanza lo stesso NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Ha esposto, in premessa, che con decreto del 24 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova aveva disposto il sequestro diretto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE del profitto del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE del profitto dell’ulteriore reato di cui all’art. 11 del medesimo d.lgs. n. 74 2000 (capo B), nonché, per equivalente, per il caso di impossibilità di reperimento del profitto o di esecuzione del sequestro diretto, del medesimo profitto anche nei confronti degli amministratori di tali società, tra cui NOME COGNOME. La Corte di cassazione, adita dallo stesso COGNOME nei cui confronti detto sequestro era stato eseguito per equivalente (su somme depositate in banca e beni immobili), con la sentenza n. 834 del 2025 ha parzialmente annullato l’ordinanza del Tribunale di Mantova, di rigetto della richiesta di riesame presentata nei confronti di tale provvedimento cautelare, limitatamente all’entità del sequestro.
Nel conseguente giudizio di rinvio il Tribunale di Mantova aveva quindi rideterminato l’importo delle somme da assoggettare a sequestro preventivo in complessivi 2.502.303,12 euro, pari all’ammontare del debito tributario aumentato della metà, ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. n. 602 del 1973, trattandosi di beni mobili, e aveva detratto da tale somma l’importo di 318.313,81 euro, pari al saldo del conto corrente già sequestrato in via diretta nei confronti della LVT in relazione al reato di cui all’art. 10-bis d lgs. n. 74 del 2000, imputando il residuo di 2.183.989,31 euro per metà alla RAGIONE_SOCIALE e per metà alla RAGIONE_SOCIALE.
Ritenendo che quanto sequestrato alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE fosse idoneo a garantire la confisca del profitto dei reati, egli aveva quindi chiesto la revoca del sequestro per equivalente disposto ed eseguito nei propri confronti, ma tale richiesta era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento confermato dal Tribunale, che aveva respinto il relativo appello cautelare.
Tanto premesso, circa l’iter processuale, con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per l’errata individuazione della nozione di profitto confiscabile e l’inesatta determinazione della somma da sequestrare, quale profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e del debito tributario derivante dalla commissione del reato di cui all’art. 10-bis del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000.
Si lamenta, in particolare, l’indebita ed erronea duplicazione del profitto dei reati di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) e di cui all’art. 11 dello stesso d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), che il Tribunale, in sede di rinvio, aveva tenuto distinti, ritenendo distinto e cumulabile il profitto del reato di sottrazio fraudolenta di cui al capo b), in quanto la nozione di profitto confiscabile, anche per equivalente, del profitto del reato di sottrazione fraudolenta di cui all’art. dovrebbe essere necessariamente correlata al debito tributario, per il principio di proporzionalità.
Il profitto del reato di cui all’art. 11 da assoggettare a confisca è rappresentato dal valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle imposte evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, e dunque il profitto sequestrabile in funzione della sua confisca non può essere duplicato, assoggettandolo a sequestro sia in relazione al profitto del reato di omesso versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 10-bis sia a quello di sottrazione fraudolenta allo scopo di eludere il soddisfacimento del medesimo debito tributari, violandosi altrimenti il principio di proporzionalità stabilito dall’art. 275 cod. pr pen., applicabile anche alle misure cautelari reati, e dagli artt. 49 e 51 CEDU.
2.2. In secondo luogo, si deduce, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’errata applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., a causa della errata quantificazione dei beni sequestrabili in via diretta alle società, in quanto il loro valore era stato determinato sulla base di una consulenza disposta dal Pubblico ministero, in particolare quanto al valore dell’azienda della MEG, anziché secondo le forme stabilite per l’esecuzione pignoramento sui beni mobili dal codice di procedura civile; analoga omissione si era verificata nella esecuzione del sequestro nei confronti della LVT, compiuta considerando solamente le somme rinvenute sul conto corrente bancario della società e non anche il valore dei beni presenti in magazzino. La motivazione con la quale il Tribunale aveva disatteso tali rilievi, fondata sulla estraneità d ricorrente COGNOME al sequestro disposto in relazione al profitto dei reati di cui a capi b) e c), sarebbe, poi, manifestamente errata, in quanto il sequestro nei confronti del ricorrente era stato disposto per entrambi i reati (capo A e capo B).
3. Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando, anzitutto, che l’ammontare di quanto sequestrato alle due società a cui sono stati (fraudolentemente) ceduti i beni ad opera della LVR è inferiore alla garanzia vantata dall’Erario, e che tale importo non è stato ancora definitivamente quantificato, e, in ogni caso, l’insussistenza della dedotta violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità a causa della duplicazione e conseguente sproporzione della somma sottoposta a sequestro nei confronti del ricorrente quale profitto del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, stante l’incapienza delle società cessionarie dei beni mobili ed immobili; e la carenza di interesse in ordine a questioni che attengono all’entità del sequestro preventivo eseguito nei confronti delle società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova, anzitutto, premettere, per la miglior comprensione della vicenda e l’adeguato apprezzamento delle censure del ricorrente, che secondo quanto risulta dalla sentenza n. 1643 del 2026 di questa stessa Terza Sezione, resa in relazione al ricorso congiunto presentato da NOME e NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 12 maggio 2025 del Tribunale di Mantova (di rigetto dell’appello cautelare proposto dai suddetti NOME e NOME COGNOME nei confronti delle ordinanze con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva respinto le istanze di dissequestro dei beni loro rispettivamente sequestrati), gli stessi sono indagati per i reati di cui agli artt. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A, contestato anche ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ossia l’attuale ricorrente, in relazione agli omessi versamenti accertati a carico della LVT) e all’art. 11 del medesimo decreto legislativo (capo B, contestato ai predetti e anche a NOME COGNOME con riferimento alla cessione di alcuni rami di azienda alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE).
Nella suddetta sentenza n. 1643 del 2026 si legge che nell’ambito di tale procedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, con decreto del 24 aprile 2024, aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto sia del reato di cui al capo A (quantificato nell’importo complessivo non versato di 1.729.815,00 euro, da sequestrare in via diretta alla RAGIONE_SOCIALE, e, in caso di impossibilità, per equivalente agli indagati, tra cui il ricorrente NOME COGNOME), sia del reato di cui al capo B (identificato nel valore dei beni conferiti alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, quantificato in Euro 7.175.000, da sequestrare in via diretta alle due società e, in caso di impossibilità, per equivalente agli indagati, tra cui anche in relazione a tale contestazione, l’attuale ricorrente, NOME COGNOME).
La decisione di rigetto delle richieste di riesame avverso tale provvedimento è stata impugnata con ricorso per cassazione dalle sole società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, beneficiarie dei conferimenti di cui al capo B, e questa stessa Terza Sezione, in parziale accoglimento di quei ricorsi, con la sentenza n. 834 del 2025 ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Mantova limitatamente alla entità del sequestro, evidenziando la necessità di parametrarlo al valore dei beni idonei a fungere da garanzia dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase (nonché degli interessi e delle sanzioni), e di quantificarne il valore secondo i principi già espressi, tra l’altro, da Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, COGNOME, Rv. 286833-01, secondo la quale «in tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all’art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell’art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall’art. 49, comma 2, d.P.R. cit.».
In sede di rinvio, il Tribunale ha rideterminato l’importo del sequestro disposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE per ciascuna delle due società, nella misura di 1.091.994,65 euro per ciascuna. A tale risultato, il giudice del rinvio è pervenuto premettendo la necessità di non superare l’ammontare del profitto complessivo, quantificando il valore dei beni in sequestro in 2.502.303,12 euro, detraendo da tale importo la somma di 318.313,81 euro già oggetto di sequestro nei confronti di uno dei coindagati e dividendo il risultato in parti uguali.
Nel disattendere le censure sollevate con il ricorso per cassazione, fondate, come nel ricorso in esame, sulla violazione di legge con riferimento alla indebita duplicazione degli importi oggetto di sequestro in relazione ai capi a) e b), primo motivo, e sulla violazione di legge con riferimento all’errata quantificazione del valore dei beni sequestrati alla MEG e alla LVT, secondo motivo, nella medesima sentenza n. 1643 del 2026 è stato osservato che il provvedimento genetico è assolutamente inequivocabile nel disporre, da un lato, il sequestro preventivo a fini di confisca diretta del profitto del reato di omesso versamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; dall’altro, che la misura reale finalizzata alla confisca diretta del profit del reato di sottrazione fraudolenta è stata disposta nei confronti delle società beneficiarie dei conferimenti, ovvero della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, cosicché le decisioni di parziale annullamento con rinvio e di rideterminazione del profitto confiscabile in sede rescissoria, adottate a seguito dei ricorsi della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE avverso le decisioni di riesame dell’originario decreto, non avrebbero potuto che riguardare il solo reato di sottrazione fraudolenta e il relativo profitto
E’ stata, quindi ribadita l’autonomia tra i due profitti e i corrispondent sequestri, richiamando il principio secondo cui «in tema di reati tributari, il profitto confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere» (Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust Rv. 265036 – 01. In senso conforme, tra le altre, Sez. 3, n. 28691 del 21/03/2024, COGNOME; Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 277251 – 01; Sez. 5, n. 38140 del 12/07/2024, RAGIONE_SOCIALE; Sez. 2, n. 16538 del 25/02/2022, COGNOME).
Quanto, poi, ai rilievi in ordine alle concrete modalità esecutive del sequestro, è stato richiamato, con valenza assorbente, il principio secondo cui «i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione» (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME COGNOME, Rv. 265103 – 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. Sez. 1, Ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604 01, nonché – da ultimo – Sez. 2, n. 40456 del 13/11/2025, RAGIONE_SOCIALE).
Ora, nel caso in esame, la vicenda sottostante il ricorso proposto da NOME COGNOME e le censure poste a fondamento del ricorso per cassazione da questi proposto sono esattamente sovrapponibili a quelle dei ricorsi proposti da NOME e NOME COGNOME, e, dunque, dette censure risultano infondate sulla base delle medesime considerazioni già esaustivamente svolte nella citata sentenza n. 1643 del 2026, che il Collegio ribadisce.
Quanto al primo motivo, secondo cui il profitto confiscabile del reato di sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11 dovrebbe essere necessariamente correlato al debito tributario, non può che ribadirsi che il profitto del delitto sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cu all’art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell’art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiam operato dall’art. 49, comma 2, d.P.R. cit. (Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, COGNOME, Rv. 286833 – 01, cit.; conf. Sez. 3, n. 2439 del 18/11/2025, dep. 2026, COGNOME, Rv. 289220 – 01), con l’ulteriore precisazione, pure contenuta nella citata sentenza n. 1643 del 2026 (Sez. 3, n. 1643 del 20/11/2025, dep. 2026, COGNOME,
Rv. 289211 – 01, cit.), dell’esclusione della correlazione tra esistenza ed entità del debito tributario di cui al reato ex art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e configurabilità e determinazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta, essendo stato condivisibilmente sul punto affermato che «la certezza di vedersi restituiti i beni fraudolentemente sottratti, alla sola condizione di estinguere il debito tributario sottostante in altro modo – magari attraverso le procedure conciliative o di adesione all’accertamento o di ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74, che nella specie sarebbero idonee tra l’altro ad estinguere il reato contestato ai PACCHIONI al capo A) – produrrebbe effetti tutt’altro che dissuasivi dal compiere condotte riconducibili all’art. 11. 2.6. È opportuno sottolineare, conclusivamente, che tali conclusioni non possono ritenersi in alcun modo vulnerate dall’esigenza affermatasi nell’elaborazione interpretativa di questa Suprema Corte, e concretamente applicata anche nella fattispecie in esame (cfr. supra, § 2.1) – di assicurare che l’intervento ablativo risulti rispettoso del principio d proporzionalità. Invero, i riferimenti giurisprudenziali al “valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase” (cui occorre parametrarsi nella quantificazione del profitto confiscabile ai sensi dell’art. 11), e alle disposizioni sulla riscossione d tributi (cui occorre guardare nella determinazione del valore dei beni), hanno l’evidente finalità di rapportare i confini dell’intervento ablativo alle specific connotazioni del reato per cui si procede (nella fattispecie relativa alla richiamata sentenza COGNOME, il sequestro aveva inizialmente colpito beni di valore nove volte superiore a quel che sarebbe servito a garantire l’Amministrazione finanziaria). Tale operazione, senz’altro utile ad assicurare proporzionalità alla confisca per il reato di cui all’art. 11, non deve in alcun modo essere interpretata e confusa con l’auspicata ma impropria sovrapposizione con il profitto del reato tributario sottostante». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo, stante l’autonomia, per le ragioni esposte, tra le vicende relative ai profitti dei due diversi reati di omesso versamento di ritenute e di sottrazione fraudolenta di beni.
Altrettanto infondati risultano, poi, i rilievi relativi alle modalità esecut del sequestro e, in particolare, alla valutazione dei beni assoggettati al vincolo cautelare, in particolare di quelli facenti parte del patrimonio delle società destinatarie del provvedimento, oggetto del secondo motivo, in quanto, come ricordato, «i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione» (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265103 – 01. In senso
conforme, tra le molte altre, cfr. Sez. 1, Ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604 – 01, nonché – da ultimo – Sez. 2, n. 40456 del 13/11/2025, RAGIONE_SOCIALE).
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione dell’infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/1/2026