Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48545 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48545 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. L’ AVV_NOTAIO, difensore di fiducia e procuratore speciale NOME COGNOME, ricorre per cassazione contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma I’ll aprile 2023 (confermata con ulteriore ordinanza del 19 aprile 202 con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto nell’in del proprio assistito. L’appello dichiarato inammissibile (relativo alla sen pronunciata dal Tribunale di Roma in data 17 novembre 2022 con la quale COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 1990 n. 309) è stato depositato a mezzo PEC presso la cancelleria del Tribunale Roma alle 20:54 del 29 marzo 2023. L’inammissibilità è stata dichiarata dal giudi che ha emesso la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. pro pen. sostenendo che non erano state osservate le disposizioni previste dall’ar bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 trattandosi di atto di appello «pr RAGIONE_SOCIALE necessaria sottoscrizione digitale».
L’ordinanza dell’Il aprile 2023 è stata confermata in data 19 aprile 2 respingendo l’istanza di revoca proposta dal difensore. In questo secon provvedimento il giudice ha rilevato: che il messaggio di posta elettronica inv dall’AVV_NOTAIO all’indirizzo PEC del Tribunale di Roma, contiene un f denomiNOME «smime.p7s», vale a dire «un messaggio e-mail che include una firma digitale»; che, in questo formato, «la firma risulta separata dal file conten documento originale»; che l’atto di appello contiene «solo il certific l’impronta, non anche il documento originale, che, dunque, non risulta sottoscr digitalmente, ma solo manualmente»; che l’atto di impugnazione avrebbe dovuto essere trasmesso nell’estensione «smime.p7m», la quale «a differenza del format “p7s” contiene anche il file originale, firmato digitalmente»; che, ai dell’art. 87 bis, comma 7, lett. a) d.lgs. n. 150/2022, la sottoscrizione digitale del difensore è requisito di ammissibilità dell’atto di impugnazione.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 87 d.lgs. n.150/202 contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione. Rileva che il citato art. 87 pre l’inammissibilità dell’impugnazione solo nel caso in cui nell’atto manch sottoscrizione digitale e questa situazione non sussiste nel caso di spec difensore osserva che, nell’atto del 19 aprile 2023, il Tribunale ha riconosciut l’atto era firmato digitalmente con estensione «TARGA_VEICOLO» e ha sostenuto che avre dovuto essere invece trasmesso con l’estensione «smime.p7m» che, «a differenza del formato “p7s”, contiene anche il file originale, firmato digitalmente collegato, dunque, la sanzione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità, non alla mancanza RAGIONE_SOCIALE fi
digitale, ma alle caratteristiche del file che la contiene e ha così introd causa di inammissibilità non prevista dalla legge.
A sostegno di tale affermazione il ricorrente cita la sentenza Sez. 2, n. 3 del 15/06/2022, Moliterni, Rv. 283844 , , la quale, con riferimento al deposito telematico introdotto dall’art. 24, comma 4 e comma 6-sexies, lett. a), RAGIONE_SOCIALE legge n. 176 del 2020 di conversione del d.l. n. 137 del 2020, ha ritenuto ammissi un atto di impugnazione depositato a messo PEC cui era allegato un documento in formato pdf nativo digitale, ottenuto dalla trasformazione di un documen testuale di Word e firmato digitalmente con firma PAdES. Questa sentenza – rilev il difensore – sostiene che «la qualificazione, da parte del sistema informat dotazione all’ufficio giudiziario, RAGIONE_SOCIALE firma digitale apposta dal difensore com valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico “software”» non determina l’inammissibilità perché «la verifica RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE sottoscr deve prescindere dalle caratteristiche del “software” impiegato per generarl parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica».
Il difensore ricorda inoltre che, come questa Corte di legittimità ha affermato, non può essere causa di inammissibilità il deposito telematico dell’ di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansion dell’immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, purché effettivamente sottoscritto con firma digitale del difensore (nel rico citata la sentenza Sez. 3, n. 5744 del 19/01/2023, COGNOME, non massimata).
In punto di fatto il difensore rileva che il file inoltrato in allegato alla 29 marzo (con la quale fu trasmesso l’atto di appello) «include una firma digit come dimostra la presenza nella decriptazione del file dell’estens «smime.p7s». Sostiene, inoltre, che il documento è stato redatto in formato sottoscritto con firma PAdES e non con firma CAdES e, per questo, non reca l’estensione «p7m». Sottolinea che la provenienza dell’atto è indubbia e non s dubbi né l’orario esatto RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione né l’invio avvenuto tramite certificata “legalmail”. Sostiene, in definitiva, che non v’è alcuna ince sull’identità del sottoscrittore e sulla provenienza dell’atto e pertanto avere rilievo che la firma digitale compaia in un atto separato e non ne contenente il documento originale, tanto più che, come il provvediment impugNOME riconosce, la copia analogica dell’atto di appello reca la firma autog del difensore dell’imputato appellante.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il ri del ricorso. Rileva il PG che, in base alle specifiche tecniche esplicita provvedimento del Direttore DGSIA, le tipologie di firma digitale ammesse per deposito degli atti penali sono PAdES e CAdES. Sottolinea che, quando il deposit
ha ad oggetto una impugnazione, in ragione RAGIONE_SOCIALE tassativa e precisa individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare il relativo diritto, è necessari poter verificare la paternità dell’atto. Pertanto, «l’atto firmato digitalmente co modalità CAdES deve presentare l’estensione “p7m”» (art, 12 comma 2 del provvedimento del Direttore DGSIA cui rinvia l’art. 19 bis relativo alle notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati). Ciò non è avvenuto nel caso di specie e, di conseguenza, il provvedimento impugNOME merita conferma.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti del procedimento – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto – risulta:
che l’appello dichiarato inammissibile è stato inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata de, COGNOME J e·J COGNOME e, per conoscenza, all’indirizzo COGNOME ` COGNOME ;
che la verifica dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE firma digitale, eseguita tramite il servizi di firma digitale ArubaPec, certificò che nessuna firma era presente nel documento;
che l’atto proveniva dall’indirizzo di posta elettronica certifica ;
che l’atto di appello, inserito nel fascicolo dopo la stampa, reca la firma autografa dell’AVV_NOTAIO, e consta di dieci pagine;
che all’atto sono allegati referti di analisi su campioni di matrice cheratinica
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022 che, a tutt’oggi, consente il deposito con valore legale di atti documenti e istanze «mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’art. regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia 21 febbraio 2011 n. 44», purché effettuato presso gli uffici di posta elettronica certificata degli uff giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia.
