Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità d ricorso lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che il 15/9/2023 ha rigettato l’appello proposto nei confro del predetto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello st tribunale il 21/7/2023 aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura coercitiv custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguire presso il domi della nonna.
Sia dinanzi al giudice della cautela che, poi, dinanzi al Tribunale del riesame la difes COGNOMECOGNOME condannato in primo grado alla pena detentiva di anni cinque e mesi quattro d reclusione, oltre a pena pecuniaria, la difesa aveva valorizzato la giovane età, l’incensurat e la confessione resa dal predetto, il tempo trascorso dall’applicazione della misura E manifestazione di volontà di cambiare condotta di vita, l’intervenuta sentenza di primo gra e la disponibilità di un domicilio ove eventualmente eseguire la misura invocata.
Il Tribunale, però, ha mostrato di condividere la valutazione del giudice della caut secondo cui difettavano comunque elementi sopravvenuti meritevoli di apprezzamento ed idonei ad attenuare le esigenze cautelari.
Con unico motivo posto a fondamento del ricorso il COGNOME deduce la “carenza di motivazione” del provvedimento impugnato, assumendo che il Tribunale del riesame avrebbe proceduto ad una valutazione atomistica degli elementi addotti a sostegno della richiesta ch invece, valutate nella loro complessità ed unitarietà avrebbero dovuto porta all’accoglimento dell’appello.
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto non considera i limiti del controllo di legittimità rimesso a questa Corte che, anche nel gi cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fatt delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazi delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti valutazioni del GIP e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicam significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruit argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento GLYPH (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438).
Nel caso di specie, nessuna illogicità può ravvisarsi nella motivazione del provvediment impugnato, atteso anche il formarsi del cd. giudicato cautelare sulle questioni e sugli elem originariamente valutati dal giudice per applicare la misura (cfr. Sez. 5, n. 4707 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277543) e, pertanto, se è vero che l’arco temporale durante
quale si è protratta la restrizione conseguente all’applicazione di misura cautelare “non in generale essere ritenuto “neutro” poiché il decorrere dello stesso, in presenza di signifi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento del esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice” (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 249324; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, COGNOME, Rv. 268634), tuttavia tale arco temporale può assumere rilievo solo in presenza di element significativi del venir meno o dell’affievolirsi delle esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame, invece, senza incorrere in illogicità alcuna, ha mostrato di poter ravvisare elementi significativi dell’affievolimento delle esigenze cautelari in alcun circostanze dedotte dalle difesa, atteso che, sotto il profilo del comportamento processua la confessione dell’imputato non poteva ritenersi significativa in quanto avente ad ogge solo quanto già emerso inequivocabilmente dall’attività di indagine, mentre, sotto il pr comportamentale, nulla risultava documentato in ordine al dedotto positivo percors intrapreso all’interno della struttura carceraria, tale non potendosi ritenere il sé la man di violazioni in sede di esecuzione della misura.
Nessun vizio logico o giuridico, infine, può ravvisarsi nella valorizzazione, da part provvedimento impugnato, dell’entità della condanna subaa in primo grado dal ricorrente, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, “non affatto priv di rilievo, ai fini delle valutazioni che il giudice cautelare è tenuto a compiere i all’adeguatezza della misura, è l’entità della pena inflitta dai giudici di merito, in q Corte di legittimità ha precisato che l’inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazio esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 cod. proc. pen, lett. c), può essere desunta an dall’entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, in quanto l’art. 275 cod. pro comma 1-bis, prevede anche “l’esito del procedimento” tra i parametri cui uniformare l rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede applicazione della misura custodiale (Sez. 2, 07/07/2023, n.34884; Sez. 3, n. 28502 de 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 273305 – 01; Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019, Rv. 276000 02).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ar cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. proc. pen.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Presidente estensore