Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15672 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bellante (TE) il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 05/10/2023 della Corte di Appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto a mezzo PEC dal difensore avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello in data 3 agosto 2023 con il quale è stata rigettata l’istanza di revisione di una condanna definitiva per il reato di cui all’art. 368 cod.pen.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è stata dichiarata ai sensi dell’art. 87-bis, commi 7 e 8, d.lgs. 150/2022 perché privo della sottoscrizione digitale del difensore.
2. Con il ricorso presentato dal suo difensore, COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo contraddittorietà della motivazione per violazione dell’art. 24, comma 6-sexies, d.l. 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, rilevando il mancato rispetto dalla disposizione menzionata perché basata su una interpretazione restrittiva della stessa che non tiene conto del principio della conservazione dei mezzi di impugnazione.
Si argomenta che anche in tema di impugnazione da parte del pubblico ministero la giurisprudenza di legittimità ha affermato la sanabilità dell’atto di appello sottoscritto da un magistrato della Procura della Repubblica che sia poi stato presentato da personale di quello stesso ufficio, non essendo dubbia la provenienza dell’atto.
Inoltre, si chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite come già avvenuto in ordine alla sanabilità della mancanza di sottoscrizione digitale in un ricorso per cassazione notificato da un Avvocato dello Stato in un procedimento tributario.
Si chiede che, revocata l’ordinanza di inammissibilità, la Corte di Cassazione accolga la richiesta di revisione della condanna e ordini il proscioglimento dell’istante che deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata è in linea con le precedenti decisioni di questa Corte secondo le quali la normativa transitoria applicabile prima dell’entrata in vigore del c.d. processo penale telematico è quella dettata dall’art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, che sulla falsariga della disciplina emergenziale pandemica (vedi art. 24, commi 6-bis e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ora non più vigenti) al comma 3, stabilisce che quando il deposito di cui al comma 1 – mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata – ha ad oggetto un’impugnazione, il documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con provvedimento della DGSIA e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalnnente dal difensore per conformità all’originale. Al comma 7, si stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 cod. proc. pen., nel caso di proposizione dell’atto a mezzo EMAIL l’impugnazione è inammissibile, tra l’altro (e per quanto
qui rileva), «quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore».
Le richiamate disposizioni, in quanto riferite a tutti gli atti d impugnazione comunque denominati, trovano applicazione anche in relazione all’istanza di revisione del giudicato, ed a maggior ragione con riguardo all’impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità o della sentenza di rigetto della richiesta di revisione, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 44103 del 04/11/2021, Sclifos, Rv. 282168 in tema di istanza di rescissione).
Nessuna attinenza vi può essere con i casi prospettati dal ricorrente riferiti alle impugnazioni del pubblico ministero, peraltro afferenti, il primo, a profilo del tutto diverso delle modalità di presentazione dell’atto di impugnazione in formato cartaceo a mezzo di un incaricato ex art. 582 cod.proc.pen. (nel testo originario, vigente fino all’attuazione del processo penale telematico), ed il secondo, a quello del ricorso proposto dall’Avvocatura dello Stato in un procedimento civile che segue regole e forme del tutto differenti.
Peraltro, la firma digitale nel sistema informatico di presentazione dell’impugnazione costituisce una garanzia necessaria ad assicurare la provenienza dell’atto dall’indirizzo di posta elettronica intestato al difensore insieme alla identità del mittente.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente