Sostituzione di persona: la guida al reato tentato
La sostituzione di persona rappresenta una fattispecie criminosa che tutela la fede pubblica e la certezza dell’identità nelle relazioni civili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini tra il reato consumato e quello tentato, fornendo importanti chiarimenti sulla responsabilità penale in caso di utilizzo di documenti falsi e strumenti di pagamento altrui.
Il caso esaminato riguarda un’imputata condannata per una serie di reati interconnessi, tra cui il possesso di documenti d’identità contraffatti e l’uso indebito di carte di credito. La difesa aveva contestato la sussistenza del reato di sostituzione di persona, sostenendo l’assenza dell’elemento dell’induzione in errore.
La distinzione tra reato consumato e tentato
Uno dei punti centrali della decisione riguarda la riqualificazione del fatto. Quando il colpevole agisce per sostituire la propria identità a quella di un altro soggetto, ma non riesce effettivamente a trarre in inganno la vittima o l’autorità, il reato non scompare. In questo scenario si configura la fattispecie del delitto tentato.
La Corte ha chiarito che l’insussistenza dell’evento tipico (l’effettivo errore della controparte) non esclude la punibilità, ma giustifica una riduzione della pena legata alla forma tentata del delitto. Questo principio garantisce che la condotta pericolosa venga comunque sanzionata dall’ordinamento.
Il ruolo del concorso nel reato e le attenuanti
Un altro aspetto rilevante riguarda la partecipazione al reato in ambito concorsuale. L’imputata aveva richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza, prevista dall’articolo 114 del codice penale. Tuttavia, i giudici hanno rigettato tale richiesta.
La motivazione risiede nella natura del contributo prestato. Per ottenere lo sconto di pena, la partecipazione deve essere oggettivamente marginale. Nel caso di specie, l’attività svolta è stata considerata essenziale per la realizzazione del piano criminoso, escludendo così ogni beneficio legato alla scarsa rilevanza dell’apporto individuale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla genericità dei motivi di ricorso. Quando una difesa si limita a contestare in modo vago la valutazione delle prove senza indicare specifici errori logici o giuridici della sentenza di appello, il ricorso è destinato all’inammissibilità. I giudici hanno evidenziato come la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione logica e completa, specialmente riguardo alla prova della colpevolezza e alla determinazione della pena.
Inoltre, è stato ribadito che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando mancano elementi positivi nel comportamento dell’imputato. La gravità delle condotte, legate alla falsificazione di documenti e all’uso di strumenti finanziari altrui, giustifica un rigore sanzionatorio proporzionato all’offesa arrecata alla fede pubblica.
Le conclusioni
La decisione conferma un orientamento rigoroso in materia di reati contro la fede pubblica. La sostituzione di persona, anche se solo tentata, rimane un illecito grave che richiede una prova rigorosa per essere scardinato in sede di legittimità. La sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito, evitando censure generiche che portano inevitabilmente alla condanna al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.
Quando si configura il tentativo di sostituzione di persona?
Il tentativo si configura quando il soggetto compie atti idonei a indurre altri in errore sulla propria identità, ma l’inganno non si realizza concretamente per cause indipendenti dalla sua volontà.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Si può ottenere uno sconto di pena per una partecipazione minima al reato?
Sì, ma solo se il contributo fornito è stato oggettivamente marginale e non essenziale per la commissione del delitto, valutazione che spetta esclusivamente al giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1458 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, riqualificato il reato di cui all’art. 494 sub i) nell’ipotesi tentata, ha rideterminato la pena inflitta in ordine ai delitti di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen. in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per apparenza della stessa, è proposto in termini del tutto generici, pur a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna: la difesa censura, invero, dapprima l’omessa indicazione delle fonti di prova poste a fondamento dell’affermazione di colpevolezza; quindi la mancanza dell’elemento soggettivo; l’insussistenza, infine, del reato di sostituzione di persona per mancanza dell’elemento della induzione in errore. Mentre i primi due rilievi sono dedotti in fatto e del tutto generici, il terz è manifestamente infondato in diritto in quanto proprio l’insussistenza dell’evento del reato ha giustificato la riqualificazione del fatto nella corrispondente fattispecie tentata.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto la statuizione risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di seconde cure evidenziato la carenza di elementi di segno posil:ivo e il contributo, tutt’altro che minimale, prestato dall’imputata in ambito concorsuale (ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Presidente