Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Gazoldo degli Ippoliti il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Curtatone il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 27-04-2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il -igetto del ricorso di COGNOME e per l’inammissibilità del ricorso della COGNOME; lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia della COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 aprile 2023, la Corte di appello di Brescia confermava la decisione del 15 ottobre 2021, con cui il G.U.P. del Tribunale di Mantova aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli del delitto di cui agli art. 110 cod. pen. e 11 del d. Igs. n. 74 del 2000; tale delitto era stato a loro contestato perché, COGNOME quale amministratore di fatto e la COGNOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione dal 14 gennaio 2019, al fine di sottrarsi al pagamento dell’iva e di interessi e sanzioni relative a tale imposta per l’ammontare di 81.383,77 euro, compivano, agendo in concorso tra loro, atti fraudolenti sui beni della società idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, mediante sistematici e non giustificati prelievi di contanti per il complessivo importo di 119.600 euro; fatto commesso in Mantova in epoca compresa tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2017. Veniva altresì confermata la statuizione con cui era stata disposta dal G.U.P. la confisca della somma di 119.600 euro, corrispondente al profitto del reato.
Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, COGNOME e la COGNOME, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
2.1. COGNOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, evidenziando che l’attribuzione a COGNOME del ruolo di amministratore di fatto è scaturita da una lettura erronea RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, non essendosi considerato che il ricorrente non si è mai occupato dei rapporti bancari, dei rapporti commerciali con clienti e fornitori, degli adempimenti contabili e fiscali, della rappresentanza con i terzi in AVV_NOTAIO, risultando perciò violata la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ., che, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gesti mentre i giudici di merito hanno delineato per COGNOME il compito di una sorta di direttore del personale, ruolo non riconducibile a quello di amministratore di fatto. Non emerge da alcun atto che COGNOME abbia proceduto al libero prelievo di denaro dal conto corrente della società, come pure sarebbe improprio il richiamo alla mail valorizzata dalla Corte di appello, mail peraltro non acquisita agli atti processuali e comunque risalente al 2018, ossia a un periodo successivo ai fatti di causa.
Con il secondo motivo, le critiche difensive investono l’applicazione della recidiva specifica e il diniego dei benefici di legge, non avendo la Corte di appello tenuto conto, quanto ai quattro decreti penali di condanna annoverati nel certificato penale di COGNOME, divenuti esecutivi tra il 2010 e il 2013, che i relativi reati dovevano essere dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente venir meno di ogni effetto penale RAGIONE_SOCIALE predette condanne.
Il terzo motivo è dedicato infine alla statuizione della confisca, rilevandosi in proposito che, ove, come nel caso di specie, i beni oggetto deLasserita condotta illecita siano di valore superiore al debito tributario, l’entità del profitto dovrebbe essere limitata alla consistenza del debito stesso, atteso che la parte dei beni sottratti eccedente tale debito non risulterebbe comunque strumentale alla frustrazione della pretesa erariale, per cui, ragionando diversamente, sarebbero violati i principi di proporzionalità e adeguatezza, che costituiscono un precipitato del principio di ragionevolezza. In particolare’ la somma prelevata per la parte eccedente l’imposta evasa non può neppure ontologicamente costituire profitto del reato, proprio perché inidonea a vanificare la riscossione da parte dell’Erario. Nel richiamare la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 18374 del 31/01/2013, in tema di confisca per il reato ex art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, la difesa infine segnala che nell’ultimo decennio si sono succedute pronunce di segno opposto, per cui sarebbe opportuno un ritorno alle Sezioni Unite.
2.1.1. Con memoria trasmessa il 6 marzo 2024, il difensore del ricorrente COGNOME, nel replicare alle considerazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione, ribadendone le argomentazioni.
2.2. La COGNOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza della ricorrente, evidenziando che sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno omesso di fornire risposta agli argomenti difensivi, con cui si è messo in evidenza che non vi è stato alcun accordo fraudolento che ha visto coinvolta la COGNOME, la quale non ha mai voluto sottrarsi al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, non avendone alcun interesse, mentre è stato COGNOME, nel 2017, a prelevare con notevole frequenza importi variabili dalle casse societarie e a emettere fattura per giustificare tali prelievi. Né deve trarre in inganno il rapporto di coniugio con COGNOME, avendo questi agito in totale autonomia, avendo peraltro i due coniugi residenze differenti. Andava in ogni caso escluso il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non avendo trovato smentita l’affermazione della COGNOME secondo cui ella era convinta che le imposte arretrate sarebbero state pagate con la rateizzazione in corso.
Con il secondo motivo, si contesta il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, rilevandosi che la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con le censure difensive, con cui era stato sottolineato che la COGNOME non ha tratto alcun profitto dalla vicenda, ha avuto un ruolo assolutamente marginale nella commissione del reato ed è persona incensurata che ha tenuto una condotta processuale e post delictum assolutamente corretta, riferendo senza remore i fatti a lei noti.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la statuizione sulla confisca, rispetto alla quale si osserva innanzitutto che, con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255036, è stato affermato che il profitto del reato ex art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 non può che coincidere con
il risparmio di spesa per l’imposta evasa, precisandosi al riguardo che, se è vero che, secondo la richiamata decisione, il profitto non necessariamente coincide con l’intero ammontare del debito, è altrettanto vero che neanche si è affermato che il profitto possa essere superiore al debito con l’Erario, dovendosi ritenere che, nell’ipotesi in cui il valore della riduzione del patrimonio è superiore all’imposta evasa, pure integrata da sanzioni e interessi, non può che essere quest’ultima il profitto del reato, costituendo questo il risparmio di spesa, mentre, diversamente, si aprirebbero scenari aberranti, dovendosi considerare che l’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 offre una chiara indicazione della nozione di profitto, prevedendo che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro, potendo dunque la sola riduzione dell’imposta consentire di ridurre l’oggetto della confisca, dal che si desume che per la confisca deve farsi riferimento soltanto al valore dell’imposta evasa.
2.2.1. Con memoria trasmessa il 5 marzo 2024, il difenso-e della ricorrente COGNOME, nel replicare alle considerazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione, ribadendone le considerazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Iniziando dalle censure in punto di responsabilità, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro in parte sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti dagli operanti della Guardia di Finanza di Mantova nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di servizi degli istituti di bellezza, di cui dal 14 febbraio 2013 al 14 gennaio 2019 è stata legale rappresentante, NOME COGNOME, mentre il marito di costei, NOME COGNOME, è stato nominato liquidatore della predetta società dal 14 gennaio 2019. All’esito della verifica fiscale emergeva, da un lato, che l’impresa veniva iscritta a ruolo dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel corso del 2017 a seguito del mancato versamento dell’Iva riguardanti i primi tre trimestri, per l’ammontare di 81.383,77 euro e, dall’altro, che, sempre nel 2017, la medesima società aveva eseguito pagamenti giornalieri in contanti per un importo complessivo di 119.000 euro, senza che fosse specificato in favore di quali fornitori sarebbero avvenuti tali pagamenti.
Ora, la stretta contiguità temporale tra l’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE e i prelievi per contanti, operanti in assenza della documentazione contabile necessaria per identificare i fornitori, è stata ragionevolmente posta a fondamento
del giudizio sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 11 del d. Igs. n. 74 2000, delitto che è stato legittimamente ascritto a entrambi i ricorrenti.
1.1. Quanto a COGNOME, i giudici di merito ne hanno rimarcato la veste di amministratore di fatto della società, osservando innanzitutto che lo stesso, con contratto di collaborazione per prestazione d’opera stipulato in data 11 novembre 2016, era stato designato quale project manager, al fine di espletare limitate attività concernenti il coordinamento del personale, l’esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, il coordinamento di campagne di marketing, RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie e la gestione RAGIONE_SOCIALE criticità impiantistiche, con un compenso quantificato in 30.000 euro, oltre a una perc:entuale del 10% dell’utile di esercizio certificato in bilancio, al netto della ritenuta di acconto.
Il compenso, anche alla luce della previsione di un nuovo incarico affidatogli, ossia quello di curare le fasi di apertura di nuove strutture, veniva quantificato per il 2017 e il 2018 in 160.000 euro, venendo ridotto a 90.000 euro per il 2019.
In realtà, a fronte di un incarico limitato alle attività esecutive e di coordinamento, risulta provato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori della società che COGNOME non si occupava solo del tipo di mansioni e degli orari di lavoro, provvedendo altresì all’assunzione dei lavoratori e alla pattuizione della remunerazione, apparendo agli occhi di costoro l’autentico dominus della società per tutti gli aspetti operativi.
A ciò deve aggiungersi che nel 2017, pur a fronte di un aumento non particolarmente ampio dei compiti originariamente assegnatigli, gli emolumenti in favore dell’imputato si sono inspiegabilmente incrementati da 30.000 a 160.000 euro, ciò in un periodo in cui COGNOME ha provveduto a prelevare dalle casse sociali elevati importi, senza alcuna giustificazione, non risultando documentati dal punto di vista contabile gli asseriti pagamenti in favore di fornitori della società.
