Sottoscrizione Sentenza: Quando la Mancanza di una Firma Causa Nullità
La validità formale di un provvedimento giudiziario è un pilastro del nostro ordinamento. Ma cosa accade se un atto fondamentale come una sentenza d’appello manca della firma del Presidente del collegio? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a fare chiarezza sulla natura di questo vizio, delineando le conseguenze della mancata sottoscrizione sentenza e distinguendo tra la nullità del documento e la validità della decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso avverso un’ordinanza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di correzione di errore materiale. L’errore segnalato consisteva nella mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente del collegio giudicante; il documento recava unicamente la firma del giudice estensore. Il ricorrente riteneva che tale vizio inficiasse la validità dell’intero provvedimento, richiedendone la correzione o la declaratoria di nullità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ribadito un principio giurisprudenziale ormai consolidato: la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, non giustificata da un impedimento legittimo, non determina né un’irregolarità sanabile con la procedura di correzione, né una nullità assoluta dell’intero giudizio, né tantomeno l’inesistenza della sentenza.
La Corte ha qualificato tale vizio come una nullità relativa, che colpisce esclusivamente il “sentenza-documento” e non la decisione in esso contenuta. Di conseguenza, l’originaria istanza di correzione errore materiale era stata correttamente respinta, anche perché il vizio era stato sanato con il passaggio in giudicato della sentenza.
Le Motivazioni: La Mancata Sottoscrizione Sentenza è Nullità Relativa
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra il momento deliberativo della decisione e la successiva fase di documentazione. La volontà del collegio si forma e si cristallizza nel dispositivo letto in udienza. La redazione e la sottoscrizione della sentenza sono atti successivi che servono a formalizzare e motivare quella decisione.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata nell’ordinanza (Cass. Sez. U, n. 14978/2013), la mancanza della firma del presidente è un vizio che attiene alla forma del documento. Non incide sulla validità della deliberazione né sul contenuto della decisione. Pertanto, si tratta di una nullità relativa che, se eccepita tramite ricorso per cassazione, produce un effetto specifico: l’annullamento con rinvio non per un nuovo giudizio, ma affinché il giudice d’appello provveda a una nuova redazione e deposito del “sentenza-documento”, questa volta correttamente sottoscritto.
La Sanatoria con il Passaggio in Giudicato
Un altro punto cruciale evidenziato dalla Corte è che questa nullità relativa è soggetta a sanatoria. Se il vizio non viene dedotto con i mezzi di impugnazione ordinari e la sentenza passa in giudicato, la nullità si considera sanata. Questo principio, affermato da un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 15498/2021), rende inammissibile qualsiasi tentativo successivo di far valere il difetto di sottoscrizione, come un’istanza di correzione di errore materiale presentata dopo che la sentenza è divenuta definitiva.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un importante principio di procedura penale, volto a bilanciare il rigore formale con i principi di conservazione degli atti e di ragionevole durata del processo. La mancata sottoscrizione sentenza da parte del presidente del collegio è un vizio formale del documento, non della decisione. Se non eccepito tempestivamente, viene sanato dal giudicato. Se invece viene sollevato in Cassazione, non travolge l’intero processo, ma impone unicamente la ricomposizione formale del documento, facendo decorrere nuovi termini per l’impugnazione solo dal deposito del nuovo atto correttamente firmato. Una lezione di pragmatismo giuridico che distingue la sostanza della giustizia dalla sua forma.
Cosa succede se una sentenza d’appello è firmata solo dal giudice estensore e non dal presidente?
Secondo la Cassazione, si verifica una ‘nullità relativa’ che riguarda solo il documento scritto (‘sentenza-documento’), ma non la decisione stessa. Non è un’irregolarità, né una nullità assoluta, né rende la sentenza inesistente.
È possibile chiedere la correzione di errore materiale per sanare la mancanza della firma del presidente?
No. La procedura di correzione di errore materiale non è lo strumento corretto. Inoltre, se la sentenza è già passata in giudicato, la nullità si considera sanata e non può più essere fatta valere.
Qual è la conseguenza se la nullità per mancata sottoscrizione viene sollevata con un ricorso in Cassazione?
La Cassazione annulla la ‘sentenza-documento’ e restituisce gli atti al giudice d’appello, non per un nuovo processo, ma solo perché provveda a redigere e depositare un nuovo documento correttamente sottoscritto da entrambi i giudici. I termini per un’eventuale ulteriore impugnazione decorreranno dal deposito della nuova sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza dlele questioni poste, che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con d dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.
E’ ormai pacifico approdo giurisprudenziale che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore non configura né una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale / riunitiy né una nullità riguardante l’intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso né l’inesistenza della sentenza ma una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671 – 01).
Rilevato che, pertanto, correttamente l’istanza di correzione errore materiale è stata dichiarata inammissibile anche considerata l’intervenuta sanatoria della dedotta nullità una volta formatosi il giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric Rv. 280931 – 01; Sez. 1, n. 47068 del 12/06/2018, Bida, Rv. 274330 – 01)
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.II4.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.