Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51622 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51622 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Odalengo Grande il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 16/02/2023 dalla Corte d’Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/02/2023, la Corte d’s4ppello di Torino ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 07/06/2021, con la quale COGNOME NOME NOME stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto
di occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, a lui ascritto nella qualità di tito dell’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva. Si lamenta l’erronea valutazione, con riferimento al caso concreto, della finalità di risocializzazione posta a base RAGIONE_SOCIALE disposizioni in tema di sostituzione RAGIONE_SOCIALE pene detentive brevi, nonché il mancato apprezzamento RAGIONE_SOCIALE condizioni di salute del COGNOME, documentate in sede di appello.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto ovvero una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la Corte territoriale aveva esercitato in termini incensurabili la propria discrezionalit nell’esame della richiesta di sostituzione, motivando adeguatamente la prognosi negativa in ordine al rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni da parte del condannato.
Con memoria di replica, la difesa del COGNOME insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Appaiono invero condivisibili le considerazioni svolte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in ordine alla incensurabilità della diffusa motivazione posta dalla Corte territoriale (pag. 4) a sostegno della propria decisione di rigetto della richiesta d sostituire la pena detentiva.
In particolare, nella doverosa valutazione prognostica di cui all’art. 58 I. n. 689 del 1981, la Corte d’Appello ha ritenuto il COGNOME persona non affidabile quanto al rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni da imporre in sede sostitutiva, avuto riguardo alla innumerevole serie di precedenti, anche di natura specifica, riportati nel periodo compreso tra il 1974 e il 2017 (risultando proprio le condanne per reati fiscali relative a fatti recenti).
Si tratta di un percorso argomentativo immune da contraddittorietà o illogicità manifeste qui deducibili: né può conferirsi rilievo decisivo a quanto osservato dalla difesa in ordine alle condizioni di salute del ricorrente, qui richiamate in termin generici mediante un indistinto rinvio alla documentazione prodotta in appello, senza neppure una specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE patologie ritenute rilevanti nell’apprezzamento complessivo che qui rileva.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di turo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di turo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 6(m mende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigli stensore
Il Presidente