Né sono risultati legittimi i pagamenti a se stesso in esecuzione del contratto di collaborazione, atteso che l’imputato ha prelevato quotidianamente e con largo anticipo somme variabili di cui non ha fornito giustificazione documentale, anziché attendere, come da contratto (art. 12, 13 e 14), la certificazione dell’utile di esercizio indicato in bilancio, documentare le spese sostenute ed emettere fattura. Ne consegue che, in presenza di elementi fattuali di indubbio spessore probatorio, l’attribuzione a COGNOME sia del ruolo di amministratore di fatto della società amministrata formalmente dalla moglie, che della veste di concorrente nel reato contestato appare immune da censure, risultando la valutazione dei giudici di merito sorretta da considerazioni pertinenti e coerenti con le acquisizioni probatorie, dovendosi sul punto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534), secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri
tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significEitività e continuit non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ciò comporta che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di tale attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come appunto avvenuto nella vicenda in esame.
1.2. Quanto alla COGNOME, sia il G.U.P. che la Corte di appello ne hanno adeguatamente argomentato il pieno coinvolgimento del reato, avendo la stessa ricorrente riconosciuto, in sede di dichiarazioni spontanee rese dinanzi al G.U.P. il 15 ottobre 2021, di essere consapevole sia dell’esistenza del debito tributario della società da lei amministrata, sia dei prelievi operati dal marito, risultando del tutto inverosimile che ella fosse convinta che tali somme fossero utilizzate esclusivamente per la tutela dei dipendenti e per i pagamenti dei fornitori, risultando piuttosto le modalità dei fatti sintomatiche di un previo accordo tra i coniugi, chiaramente finalizzato a svuotare fraudolentemente le casse societarie e a paralizzare in tal modo l’eventuale azione esecutiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.3. In definitiva, in quanto preceduto da una disamina razionale RAGIONE_SOCIALE fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e fondato su argomentazioni non illogiche, il giudizio sull’ascrivibilità agli imputati RAGIONE_SOCIALE condotte illecite a loro contestate resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure in punto di responsabilità.
Anche in punto di trattamento sanzionatorio non si ravvisano criticità.
2.1. Quanto alla posizione della COGNOME, occorre evidenziare che, con motivazione comunque riferibile anche al diniego RAGIONE_SOCIALE invocate attenuanti generiche, la Corte di appello ha rimarcato, in senso ostativo a una riduzione della
pena, già fissata dal primo giudice in misura superiore di soli 6 mesi al minimo edittale, “la gravità del fatto, considerata l’entità RAGIONE_SOCIALE somme oggetto dei plurimi atti dispositivi di natura fraudolenta e del conseguente danno per l’amministrazione finanziaria” (pag. 11 della sentenza impugnata).
Orbene, in presenza di considerazioni non illogiche, non vi è spazio per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi in tal senso ribadire che, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferiment a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi superati da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).
2.2. Passando alla posizione di COGNOME, occorre evidenziare che allo stesso è stata correttamente applicata la contestata recidiva specifica, in ragione dei quattro decreti penali di condanna emessi a suo carico per reati della stessa indole, non risultando documentato per alcun decreto il verificarsi dell’effetto estintivo, ricollegabile, ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., al pagamento della pena pecuniaria (non documentato) e al mancato compimento di ulteriori reati entro il termine di cinque anni, circostanza quest’ultima che appare invero smentita dalla commissione del delitto per cui si procede, risalente al 2017, ossia entro il quinto anno dalla data in cui è divenuto esecutivo l’ultimo decreto (27 aprile 2013).
Proprio la capacità a delinquere dell’imputato, delineata dai suoi precedenti specifici, ha giustificato inoltre, al pari dell’intensità del dolo, la conferma dell pena complessiva inflitta dal primo giudice (anni 1 e mesi 6 di reclusione), peraltro di non poco inferiore al medio edittale di anni 2 e 3 mesi di reclusione.
Residuano infine le doglianze in punto di confisca, anch’essi suscettibili di trattazione unitaria, perché formulate in termini omogenei.
Sul punto occorre evidenziare che la misura ablatoria ha legittimamente avuto ad oggetto il profitto del reato, individuato nell’importo corrispondente alla somma di denaro (119.600 euro) sottratta all’Erario tramite il compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni fraudolenti, a nulla rilevando che tale somma sia risultata superiore all’entità del debito tributario la cui riscossione si è voluta eludere, risultando l’impostazione seguita dai giudici di merito coerente con il principio elaborato questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Rv. 277251 e Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Rv. 265036), secondo cui il profitto del reato do cui all’art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, confiscabile anche nella forma per equivalente, non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all’Amministrazione finanziaria viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere.
Ne consegue che, anche in tal caso, non vi è spazio per l’accoglimento dell obiezioni difensive, dovendosi escludere che sul tema della delimitazione del profitto del reato ex art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 vi sia un con interpretativo tale da sollecitare la rimessione della questione alle Sezioni U risultando ormai consolidata l’affermazione in precedenza richiamata.
In conclusione, stante l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze sollevate, i ric proposti nell’interesse di COGNOME e della COGNOME devono essere rigettati, conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 21/03/2024