Sostituzione di persona online: consumata anche senza profitto
Il reato di sostituzione di persona, disciplinato dall’articolo 494 del codice penale, è sempre più attuale nell’era digitale, dove la creazione di falsi profili è un fenomeno diffuso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sul momento esatto in cui questo delitto si può considerare consumato, specificando che non è necessario il raggiungimento effettivo di un vantaggio economico.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di sostituzione di persona. L’imputato aveva creato un sito internet e un associato conto di pagamento online, utilizzando illegittimamente le generalità di un’altra persona. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo una tesi difensiva specifica: il reato non si sarebbe consumato, ma sarebbe rimasto allo stadio del tentativo.
La distinzione tra reato tentato e reato consumato di sostituzione di persona
La difesa dell’imputato si basava su un elemento fattuale: attraverso il sito e il conto online creati non era stata effettuata alcuna transazione economica. Secondo questa interpretazione, la mancata realizzazione di un profitto o di un effettivo scambio economico implicava che nessuno fosse stato concretamente indotto in errore, requisito fondamentale per la consumazione del reato. Di conseguenza, si chiedeva la riqualificazione del fatto da delitto consumato a delitto tentato, con una conseguente riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione sulla sostituzione di persona
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio giuridico consolidato in materia di sostituzione di persona, specialmente quando commesso attraverso strumenti informatici.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il momento consumativo del reato di cui all’art. 494 c.p. coincide con l’induzione in errore di terzi. È sufficiente che l’agente, utilizzando mezzi fraudolenti (come la creazione di un falso profilo), riesca a ingannare altri sulla sua vera identità. Il conseguimento del vantaggio, sia esso patrimoniale o di altra natura, non è un elemento necessario per la consumazione del reato, ma attiene al dolo specifico, ovvero all’intenzione psicologica dell’agente.
Nel caso specifico, la creazione di un sito internet e di un conto di pagamento a nome di un’altra persona è un’attività di per sé idonea a indurre in errore gli utenti del web che vi entrano in contatto. Il fatto che nessuno abbia poi effettuato una transazione economica è, secondo la Corte, una circostanza irrilevante ai fini della dimostrazione della mancata consumazione. L’inganno si è già perfezionato nel momento in cui la falsa identità è stata proiettata all’esterno e resa credibile, inducendo potenzialmente in errore chiunque interagisse con quella realtà virtuale.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma che la soglia per la consumazione del reato di sostituzione di persona è più bassa di quanto si possa comunemente pensare. Non è necessario dimostrare un danno economico o un vantaggio patrimoniale effettivo per l’autore del reato. La semplice creazione e pubblicazione di un’identità digitale falsa, capace di ingannare il pubblico, è sufficiente a integrare il delitto nella sua forma consumata. Questa interpretazione rafforza la tutela dell’identità personale e della fede pubblica nell’era digitale, sanzionando la condotta fraudolenta sin dal suo primo manifestarsi all’esterno, a prescindere dai suoi sviluppi successivi.
Quando si considera consumato il reato di sostituzione di persona?
Il reato di sostituzione di persona si considera consumato nel momento in cui l’agente, tramite mezzi fraudolenti, riesce a indurre in errore altre persone sulla sua vera identità.
È necessario ottenere un vantaggio economico perché il reato di sostituzione di persona sia consumato?
No, non è necessario l’effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall’agente. Il vantaggio attiene al profilo psicologico del reato (dolo specifico), ma la consumazione si perfeziona con la sola induzione in errore.
La creazione di un profilo online falso è sufficiente a integrare il reato di sostituzione di persona consumato?
Sì, secondo la Corte, la creazione di un profilo o di un sito web utilizzando l’identità altrui è un’azione idonea a indurre in errore gli utenti del web, e quindi sufficiente per ritenere il reato consumato, indipendentemente dal fatto che si verifichino o meno successive transazioni economiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli pe il reato di cui all’art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Sondrio nel marzo 2020);
che l’impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione al din di riqualificazione del fatto contestato al ricorrente nei termini del delitto tentat consumato di sostituzione di persona, è generico e manifestamente infondato, posto che, se è certamente vero che il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentat quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall’art. 494 cod. pen. senz riuscire nell’altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato pe quale non è necessario l’effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall’agente, attinent al coefficiente psicologico del reato (Sez. 5, n. 5432 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280336 Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, dep. 2015, Rv. 263899), non è certamente decisiva, ai fini della dimostrazione della mancata consumazione del reato (ossia della mancata induzione in errore degli utenti del web) la circostanza che non siano state effettuate transazioni sul conto corrente paypal abbinato al sito Internet attraverso la cui creazione aveva avuto luogo la sostituzione della persona di COGNOME NOME, come invece sostenuto dal ricorrente anche in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente