Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49308 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49308 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 ottobre 2022, la corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del 5 aprile 2018 del tribunale di Catania e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione con riguardo al reato di cui all’art. 4 del Dlgs. 10 marzo 2000 n. 74..
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, sollevando un unico motivo di impugnazione.
3.Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla determinazione dell’imposta evasa, con riguardo alla esclusione RAGIONE_SOCIALE spese esenti. Si osserva che, per legge, il notaio deve incassare dal cliente oltre al compenso per l’opera prestata anche le somme corrispondenti alle imposte dovute dal cliente medesimo, quali somme che egli dovrà versare all’erario in
ragione della sua funzione di sostituto di imposta e responsabile di imposta. In tale prospettiva, le predette somme, siccome fiscalmente neutre, potrebbero non essere indicate in fattura. Nella fattispecie concreta, le somme riversate dall’imputato, nello svolgimento della attività di notaio, in parte anche sul conto della madre (dal cognome COGNOME), non sarebbero state fatte oggetto di un doveroso accertamento volto a verificare se avrebbero dovuto imputarsi, in tutto o in parte, al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte per conto dei clienti. Senza che tale accertamento o dimostrazione possa pretendersi dall’imputato nel quadro di una inammissibile inversione dell’onere della prova. Ove si fosse accertato che si sarebbe trattato di imposte dovute per la registrazione degli atti rogati dall’imputato, le predette somme non sarebbero idonee a concorrere alla formazione del reddito imponibile. Si contesta, quindi, la scelta finale della Corte di appello che, pur reputando la questione normativamente fondata, non avrebbe ritenuto di tenere conto della possibilità che una parte RAGIONE_SOCIALE somme versate sul conto della COGNOME potessero corrispondere a spese non imponibili, sul rilievo, pure contestato, per cui l’imputato, ricorrendo tali circostanze, avrebbe potuto documentare caso per caso le attività che, per conto dei clienti, aveva compiuto. Inoltre, si aggiunge che in presenza della esistenza di versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte al notaio da parte dei clienti, si deve valutare anche il dolo di evasione, che può desumersi dalla entità del superamento della soglia ma unitamente alla piena consapevolezza da parte dell’imputato obbligato dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta: circostanza, quest’ultima, inesistente, per la impossibilità accertata di definire le somme destinate dal notaio al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sugli atti rogati. In tale ottica emergerebbe almeno il ragionevole dubbio della esistenza di incassi del notaio, provenienti dall’obbligo di assolvere agli oneri tributari. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1. Il ricorso è inammissibile. Da una parte, va precisato che secondo la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto al riguardo dalla difesa, non è fondata e quindi non è condivisibile la ricostruzione difensiva circa il riversamento, sul conto della madre dell’imputato, di somme ricevute dai clienti per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte connesse agii atti giuridici compiuti per il suo tramite, secondo criteri di normale prassi. E, piuttosto, si tratterebbe di somme frutto di sottofatturazioni operate dal notaio nei confronti dei clienti, in ordine atti realizzati nell’interesse dei medesimi.
fio rt Dall’altrú lva aggiunto che la ricostruzione della difesa è sviluppata nella prospettiva di un ritenuto “dover essere”, inerente l’attività notariale, quanto all ricezione di somme per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte correlate agli atti rogati, che
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come tale, oltre a costituire una mera personale rivisitazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede, non può trasfigurare un dato di fatto obiettivo, quale l’incasso, dai clienti, di somme ulteriori rispetto a quel fatturate, che assume quale unico esito qualificativo, di tipo obiettivo, quello di una intervenuta sottofatturazione, complessiva, descritta nel capo di imputazione.
Cosicchè, a fronte di dati oggettivi di per sé in grado di descrivere una fattispecie criminale, secondo i giudici la prospettata possibilità della individuazione, da parte del ricorrente, di somme ricevute per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte nei termini già sopra ricostruiti dalla difesa, non può assurgere al livello di una inversione dell’onere della prova o della evidenziazione di una carenza del compendio probatorio, e, piuttosto, ben può essere ricondotta nell’ambito di un onere difensivo che correttamente si rinviene e consegue, a fronte della emersione di un chiaro contesto probatorio, nella prospettiva dell’esercizio del diritto di difesa.
In ultima analisi, una prospettiva ricostruttiva meramente ipotetica e personale, priva di alcun elemento concreto e specifico almeno di partenza, non lascia rinvenire alcuna valida lettura alternativa e alcun ragionevole dubbio sulla qualità RAGIONE_SOCIALE somme rinvenute sul conto della madre del notaio, e riconducibili a clienti del medesimo nel quadro di atti giuridici rogati dall’imputato.
In proposito è utile anche rammentare che dovendo la colpevolezza dell’imputato risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio», se da una parte, soprattutto in presenza di prove indiziarie, il giudice di merito cui vengano rappresentate più ipotesi ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduca alla condanna, solo perché più verosimile RAGIONE_SOCIALE altre, dall’altra la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» impone di pronunciare condanna allorquando il dato probatorio acquisito lasci fuori – come nel caso in esame – eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in natura”, ma la cui effettiv realizzazione, nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 – 01; Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/009).
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 29.11.2023.