Sottoscrizione ricorso Cassazione: perché la firma dell’avvocato è obbligatoria
Nel sistema processuale italiano, l’accesso alla Suprema Corte non è un atto che il cittadino può compiere autonomamente. La sottoscrizione ricorso Cassazione rappresenta un requisito di validità essenziale, la cui mancanza preclude ogni possibilità di esame nel merito delle doglianze presentate. Una recente ordinanza della settima sezione penale ha ribadito con estremo rigore questo principio, sanzionando un ricorso presentato personalmente da un detenuto.
I fatti di causa
Un soggetto attualmente detenuto ha tentato di impugnare un provvedimento del Tribunale di Padova inviando un documento manoscritto direttamente dalla casa circondariale. L’atto presentava due firme in calce: la prima era certamente riferibile all’imputato, grazie all’attestazione dell’ufficio matricola del carcere; la seconda firma, invece, risultava illeggibile e non riconducibile ad alcun professionista specifico. Nonostante nel testo venisse indicato il nome di un difensore, non vi era alcuna certezza che quella firma appartenesse effettivamente a un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.
La decisione della Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato immediatamente il vizio di forma, dichiarando il ricorso inammissibile. La legge non ammette deroghe: il ricorso per Cassazione deve essere assistito da una difesa tecnica qualificata. La semplice firma del ricorrente, anche se autenticata dalle autorità carcerarie, non è sufficiente a dare impulso al processo di terzo grado. Oltre al rigetto dell’istanza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per chi attiva il sistema giudiziario con atti manifestamente infondati o viziati.
Le motivazioni
La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio di questa disposizione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità, che non riguarda il fatto ma la corretta applicazione delle norme giuridiche. Per tale ragione, il legislatore richiede che l’atto sia filtrato da un professionista dotato di specifica esperienza e competenza tecnica, garantendo così la qualità del dibattito giuridico e l’efficienza del sistema giudiziario. La mancanza di una firma certa e riferibile a un cassazionista rende l’atto giuridicamente inesistente per lo scopo prefissato.
Le conclusioni
In conclusione, la sottoscrizione ricorso Cassazione non è un mero formalismo, ma un pilastro della procedura penale. Tentare di agire personalmente, specialmente in contesti di restrizione della libertà, può portare a conseguenze gravemente pregiudizievoli, come la perdita definitiva del diritto di impugnazione e l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie. È fondamentale che ogni cittadino sia consapevole che il ricorso in Cassazione richiede obbligatoriamente l’intervento di un avvocato specializzato, unico soggetto abilitato a garantire che l’atto rispetti i canoni di ammissibilità richiesti dalla legge.
Un detenuto può presentare un ricorso in Cassazione firmandolo personalmente?
No, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, pena l’inammissibilità dell’atto.
Cosa accade se la firma dell’avvocato sul ricorso è illeggibile o incerta?
Se la firma non è chiaramente riferibile a un difensore abilitato, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di sottoscrizione tecnica.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra 1.000 e 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50924 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50924 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente mediante deposito di un manoscritto nella casa circondariale presso cui è detenuto; in calce ad esso sono, infat apposte due firme, una è riferibile con certezza all’imputato attesa l’attestazione dell’u matricola contenuta nella lettera di trasmissione del 24 luglio 2023, l’altra non è riferib alcuno; non vi è, quindi, alcuna certezza circa la riferibilità della firma al difensore ch indicato nel ricorso manoscritto come suo autore apparente;
Ritenuto, pertanto, che lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i moti nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo sp della corte di cassazione”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.