Sottoscrizione Ricorso Cassazione: La Firma dell’Imputato è Fatale
L’accesso alla Corte di Cassazione, il più alto grado della giurisdizione, è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può avere conseguenze definitive sull’esito di un giudizio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la sottoscrizione del ricorso per Cassazione da parte dell’imputato, anziché del suo difensore abilitato, rende l’atto irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni pratiche di tale regola.
I Fatti del Caso
Una donna, ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 455 del codice penale dalla Corte d’appello di Salerno, decideva di impugnare tale sentenza proponendo ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione veniva redatto e firmato personalmente dalla stessa imputata, senza l’assistenza e la firma di un avvocato cassazionista. Il ricorso, inoltre, risultava generico e privo delle specifiche ragioni di fatto e di diritto richieste dalla legge.
La Decisione della Corte e la sottoscrizione del ricorso Cassazione
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio ormai consolidato e rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017).
Secondo la Corte, la normativa vigente, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, è inequivocabile: il ricorso per cassazione, contro qualsiasi tipo di provvedimento, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione. La firma personale dell’imputato non ha alcun valore e costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di legittimità di esaminare l’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base di questa regola non sono un mero formalismo. Il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un giudizio di pura legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Tale complessità tecnica richiede necessariamente l’intervento di un professionista con una specifica competenza, ovvero un avvocato cassazionista.
La firma del difensore specializzato garantisce che i motivi di ricorso siano pertinenti e tecnicamente fondati, evitando di congestionare la Corte con impugnazioni generiche o non appropriate. La Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha infatti richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8914 del 2018), che ha definitivamente chiarito come la sottoscrizione del ricorso per Cassazione da parte di un avvocato abilitato sia un requisito imprescindibile. La violazione di questa norma procedurale comporta, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., una declaratoria di inammissibilità senza ulteriori formalità, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la via verso la Corte di Cassazione è stretta e richiede il rispetto assoluto delle regole procedurali. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte deve obbligatoriamente affidarsi a un difensore iscritto all’albo speciale. Tentare di agire personalmente, firmando l’atto di ricorso, non solo è inutile ma anche controproducente: il ricorso sarà dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diverrà definitiva e si andrà incontro a significative sanzioni economiche. La difesa tecnica specializzata non è un’opzione, ma un requisito fondamentale per la validità stessa dell’impugnazione.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. La legge stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione è firmato solo dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, la sentenza impugnata diventa definitiva e l’impugnazione non produce alcun effetto.
Oltre all’inammissibilità, ci sono altre conseguenze per chi presenta un ricorso non valido?
Sì. La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Noia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14 novembre 2023 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno all’esito della quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
che il ricorso è inammissibile in quanto non solo è privo delle ragioni (in fatto e diritto) poste a sostegno della proposta impugnazione, ma, comunque, è personalmente sottoscritto dall’imputata, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2024
GLYPH Il Presidente
Il Cojiigliere estensore