Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17798 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17798 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 02/05/1965 a RICADI avverso l’ordinanza in data 14/11/2024 del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; sentito l’Avvocato NOME COGNOME che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 14/11/2024 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato l’appello presentato avverso l’ordinanza in data 04/07/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (disposta in sede di aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen.) con quella degli arresti domiciliari.
Deduce:
Vizio di motivazione in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. e alla necessità della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente premette che l’aggravamento della misura cautelare veniva disposta in ragione di lievi violazioni alle prescrizioni imposte con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, tanto che neanche veniva avviato un procedimento per il reato di evasione.
Fa presente, che con l’atto di appello aveva rappresentato al tribunale che COGNOME aveva avuto una buona condotta nei mesi trascorsi in sede carceraria; che, prima dell’aggravamento, la cautela domiciliare era stata ritenuta adeguata a contenere le esigenze cautelari; che il nuovo domicilio
indicato nell’istanza di sostituzione avrebbe scongiurato la possibilità del ripetersi delle situazioni che avevano provocato la violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari.
Osserva, dunque, che il tribunale non ha dato risposto a quanto così rappresentato, limitandosi a stigmatizzare la violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari, là dove l’impugnazione non aveva a oggetto il provvedimento di aggravamento, bensì l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Viene dedotto, perciò, il vizio di omessa motivazione sulle ragioni dell’appello, che si fondava sull’indicazione di una nuova abitazione per gli arresti domiciliari, sul giudizio di adeguatezza precedentemente espresso dai giudici e sul tempo trascorso in regime carcerario, tutti temi che sono rimasti inevasi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. La misura cautelare degli arresti domiciliari originariamente applicata a Ripepi, veniva successivamente aggravata con l’applicazione della custodia in carcere, in quanto il cautelato ometteva di comunicare uno stato di coabitazione con il proprio nipote e perchØ sorpreso a effettuare lavori di giardinaggio, nelle pertinenze della sua abitazione, in compagnia di famigliari e di un operaio.
1.2. Per come osservato dalla difesa, l’istanza di sostituzione verteva su tre circostanze: l’indicazione di un’abitazione per gli arresti domiciliari diversa da quella in cui erano state violate le prescrizioni; il tempo trascorso in regime di custodia carceraria; il giudizio di adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente espresso dai giudici.
A fronte di tali temi sottoposti alla sua attenzione, il tribunale si Ł limitato a ribadire la gravità delle violazioni alle prescrizioni imposte con la misura cautelare, così sostanzialmente motivando circa le ragioni dell’aggravamento, ma senza nulla dire circa le ragioni per cui risulta ancora attualmente necessario mantenere la misura carceraria.
Sono così rimasti fuori dalla motivazione il tema del tempo trascorso in regime carcerario, il precedente giudizio di adeguatezza e, soprattutto, l’eventuale idoneità del nuovo domicilio indicato come luogo di applicazione della misura degli arresti fiduciari, alla luce della tipologia delle violazioni contestate al Ripepi.
Tale ultimo tema, peraltro, si mostra certamente significativo, ove si consideri che le violazioni che hanno portato all’aggravamento della misura erano tutte strettamente connesse proprio al domicilio, essendo consistite in un rapporto di coabitazione ivi mantenuto e nei lavori eseguiti insieme ai famigliari e a un operaio nel giardino dell’abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari.
Il provvedimento va, dunque, annullato con rinvio al tribunale che valuterà l’attuale necessità di mantenere la custodia carceraria, nonostante il tempo passato in regime carcerario e avendo riguardo alla possibilità che il nuovo domicilio non offra l’occasione di ulteriori violazioni, analoghe a quelle che hanno condotto all’aggravamento, alla luce del giudizio di adeguatezza che aveva originariamente condotto all’applicazione della misura degli arresti domiciliari.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME