Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44147 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 aprile 2021, che condannava NOME
NOME alla pena di mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui all’ art. 388, terzo comma (ora quinto comma), cod. pen.
Si contesta all’imputato, titolare di una galleria d’arte, di avere sottratto diec quadri esposti all’interno della stessa e sottoposti al pignoramento eseguita 1’8 luglio 2017 per l’inosservanza del decreto ingiuntivo del 25 maggio 2016.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1.Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
L’imputato ha agito in assenza della consapevolezza della sussistenza del vincolo reale sui beni oggetto del pignoramento effettuato in data 8 luglio 2016.
In particolare:
-in occasione dell’attività di pignoramento era assente, mentre era presente soltanto una giovane stagista, che, escussa in dibattimento, aveva segnalato di non avere compreso se l’attività fosse andata a buon fine e, soprattutto, quali fossero i quadri eventualmente assoggettati al vincolo, non essendole stato rilasciato alcun documento;
-risultava, pertanto, inverosimile che la giovane avesse potuto trasferire all’imputato un dato di conoscenza, del quale non poteva disporre;
-tutte le attività realizzate successivamente dall’imputato apparivano sintomatiche di una mancata consapevolezza dell’esistenza del pignoramento.
La Corte d’appello ha introdotto un elemento non esistente nel processo, e cioè la partecipazione alla procedura di pignoramento del legale che, all’epoca dei fatti, assisteva l’imputato nel processo civile. Tale ultima circostanza non trova riscontro in alcuno degli atti del compendio probatorio: dalle dichiarazioni rese in dibattimento, appare evidente come l’intervento del legale di COGNOME, nel corso della operazione di pignoramento, sia consistito unicamente in un contatto telefonico avuto con la stagista, nelle fasi iniziali della attività, e finaliz esclusivamente a instradare la giovane in merito a quali documenti produrre per rappresentare all’ufficiale giudiziario che talune opere presenti in galleria non erano di proprietà dell’imputato, e, dunque, non erano pignorabili.
La Corte di merito, infine, non ha segnalato sulla scorta di quali elementi sia giunta a ritenere che lo stesso legale abbia, poi, in tempi rapidissimi, informato l’imputato di quanto conosciuto, atteso che, la amotio dei beni sarebbe avvenuta in epoca assai prossima all’8 luglio 2016.
2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito fanno riferimento unicamente alla circostanza che non sia stata dimostrata resipiscenza alcuna. In realtà, non può
essere escluso il riconoscimento delle stesse solo sulla scorta della mancata ammissione degli addebiti, atteso il principio generale del nemo tenetur se detegere.
2.3. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente sanzione pecuniaria. La sentenza impugnata ha ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva considerata l’assenza di resipiscenza. Nella formulazione in vigore al momento della commissione del fatto, all’art. 58 I. 689/1991 era previsto espressamente che il potere discrezionale del giudice, nella sostituzione della pena detentiva, era esercitato unicamente tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. La resipiscenza non rappresenta uno dei canoni richiamati dalla suddetta norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è dichiaratamente inerente al fatto e volto a una mera prospettazione alternativa di eventi e di valutazioni probatorie già oggetto di approfondita argomentazione da parte dei giudici del merito; ciò non è consentito dinanzi al giudice di legittimità, il controllo del quale non riguarda, né l ricostruzione di fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Non sono, quindi, consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nella vicenda in esame, invece, i giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione; né i motivi di gravame hanno riguardato elementi nuovi, essendosi limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 – dep.2012, Valerio, Rv. 25261501). In tal senso il motivo risulta anche aspecifico, per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, COGNOME). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall’art. 192, cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del
processo penale, le doglianze difensive sviluppate con il primo motivo (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 6, n. 45249 del 8/11/2012, Cimini, Rv. 254274).
In sostanza, appare del tutto logica e persuasiva la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato che l’imputato era perfettamente consapevole di compiere atti dispositivi su opere sottoposte a pignoramento, in quanto, dalle sue stesse parole emerge come egli, al momento del pignoramento, fosse in contatto, non solo con la stagista presente in negozio, ma anche con il suo legale, ed è pertanto implausibile che quest’ultimo non lo abbia informato di quanto accaduto.
3. Anche il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato.
Quanto all’art. 62-bis cod. pen., deve sottolinearsi che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, sottolineato che è legittimo i diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza laddove quest’ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, dep. 28/03/2012, COGNOME Lauro, Rv. 252229 – 01).
Appare quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato come non vi sia ragione di riconoscere le attenuanti generiche, non essendo stata dimostrata resipiscenza alcuna.
Si tratta di una valutazione la cui validità non può essere esclusa in alcun modo dalla considerazione del comportamento processuale dell’imputato il quale ha ammesso di avere commesso il fatto pur dichiarando di non avere conoscenza dell’esistenza del vincolo giuridico. Al riguardo, infatti, deve farsi applicazione de sopra indicati principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre, inoltre, osservare che la sentenza di primo grado, con la quale quella impugnata si integra, rimarca puntualmente anche le modalità della condotta indicative di una forte determinazione nella realizzazione del proposito criminoso.
4.11 terzo motivo del ricorso é fondato.
Occorre premettere che la L. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 stessa legge. In particolare, recita l’art. 58 cit. commi 1 e 2 che “il giudice, n limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. p può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna, la personalità del condannato, la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e la prognosi positiva circa l’adempimento delle prescrizioni applicabili (Sez. 5, n. 528 del 23/11/2006 -dep. 12/01/2007-, Ferraro, Rv.235695).
Nel caso in esame, la Corte di appello si è, invece, limitata a motivare il rigetto facendo riferimento unicamente alla mancata resipiscenza dell’imputato, che, se non meglio esplicitata, si riduce a una formula di stile.
La motivazione deve, allora, considerarsi apparente, posto che il semplice esercizio del diritto di “difendersi negando” da parte dell’imputato non può precludergli l’accesso alle sanzioni sostitutive, a maggior ragione avendo riguardo alla tenuità della pena inflitta.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
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Così deciso il 15 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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