Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Agrigento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/08/2023 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, c concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dei 22/08/2023, il Tribunale di Palermo rigettava l’appell ex art. 310 cod.proc.pen., proposto nell’interesse di COGNOME NOMENOME avve l’ordinanza emessa in data 18/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Agrigento, con la quale era stata rigettata la richiesta di sosti della misura cautelare degli arresti dornícífiarí.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale dedu violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. con riferi alle esigenze cautelar’ ed ai criteri di scelta della misura.
Lamenta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che il corrett comportamento tenuto dal ricorrente durante l’esecuzione della misura ed il temp decorso dall’esecuzione della misura non avessero rilevanza sulla persistenza de esigenze cautelari; neppure era stato considerato che il pericolo di reitera criminosa non era nè concreto nè attuale e che la misura applicata n corrispondeva ai caratteri di adeguatezza e proporzionalità.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di ist di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata – oltre che dall’e devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cogniz entro i confini tracciati dai motivi – anche dalla natura del provvedim impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza impositiva de misura.
Invero, in sede di appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non p essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittima provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza grav sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventua allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modif apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esige cautelari, in ragione dell’effetto devolutìvo dell’impugnazione e della n autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, N. 1134 del 1995 Rv. 201863, N. 961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569).
Il Tribunale, con argomentazioni congrue e logiche, ha fatto buon governo dei suesposti principi, rimarcando che il quadro cautelare consolidatosi risultava scalfito dagli elementi addotti dalla difesa a fondamento della richie sostituzione della misura cautelare in atto.
Va rimarcato che, quanto alla deduzione avente ad oggetto il tempo decorso dall’epoca di applicazione della misura cautelare, va ribadito il prin opportunamente richiamato dal Tribunale, secondo il quale, in tema di misur cautelarí personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari n essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulte elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazio apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez.3, n.43113 del 15/09/2015, Rv.265652; Sez. 2, n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191, Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763).
Né rileva il cd “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato, in qua tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, co primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordina custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 proc. pen. ai f ni della revoca o sostituzione della misura (Sez.2 n. 47120 del 04/11/2021,Rv.282590 – 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 – 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 – 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 – 01).
Le ulteriori doglianze proposte, infine, risultano del tutto generich peraltro, risultano essere state oggetto di specifici motivi di appello.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 23/01/2024