Sostituzione Testimone nel Processo: Quando è Valida?
Nel processo penale, la lista dei testimoni rappresenta un pilastro per la strategia difensiva e accusatoria. Ma cosa succede se in aula si presenta un testimone diverso da quello indicato? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42668/2024, affronta proprio il tema della sostituzione testimone, chiarendo i confini di utilizzabilità di una simile prova. Il caso nasce dal ricorso di due imputati condannati dalla Corte d’Appello, i quali lamentavano l’illegittimità della testimonianza resa da un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva sostituito un collega originariamente inserito nella lista testimoniale.
I Fatti del Processo e il Motivo del Ricorso
Due persone, condannate in secondo grado, decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro della loro doglianza era uno solo: l’inutilizzabilità della deposizione di un teste chiave, un agente di polizia, poiché non era la stessa persona indicata nella lista depositata ai sensi dell’art. 468 del codice di procedura penale. Secondo i ricorrenti, tale sostituzione avrebbe viziato la prova, rendendola inutilizzabile ai fini della decisione e, di conseguenza, inficiando la sentenza di condanna.
La Decisione della Cassazione sulla Sostituzione Testimone
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno chiarito che i giudici di merito avevano correttamente applicato un principio di diritto già consolidato in giurisprudenza. In particolare, hanno richiamato la sentenza n. 7245 del 2020, la quale stabilisce che la deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di un altro è pienamente utilizzabile a due precise condizioni:
1. L’esame deve essere ritualmente condotto: la deposizione deve avvenire nel rispetto di tutte le norme procedurali che regolano l’assunzione della prova in dibattimento.
2. La testimonianza deve essere pertinente: l’oggetto della deposizione deve riguardare le stesse circostanze per le quali era stato indicato il testimone originario nella lista.
Se queste due condizioni sono soddisfatte, la sostituzione testimone non lede i diritti della difesa e la prova raccolta è valida.
La Genericità degli Altri Motivi di Ricorso
Oltre a risolvere la questione principale, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso anche per un’altra ragione. Le restanti argomentazioni presentate dai ricorrenti sono state giudicate ‘generiche e prive di reali censure’. La Corte ha sottolineato come i ricorsi mancassero dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, gli imputati non avevano indicato in modo specifico gli elementi concreti a sostegno delle loro critiche alla sentenza impugnata, impedendo così al giudice dell’impugnazione di esercitare un controllo effettivo sulla logicità della motivazione della Corte d’Appello. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un bilanciamento tra il diritto di difesa e i principi di economia processuale e di non dispersione dei mezzi di prova. La rigidità assoluta della lista testimoniale potrebbe portare a situazioni di stallo o all’impossibilità di accertare i fatti per motivi puramente formali, come l’impedimento improvviso di un teste. La giurisprudenza, quindi, predilige un approccio sostanziale: ciò che conta non è tanto l’identità fisica del dichiarante, quanto la pertinenza e la correttezza procedurale della sua deposizione rispetto ai fatti oggetto del processo, come delineati nella lista originaria. La seconda parte della motivazione, relativa alla genericità dei motivi, ribadisce un principio fondamentale delle impugnazioni: non basta un generico dissenso, ma è necessario articolare critiche specifiche, puntuali e argomentate, che mettano in luce le eventuali illogicità o violazioni di legge presenti nella decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, consolida l’idea che la sostituzione testimone è una prassi processuale ammissibile se non pregiudica il diritto al contraddittorio e la pertinenza della prova. Una difesa non potrà basare un’impugnazione unicamente sul fatto che a deporre sia stato il teste ‘B’ anziché il teste ‘A’, se entrambi erano chiamati a riferire sulle medesime circostanze e l’esame si è svolto regolarmente. In secondo luogo, il provvedimento funge da monito per i difensori sull’importanza di redigere ricorsi specifici e dettagliati. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, e i motivi di ricorso devono essere formulati in modo tale da evidenziare vizi di legge o di motivazione, non una semplice diversa valutazione dei fatti.
È possibile sostituire un testimone indicato nella lista testimoniale con un altro?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di un altro indicato nella lista è utilizzabile nel processo.
A quali condizioni è valida la testimonianza di un teste sostituto?
La testimonianza è considerata valida e utilizzabile se soddisfa due requisiti: l’esame deve essere condotto nel rispetto delle regole procedurali e la deposizione deve essere pertinente alle circostanze indicate nella lista per il testimone originario.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
Un ricorso formulato con argomentazioni generiche, che non indicano specificamente gli elementi a base della censura, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42668 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, rilevata la manifesta infondatezza del motivo d’impugnazione comune a entrambi i ricorrenti, con i quali si deduce l’inutilizzabilità della testimonianza del teste di polizia giudiziaria in quanto diverso da quello indicato nella lista testimoniale. A tale riguardo, infatti, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all’art. 468 cod. proc. pen. utilizzabile, se l’esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa (Sez. 2 – , Sentenza n. 7245 del 27/11/2019 Ud., dep. il 2020, Wang, Rv. 278508 – 01);
considerato che le restanti argomentazioni spese nei due ricorsi si presentano generiche e prive di reali censure, così mancando dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore