Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5760 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5760 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 11/03/2025 dalla Corte d’Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/03/2025, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 29/09/2023, nei confronti di COGNOME e COGNOME, in relazione al concorso nel delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4), nonché – i solo COGNOME – del delitto continuato di cui all’art. 5 dello stesso decreto legislativo, come meglio specificato ai capi da 1 a 3 della rubrica.
Ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di prove decisive, individuate nei testi di cui alla lista regolarmente ammessa nel corso del giudizio di primo grado, e tuttavia revocati dal Tribunale all’udienza del 24/04/2024 (revoca implicita adottata senza contraddittorio, desumibile dal rinvio per la discussione). Si contesta l’assunto per cui i testi non si sarebbero presentati all’udienza calendarizzata per la loro escussione (non essendo mai stata prevista una siffatta udienza), e si lamenta la compressione dei diritti di difesa operata dal Tribunale, che aveva deciso la causa avvalendosi della presunzione tributaria. Con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, si deduce la manifesta illogicità della decisione, dal momento che l’esistenza di un affare si è ritenuta provata grazie a un bonifico, ma senza sentire l’ordinante, né verificare la corrispondenza tra i bonifici e gli affari.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 5. Si lamenta la mancata considerazione dell’estratto conto relativo alla società cinese ZHUCHENG, la cui disamina era invece essenziale dal momento che, secondo il meccanismo triangolare accertato, i clienti italiani del LIU pagavano quest’ultimo con bonifici alla società cinese, la quale retrocedeva gli importi sul conto italiano del ricorrente. Con tale accertamento, sarebbe emersa l’inconsistenza della tesi accusatoria secondo cui il LIU avrebbe avuto “un copiosissimo volume di affari”, dato che l’estratto conto aveva fatto emergere solo i bonifici fatti dalle tre società italiane per le quali il ricorrente, in tre occasioni, avrebbe svolto il ruolo di intermediario. Si evidenzia ancora il carattere generico della motivazione sulla pretesa inaffidabilità dell’estratto conto, dai cui importi, tra l’altro, sarebbe emerso il mancato superamento delle soglie di punibilità (uno dei testi non escussi avrebbe riferito in ordine alla società all’estratto conto ad essa riferito).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta irrilevanza della dichiarazione congiunta che era stata presentata, e che precludeva la configurabilità dell’ipotesi di omessa dichiarazione.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo concreto, indispensabile per la configurabilità dell’art. 11. Si censura la sentenza per essersi soffermata sulle sole intenzioni del LIU, senza esaminare la concreta idoneità del fondo patrimoniale costituito a rendere inefficace la procedura di riscossione. Al riguardo, si evidenziano le incongruenze motivazionali rilevabili con riguardo alla ritenuta sussistenza del requisito della soggettiva fraudolenza, trattandosi di unico atto pubblico ben noto all’amministrazione finanziaria, concretamente inidoneo ad impedire la
soddisfazione del credito erariale. La difesa richiama l’elaborazione della giurisprudenza civile e tributaria in tema di fondo patrimoniale, sottolineando che la percezione di reddito dà luogo ad un’obbligazione tributaria da ritenersi inerente all’interesse familiare, circostanza che rende aggredibile il fondo patrimoniale con azioni esecutive ai sensi degli artt. 167 e 170 cod. civ.: ferma restando comunque la sussistenza anche dell’altra ipotesi di aggredibilità prevista dalle predette disposizioni (debiti che il creditore non sapeva essere estranei agli interessi della famiglia), con onere della prova a carico del debitore. La difesa deduce dunque che il fondo patrimoniale, in sé considerato, non può costituire un pericolo concreto per l’inefficacia dell’azione esecutiva, e censura l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui potrebbe ritenersi sufficiente, ai fini dell’art. 11, la semplice “maggiore difficoltà” nell’esazione coattiva, dal momento che il termine “inefficacia” deve essere inteso in senso restrittivo, e che non può ammettersi la necessità di una sorta di “prova di resistenza del patrimonio”. Si evidenzia, al riguardo, che altra parte della giurisprudenza è orientata nel senso della necessità di una puntuale indagine sulla strumentalizzazione della causa tipica del fondo patrimoniale a fini di evitare il pagamento del debito tributario, non potendo ipotizzarsi una sostanziale inversione dell’onere della prova conseguente alla sola creazione del patrimonio separato.
2.6. Violazione di legge con riferimento alla confisca. Si censura la motivazione della Corte, che ha applicato due diverse tipologie di confisca (per equivalente e ai sensi del primo comma dell’art. 240 cod. pen.). Quanto all’ablazione ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si evidenzia che la norma fa riferimento non agli immobili sottratti, ma al valore di questi, peraltro aggredibil solo nei limiti del debito tributario da soddisfare (che ammontava al momento della costituzione del fondo, ad Euro 296.000). Quanto alla confisca facoltativa, si deduce che la stessa può disporsi in relazione alle “cose che sono il profitto del reato”, qualifica non attribuibile agli immobili di cui al fondo patrimoniale, e ch comunque il “mezzo” (ciò che è servito a compiere l’atto) non può essere confuso con l’oggetto dell’atto stesso.
2.7. Vizio di motivazione con riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione. Si deduce che la consistenza di ciascun aumento avrebbe imposto una motivazione più compiuta del mero riferimento alla “condotta omissiva complessivamente tenuta” (in parte peraltro commissiva) e al “danno cagionato”.
Ricorre per cassazione LIU AVV_NOTAIO, a mezzo del proprio difensore, svolgendo censure in tema di sussistenza del pericolo concreto ai fini dell’art. 11, e di legittimità della confisca, sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte dal coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è fondato (come si vedrà in seguito, trattando anche la posizione della coimputata COGNOME) limitatamente all’imputazione di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Sono invece inammissibili le ulteriori censure proposte dal LIU con riferimento al reato continuato di omessa dichiarazione ai fini IRPEF e IVA per gli anni 2014/2016, a lui ascritto quale esercente in proprio la professione di procacciatore di affari.
Prendendo le mosse appunto dai rilievi formulati in relazione all’art. 5, va anzitutto evidenziato che quelli veicolati con il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza.
Costituisce invero circostanza pacifica, perché ammessa dallo stesso ricorrente, quella per cui le provvigioni spettanti per la sua attività professiona venivano versate dai clienti italiani sul conto corrente di una società cinese a lui riferibile, per poi rientrare, a mezzo bonifici, sui conti italiani del LIU.
La difesa ha peraltro contestato il volume di affari ricostruito dagli operanti, lamentando in particolare il mancato esame dell’estratto conto cinese, che avrebbe consentito – così come i testi non escussi in primo grado – di ridimensionare l’entità degli introiti del LIU, il quale, nella prospettazione difensiva, avreb ricevuto solo in tre distinte occasioni bonifici fatti dalle società italiane.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che ogni approfondimento in ordine all’estratto conto cinese risulta precluso dal difetto di autosufficienza del ricors non essendo il predetto documento stato allegato né indicato con l’indispensabile precisione.
Il ricorso risulta peraltro anche privo della necessaria specificità, difettando un adeguato confronto con le risultanze acquisite e tutt’altro che illogicamente valorizzate dai giudici di merito (le cui argomentazioni devono essere valutate unitariamente, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”).
In particolare, le sentenze di primo e di secondo grado hanno posto in evidenza la documentazione – in parte acquisita con perquisizione domiciliare, in parte consegnata dalle società clienti – comprovante il giro di affari ricostruit dalla Guardia di Finanza, all’esito di accertamenti imperniati sulle corrispondenze temporali e soggettive tra i pagamenti sul conto cinese, effettuate dai clienti italiani del LIU, e le retrocessioni operate con bonifico verso l’Italia (cfr. pag segg. della sentenza impugnata, pagg. 6 segg. della sentenza di primo grado) e sulle dichiarazioni dei clienti italiani, del tutto incompatibili con un rapporto di episodico (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado, da cui emerge che il teste COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, aveva tra l’altro chiarito che il
compenso del LIU variava “a seconda delle forniture che l’azienda faceva al cliente cinese”, e che il LIU “a volte veniva con i clienti altre volte veniva da solo Un particolare rilievo è stato altresì conferito alle dichiarazioni dell’imputato, ch ha ammesso di aver svolto l’attività di mediatore negli anni 2015 e 2016, e di aver utilizzato diverse persone per la retrocessione del danaro versato sul conto cinese, a causa del limite annuo di 50.000 dollari vigente in Cina per trasferire danaro all’estero (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza impugnata).
Tale percorso argomentativo è rimasto sostanzialmente privo di adeguata confutazione da parte della difesa, che ha insistito sull’estratto conto – in termini peraltro, privi di autosufficienza – e sui testi non escussi dal giudice di primo grado, senza peraltro chiarire la valenza demolitoria di tali escussioni rispetto all convergenti, solide risultanze qui appena richiamate (in argomento, cfr. Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 – 01: «in tema di ricorso per cassazione, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che, all’esito dell’istruttoria, abbi revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all’illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità cui all’art. 581 cod. proc. pen.»).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al terzo motivo.
Ogni approfondimento in ordine alla valorizzazione di una o più dichiarazioni congiunte, asseritamente presentate dal LIU, appare infatti precluso dalla genericità della deduzione (quanto all’anno di riferimento, e alle imposte rilevanti) e – anche in questo caso – dal totale difetto di autosufficienza del motivo.
Sono invece fondate, come già accennato, le censure formulate da entrambi i ricorrenti per ciò che riguarda il reato di sottrazione fraudolenta, lor ascritto al capo 4 con riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale.
Risulta invero preliminare ed assorbente la necessità di dar seguito all’indirizzo interpretativo, elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine dell condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale» (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017, Dinelli, Rv. 271321 – 01, la quale, in motivazione ha altresì precisato che tale obbligo motivazionale si impone alla luce
., della giurisprudenza che ritiene ammissibile l’iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, per cui grava sul debitore che intenda avvalersi della impignorabilità dei beni nel fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari. In senso conforme, tra le altre, cf Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep. 2016, Parlatore, Rv. 266457 – 01).
E’ dunque evidente, in tale condivisibile ottica interpretativa, che la Corte territoriale non avrebbe dovuto ancorare la conferma della condanna per il reato di cui all’art. 11 al mero dato obiettivo della costituzione del fondo in epoca prossima agli accertamenti fiscali, ma avrebbe dovuto confrontarsi con le censur difensive, riproposte in questa sede, volte a sottolineare l’aggredibilità – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167 e 170 cod. civ., nell’interpretazione consolidat presso le Sezioni Civili di questa Suprema Corte – del fondo medesimo da parte dell’Erario, per essere i debiti tributari connessi alle esigenze della famigli (trattandosi di debiti correlati alla percezione di reddito da lavoro), ovvero ogni caso – per essere l’eventuale estraneità a tali esigenze ignota al predetto creditore (cfr. per una analoga impostazione, e per i suoi riflessi sulla necessaria indagine anche in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, Sez. 3, n. 45163 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285345 – 01).
Tale soluzione interpretativa appare preferibile a quella volta a ritenere senz’altro configurabile il reato di cui all’art 11, per il solo fatto della costituz del fondo patrimoniale, anche perché più aderente ai principi generali in materia, secondo cui l’atto dispositivo deve risultare – oltre, e prima ancora che idoneo ad ostacolare le ragioni creditorie dell’Erario – “fraudolento”. Sul punto, questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva» (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 – 01. In senso conforme v. anche Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin Rv. 272547 – 01, la quale ha ulteriormente precisato che: «in tema di reati tributari, ai fi della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la natura fraudolenta degli att dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto dell riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l’azione di recupero dell’erario, ma anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difetto motivazionale registrato su tale specifico aspetto rende ultronea la disamina sia delle ulteriori doglianze comuni ai ricorrenti, relative alla disposta confisca, sia di quelle formulate dal LIU in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato: doglianze da ritenere assorbite.
Le considerazioni fin qui svolte impongono da un lato, in accoglimento dei ricorsi proposti da entrambi gli imputati, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
D’altro lato, il ricorso proposto da LIU deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti di COGNOME e di COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME.
Così deciso il 9 dicembre 2025
fi Il Consig r-Ls . estensore
Il Presidente