L’art. 87 bis d.lgs. 150/2022 prevede:
al comma 3, che, quando il deposito ha ad oggetto un’impugnazione (come avvenuto nel caso di specie), l’atto «in forma di documento informatico» debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il
provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale»;
al comma 4, che l’atto di impugnazione deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore quelli dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugNOME, individuato ai sensi del comma 1, «con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate»;
al comma 7, che, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 cod. proc. pen., nel caso di proposizione dell’atto a mezzo EMAIL l’impugnazione è inammissibile, tra l’altro (e per quanto qui rileva), «quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore».
In data 9 novembre 2020 è stato pubblicato un ulteriore Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del RAGIONE_SOCIALE contenente: l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulterio modalità di invio. Questo provvedimento ha previsto, all’art. 3, comma 1: «L’atto
del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell’art rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata».
Tanto premesso, si deve osservare: che, per espressa previsione di legge, la mancata sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione è causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stessa; che, nel caso di specie, la sottoscrizione non risulta apposta in formato CAdES atteso che il file generato non presenta l’estensione «p7m»; che, sulla base di quanto attestato dal servizio di firma digitale, la firma non risulta essere stata apposta neppure in formato PAdES.
Il difensore sostiene nel ricorso di aver apposto la firma digitale in formato PAdES, ma si tratta di mera allegazione. Ed invero, in presenza di una attestazione di cancelleria dalla quale risulta che la firma è mancante, la circostanza che alla mail fosse allegato un file con estensione «smirrie.p7s» non è idonea a dimostrare che l’atto di impugnazione fosse firmato digitalmente. Come risulta dalla documentazione prodotta dal difensore, infatti, l’esistenza di tale estensione prova solo che nel messaggio e-mail era inclusa una firma digitale e l’atto di appello conteneva allegati che dovevano a loro volta essere trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore.
A ciò deve aggiungersi che, in data 20 aprile 2023, il difensore avanzò un’ulteriore istanza di revoca RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di inammissibilità sostenendo di aver dato incarico ad un tecnico di analizzare il file e di aver appreso che da tale analisi era emerso un errore del sistema per cui «vi era stata una firma che non si è concretizzata nel momento successivo alla creazione del file firmato digitalmente». In questo documento il difensore riconosce che la firma digitale è mancante e sostiene che questo sarebbe dipeso da un errore tecnico: una tesi che nell’atto di ricorso non è stata neppure esposta e, peraltro, non risulta essere stata tecnicamente documentata.
Per quanto esposto, nel caso in esame, i principi affermati dalla sentenza Sez. 2, n. 32627 del 15/06/2022, Moliterni, Rv. 283844, citata dal ricorrente, non trovano applicazione. Nel caso esamiNOME da quella sentenza, infatti, il sistema di verifica aveva solo segnalato l’inattendibilità dell’autorità che aveva rilasciato il certificato, mentre nel caso oggetto del presente ricorso il sistema di verifica ha rilevato la mancanza RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione digitale e la documentazione in atti non consente di ipotizzare che ci sia stato un errore in quel sistema.
(2)
Neppure rileva il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nella vigenza RAGIONE_SOCIALE disciplina emergenziale per il contenimento RAGIONE_SOCIALE pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 24, comma 6 -sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito telematico dell’atto di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansione RAGIONE_SOCIALE immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, ove effettivamente sottoscritto con firma digitale del difensore» (Sez. 4, n. 22708 del 11/05/2023, NOME, Rv. 284657). Nel caso in esame, infatti, non è in discussione che l’atto di impugnazione sia stato depositato in formato digitale, e la ragione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità risiede nel fatto che, quell’atto, non risulti essere stato sottoscritto digitalmente dal difensore al quale, dunque, non può essere attribuito, anche se è stato trasmesso da un indirizzo e-mail a lui riferibile. Ed invero, la tassativa e precisa individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di impugnazione rende indispensabile la sottoscrizione digitale perché impone di verificare non solo la provenienza, ma anche la paternità dell’atto.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 ottobre 2023