Sottoscrizione Ricorso Cassazione: La Firma che Decide la Sorte dell’Appello
Nel complesso mondo della procedura penale, i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la corretta sottoscrizione del ricorso per cassazione, una formalità la cui violazione può portare a conseguenze drastiche, come l’inammissibilità dell’impugnazione. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, con cui era stata applicata a un imputato la pena concordata tra le parti (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.) per due reati di rapina. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Tuttavia, il ricorso presentava un vizio procedurale fondamentale: era stato redatto e firmato personalmente dall’imputato. In calce al documento, il difensore si era limitato ad apporre una semplice attestazione di autenticità della firma del suo assistito.
La Sottoscrizione del Ricorso per Cassazione e la Decisione della Corte
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola chiara e invalicabile stabilita dall’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’).
Questa norma esclude categoricamente la possibilità per la parte privata di presentare personalmente il ricorso per cassazione. L’atto, a pena di inammissibilità, deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La firma del legale non è una mera formalità, ma l’atto con cui egli assume la paternità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono cristalline e si allineano a un orientamento ormai consolidato, sancito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza ‘Aiello’ del 2017. I giudici hanno spiegato che la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato specializzato non è un adempimento superfluo, ma una garanzia di tecnicismo e professionalità, necessaria data la complessità del giudizio di legittimità.
Nel caso specifico, il ricorso era stato sottoscritto unicamente dall’imputato. La firma del difensore in calce, con la dicitura ‘per autentica’, non era sufficiente a sanare il vizio. Questo tipo di firma, infatti, serve solo a certificare che la firma dell’imputato sia autentica, ma non implica che il legale abbia fatto propri i motivi del ricorso, né che se ne sia assunto la responsabilità tecnica. Affinché il ricorso fosse stato valido, il difensore avrebbe dovuto sottoscriverlo egli stesso, manifestando così la volontà di presentare l’impugnazione in nome e per conto del suo assistito.
In assenza di tale ‘appropriazione’ dei motivi da parte del professionista abilitato, l’atto è stato considerato come se fosse stato proposto dalla sola parte privata, in palese violazione della norma procedurale. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del provvedimento è severa ma inevitabile. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, riconoscendo la presenza di una colpa nella causazione dell’inammissibilità, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: nel giudizio di cassazione, l’assistenza di un difensore specializzato non è un’opzione, ma un requisito indispensabile. La sottoscrizione del ricorso per cassazione è l’atto che incardina correttamente l’impugnazione. Qualsiasi iniziativa personale della parte, anche se formalmente ‘autenticata’ da un legale, è destinata a fallire, con conseguenze economiche non trascurabili. È un monito a non sottovalutare mai le regole procedurali, che rappresentano il binario su cui deve necessariamente viaggiare la giustizia.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte. Deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un avvocato si limita ad autenticare la firma dell’imputato sul ricorso?
La semplice attestazione di autenticità della firma dell’imputato da parte del difensore non è sufficiente a rendere valido il ricorso. Esso viene considerato come proposto personalmente dall’imputato e, di conseguenza, dichiarato inammissibile perché non fa propri i motivi dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
In caso di inammissibilità dovuta a un vizio di sottoscrizione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen in ordine a due reati di rapina.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, dolendosi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Il ricorso in esame è sottoscritto dall’imputato personalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell’autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà del difensore di fare propri i motivi di impugnazione articolati dall’imputato, in presenza della quale soltanto il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME, Rv. 274221; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, NOME, Rv. 266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, NOME, Rv. 248449).
4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME , COGNOME
NOMENOMEéilegrino I
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