Sostituzione pene detentive: una questione di tempo
La possibilità di ottenere la sostituzione pene detentive con misure alternative è un istituto fondamentale del nostro ordinamento, ma è subordinata a regole procedurali precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 24194/2024) ha ribadito un principio cruciale: la tempestività della richiesta è un requisito essenziale. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni a cui sono giunti i giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un individuo che, a seguito di una condanna penale, ha presentato un ricorso contro un’ordinanza del Tribunale di Modena. Il ricorrente si doleva del fatto che la sua istanza per la sostituzione della pena detentiva non fosse stata accolta. La sua argomentazione si basava sull’idea che tale richiesta dovesse essere valutata dal giudice che lo aveva condannato, ovvero il giudice della cognizione.
Tuttavia, un’analisi temporale dei fatti si è rivelata decisiva. La sentenza di condanna a suo carico era diventata definitiva il 6 dicembre 2023. L’istanza di sostituzione della pena, invece, era stata presentata solo il 12 dicembre 2023, quasi una settimana dopo.
La Decisione della Corte di Cassazione sul tema della sostituzione pene detentive
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato una duplice criticità nell’azione del ricorrente, entrambe legate alla tempistica e alla competenza del giudice adito.
In primo luogo, la Corte ha confermato che, in linea di principio, la richiesta di sostituzione della pena avrebbe dovuto essere proposta al giudice della cognizione, dato che il processo era ancora pendente in appello al momento dell’entrata in vigore della normativa di riferimento (d.lgs. 150/2022). Il ricorrente, invece, si era rivolto al giudice dell’esecuzione.
Ma il punto focale, che ha reso il ricorso palesemente infondato, è stata la tardività dell’istanza. Presentandola dopo che la sentenza era diventata irrevocabile (passata in giudicato), il ricorrente ha di fatto precluso qualsiasi possibilità di decisione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un chiaro principio procedurale: il potere del giudice della cognizione di decidere su un’istanza di sostituzione della pena cessa nel momento esatto in cui la sua sentenza diventa definitiva. Dopo tale momento, la fase della cognizione è conclusa e si apre quella dell’esecuzione.
Nel caso specifico, l’istanza è stata presentata il 12 dicembre 2023, mentre la sentenza era passata in giudicato il 6 dicembre 2023. A quella data, il giudice della cognizione (la Corte d’Appello) aveva esaurito la sua funzione e non aveva più alcun potere di decidere sulla richiesta. Pertanto, lamentare che tale giudice dovesse pronunciarsi era un argomento privo di fondamento, poiché basato su una richiesta presentata fuori tempo massimo. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile per non aver colto questo aspetto logico e procedurale fondamentale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: le istanze per l’applicazione di benefici, come la sostituzione pene detentive, devono essere presentate non solo al giudice competente, ma anche e soprattutto entro i termini perentori stabiliti dalla legge. Il passaggio in giudicato della sentenza rappresenta uno spartiacque invalicabile: prima di tale momento, la competenza è del giudice della cognizione; dopo, si entra in una fase diversa, quella esecutiva, con regole e competenze proprie. Agire tardivamente significa perdere irrimediabilmente la possibilità di far valere i propri diritti in quella sede.
A quale giudice va presentata l’istanza di sostituzione della pena detentiva se il processo è ancora in corso?
L’istanza deve essere proposta al giudice della cognizione, ovvero il giudice che sta decidendo sul merito del processo (ad esempio, il Tribunale o la Corte d’Appello), e non al giudice dell’esecuzione.
Cosa succede se l’istanza di sostituzione della pena viene presentata dopo che la sentenza è diventata definitiva?
L’istanza è considerata tardiva. Di conseguenza, il giudice della cognizione non ha più il potere di decidere, e la richiesta verrà dichiarata inammissibile.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente ha presentato l’istanza di sostituzione della pena quando la sentenza era già passata in giudicato, rendendo la richiesta tardiva e precludendo al giudice della cognizione ogni potere decisionale in merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: MURATA] NOME nato a FIER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 172 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato la decisione sulla circostanza che l’istanza di sostituzione delle pene detentiva avrebbe dovuto essere proposta al giudice della cognizione, e non al giudice dell’esecuzione, in quanto alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il processo nei confronti del ricorrent ancora pendente in grado di appello, mentre il ricorso, deducendo che l’istanza avrebbe dovuto essere decisa dal giudice della cognizione, non considera che sotto questo profilo l’istanza era tardiva (l’istanza era stata presentata il 12 dicembre 2023, la sentenza era passata in giudicato il 6 dicembre 2023) e che il giudice della cognizione non avrebbe avuto più il potere di deciderla
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.