Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14898 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa ai sensi degli artt.87 bis, commi 4 e 7, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 e 591 cod. proc. pen., ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi dell’art.310 cod. proc. pen. dal difensore di COGNOME NOME, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2024 con la quale la Corte di appello di Bologna aveva rigettato l’istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per svolgere attività lavorativa.
NOME COGNOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art.606, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. in relazione all’art.8 bis, comma 7, d. Igs. n.150/2022 e connesso vizio di motivazione. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato viola le predette norme in quanto, nel caso concreto, erroneamente l’atto è stato ritenuto privo di firma digitale, ben visibile in calce all’atto e recante la data del 31 gennaio 2024 ore 11:32.
L’unica particolarità, si assume, consiste nell’avere il difensore firmato digitalmente un documento stampato e scannerizzato al fine di creare un unico file con gli allegati cosicchè, pur trattandosi RAGIONE_SOCIALE scansione di un’immagine, l’apposizione RAGIONE_SOCIALE firma digitale ha trasformato il documento in un nuovo originale.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’appello proposto dal ricorrente è stato legittimamente predisposto in forma digitale e inviato, dal difensore, a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica, in applicazione dell’art. 24, comma 6-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tale modalità impone la trasmissione dell’atto «in forma di documento informatico», «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate» con provvedimento del DGSIA. Il decreto legislativo n. 150/2022, poi, ha reso tale modalità non più eccezionale ma ordinaria, anche se non esclusiva, modificando gli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. e introducendo l’art. 111-bis cod.proc.pen, La sottoscrizione ,() dell’atto, trasmesso come documento informatico, deve pertanto avvenire in 1,9forma digitale; sia l’art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, sia l’art. 87 bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, stabiliscono l’inammissibilità
dell’impugnazione quando l’atto sia privo RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione digitale del difensore.
Questa Corte, in applicazione di tale normativa, ha pertanto affermato che «è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l’impugnazione che, pur essendo stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale» (Sez. 6, n. 8604 22/02/2022, Rv. 282940), essendo tale mancanza equiparabile all’assenza RAGIONE_SOCIALE firma su un qualunque atto trasmesso all’autorità giudiziaria, assenza che priva l’atto stesso di qualunque rilevanza (Sez. 4, n. 38467 del 25/10/2006).
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022 che consente il deposito con valore legale di atti documenti e istanze «mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito ne registro RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi elettronici di cui all’art. 7 del regolamento di al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 21 febbraio 2011 n. 44», purché effettuato presso gli uffici di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destin indicati in apposito provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblicato nel portale dei servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 87 bis d.lgs. 150/2022 prevede:
al comma 3, che, quando il deposito ha ad oggetto un’impugnazione (come avvenuto nel caso di specie), l’atto «in forma di documento informatico» debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE» e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale»;
al comma 4, che l’atto di impugnazione deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo cli posta elettronica certificata difensore a quelli dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, «con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate»;
al comma 7, che, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 cod. proc. pen., nel caso di proposizione dell’atto a mezzo EMAIL l’impugnazione è inammissibile, tra l’altro (e per quanto qui rileva), «quando l’atto d impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore».
In attuazione di quanto previsto dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 44 del 21 febbraio 2011 («Regolamento concernente le
regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e RAGIONE_SOCIALE comunicazione…»), il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha emesso due successivi provvedimenti, in data 16 aprile 2014 e 28 dicembre 2015, il cui testo coordinato è stato pubblicato il 28 dicembre 2015. Questo testo stabilisce all’art.19 bis che, quando un documento informatico proveniente da un difensore è sottoscritto con firma digitale, «si applica quanto previsto all’art. 12, comma 2». L’art. 12, comma 2, stabilisce quanto segue: «La strutl:ura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdESBES; il certificato di firma è inserito nelia busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella bu crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. modalità di apposizione RAGIONE_SOCIALE firma digitale ci RAGIONE_SOCIALE firma elettronica qualificata del tipo «firme multiple indipendenti» o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto RAGIONE_SOCIALE busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità RAGIONE_SOCIALE busta crittografica; nel caso del formato TARGA_VEICOLO il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple». In data 9 novembre 2020 è stato pubblicato un ulteriore Provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE contenente: l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziar destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteri modalità di invio. Questo provvedimento ha previsto, all’art. 3, comma 1, che: «L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudi indicati nell’art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, si deve osservare: che, per espressa previsione di legge, la mancata sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione è causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stessa; che, nel caso di specie, la firma digitale è presente ma il documento informatico è una scansione di immagini. Considerato che l’art.87 bis, comma 3, d. Igs. n.150/2022 prevede che l’atto d’impugnazione, «in forma di documento informatico», debba essere «sottoscritto digitalrnente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Diretl:ore RAGIONE_SOCIALE per i
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e che il successivo comma 7 prevede l’inammissibilità dell’atto non sottoscritto digitalmente dal difensore, la questione da risolvere è se l’art.3, comma 1, Provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE datato 9 novembre 2020, contenente le specifiche tecniche relative ai formati degli atti, abbia introdotto un requisito di ammissibilità dell’impugnazione inerente alla sottoscrizione digitale «secondo le modalità indicate con il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Il Collegio ritiene che le modalità inerenti alla sottoscrizione digitale di u documento informatico debbano considerarsi altro rispedo alle specifiche tecniche relative al formato dell’atto e che, tuttavia, iel provvedimento impugnato si fa riferimento alla dicitura «file non firmato» restituita dal sistema Aruba Sign con riguardo a entrambi i formati ammissibili. Sulla base di quanto attestato dal servizio di firma digitale, la firma non risulta, dunque, essere stata apposta all’atto trasmesso in data 31 gennaio 2024. Il sistema di verifica ha rilevato la mancanza RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione digitale e la documentazione in atti non consente di ipotizzare che vi sia stato un errore in quel sistema (Sez. 4, n. 48545 del 25/10/2023, Poscente, Rv. 285571 – 01).
Tali considerazioni impongono il rigetl:o del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 aprile 2024 liere estensore
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Il Presideinte