Sostituzione Immobile Confiscato: Quando una Richiesta Condizionata è Inammissibile
La possibilità di procedere alla sostituzione immobile confiscato con un equivalente monetario è un’opzione prevista dall’ordinamento, ma soggetta a limiti precisi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale richiesta non può essere subordinata a condizioni che vadano a scontrarsi con gli effetti di una sentenza penale divenuta definitiva. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto condannato con sentenza di patteggiamento, la quale prevedeva la confisca di un bene immobile. Successivamente, il condannato presentava un’istanza al Giudice per le indagini preliminari chiedendo di poter sostituire l’immobile con una somma di denaro pari al suo valore di stima.
La particolarità della richiesta risiedeva in una condizione essenziale: la somma sarebbe stata messa a disposizione da un istituto di credito solo a patto che, contestualmente al versamento nelle casse dello Stato, l’immobile venisse trasferito a una società terza, riconducibile al figlio del richiedente. Questa società, per ammissione dello stesso condannato, era stata costituita proprio con l’esclusivo scopo di riacquistare il bene.
La Decisione dei Giudici di Merito e la questione della sostituzione immobile confiscato
Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta, ritenendola inammissibile. La decisione si fondava su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, la richiesta era stata formulata in assenza delle condizioni di legge, poiché era condizionata alla restituzione dell’immobile a una società specifica. Quest’ultima, essendo una società di comodo creata ad hoc ed estranea al procedimento penale, non poteva essere destinataria del bene, in quanto ciò avrebbe violato il principio del giudicato penale, ovvero la definitività della sentenza di condanna.
In secondo luogo, il Giudice condivideva le perplessità sollevate dal Pubblico Ministero. Quest’ultimo aveva evidenziato il rischio che, una volta avvenuta la sostituzione, lo Stato potesse rimanere creditore di ulteriori somme senza alcuna garanzia reale (diventando un creditore chirografario). Ciò avrebbe potuto rendere necessaria una nuova confisca dello stesso bene, con potenziale pregiudizio per l’istituto di credito che avesse finanziato l’operazione con un mutuo fondiario.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha confermato integralmente la decisione del giudice di merito, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che la richiesta di sostituzione era stata correttamente ritenuta inammissibile. Il punto cruciale è che la domanda era stata formulata in modo condizionato: la sostituzione del bene con il denaro doveva avvenire solo se il bene fosse stato contestualmente restituito a una società terza. Tale condizione, non prevista dalla legge, si poneva in netto contrasto con il giudicato penale, poiché la società destinataria non aveva mai fatto parte del procedimento e non vantava alcun titolo per ricevere il bene.
Le Conclusioni
La sentenza in esame stabilisce un principio fondamentale in materia di esecuzione penale: la sostituzione immobile confiscato non può essere utilizzata come un meccanismo per eludere gli effetti di una sentenza definitiva. Qualsiasi richiesta di sostituzione deve essere incondizionata e non può mirare a restituire, di fatto, il bene a soggetti collegati al condannato attraverso società create per lo scopo. La tutela del giudicato e la certezza degli effetti della sanzione penale prevalgono su accordi privati che ne snaturerebbero la funzione.
È possibile condizionare la richiesta di sostituzione di un immobile confiscato alla sua restituzione a una specifica società terza?
No, la Corte ha ritenuto inammissibile una richiesta di questo tipo perché formulata in assenza delle condizioni di legge e perché la restituzione a una società che non ha preso parte al procedimento penale si pone in contrasto con il giudicato.
Perché il Giudice ha ritenuto problematica la restituzione dell’immobile a una società di comodo?
Il Giudice ha rilevato che la società era stata costituita, per esplicita ammissione del condannato, al solo scopo di riacquistare l’immobile. Questa operazione è stata considerata in contrasto con la sentenza definitiva (giudicato), poiché la società non era parte del processo penale originale.
Quale preoccupazione è stata espressa riguardo alla posizione dello Stato in caso di sostituzione?
La preoccupazione era che, sostituendo il bene con una somma di denaro, lo Stato potesse rimanere creditore di eventuali importi ulteriori senza alcuna garanzia reale (come un’ipoteca), diventando un creditore chirografario e rischiando di dover avviare una nuova procedura di confisca.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26872 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26872 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1563/2025
CC – 06/05/2025
R.G.N. 9063/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del GIP del Tribunale di Arezzo
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, giudicando in sede di opposizione avverso il proprio precedente provvedimento in data 3 agosto 2024 con il quale – per quanto qui interessa – era stata rigettata la richiesta di NOME COGNOME COGNOME di sostituzione dell’immobile confiscato con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 25 novembre 2021 con l’equivalente monetario pari al valore di stima risultante dagli atti dell’amministrazione giudiziaria nel corso del sequestro preventivo, ha:
Avverso detto provvedimento ricorre NOME COGNOME COGNOME con due distinti motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp, att. cod. proc. pen..
Segnatamente, secondo il ricorrente, il Giudice – condividendo la preoccupazione espressa nel parere contrario alla sostituzione del Pubblico ministero secondo cui, ove il bene fosse sostituito con l’ equivalente economico lo Stato rimarrebbe creditore di una somma ulteriore e tale credito sarebbe privo di garanzia, sicchØ sarebbe necessaria una successiva nuova confisca dello stesso bene per questa residua – avrebbe subordinato la sostituzione alla condizione che tenesse indenne un ipotetico istituto creditizio dalla nuova confisca che il Pubblico ministero potrebbe disporre sul bene una volta sostituito, peraltro apoditticamente presupponendo che lo stesso eroghi un mutuo fondiario piuttosto che Ł un credito chirografario.
Va altresì premesso che, nel richiedere l’autorizzazione alla sostituzione del bene confiscato con l’equivalente monetario, il ricorrente rappresentava che il relativo importo sarebbe stato versato nelle casse dello Stato, previa messa a disposizione della somma da parte di un Istituto creditizio, a condizione che l’immobile fosse contestualmente trasferito nel patrimonio di RAGIONE_SOCIALE società riconducibile al figlio del richiedente.
In particolare, ha ritenuto inammissibile perchØ formulata in assenza delle condizioni di legge la richiesta di sostituzione condizionata alla restituzione dell’immobile alla società RAGIONE_SOCIALE, società di comodo che, per esplicita ammissione del condannato, era stata costituita all’esclusivo scopo di acquistare l’immobile, osservando in proposito che la restituzione dell’immobile a tale società si poneva in constrasto con il giudicato, poichØ detta società non aveva preso parte al procedimento penale e non vi erano state contestazioni nei suoi riguardi quale ente con personalità giuridica.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME