Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cardito il DATA_NASCITA, avverso il decreto del Tribunale di Tempio Pausania in data 6/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 6/03/2023, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, preso atto della assenza, per gravi motivi familiari, del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, designato quale Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale nel procedimento n. 452/2022, ne ha disposto la sostituzione, per i giorni 7 e 8/03/2023, con la AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, designata secondo le disposizioni tabellari vigenti in quell’Ufficio.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO,
deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con un unico articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 25 Cost., 37, 39 e 42 cod. proc. pen. e 6 CEDU. In particolare, la difesa deduce l’abnormità della decisione con la quale il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, con decreto del 6/03/2023, ha disposto la sostituzione del AVV_NOTAIO. COGNOME, che la difesa assume essere avvenuta in violazione dell’art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale, in forza del quale il giudice competente deve essere individuato sulla base di norme di legge e l’assegnazione dei singoli giudizi deve avvenire sulla scorta delle tabelle predisposte dal presidente del tribunale in base a criteri predeterminati. Nel dettaglio, il ricorso lamenta che il provvedimento di sostituzione sia stato aAVV_NOTAIOato per aggirare il subprocedimento di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nel frattempo avviato dalla difesa dell’imputato nei confronti del AVV_NOTAIO. COGNOME, il quale avrebbe anticipato le proprie determinazioni in ordine alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, consentendo la celebrazione dell’udienza preliminare in data 7/03/2023 e impedendo, per questa via, la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, che sarebbero spirati nelle more della decisione della Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari sulla richiesta di ricusazione; decisione fissata anch’essa per il giorno 7/03/2023. L’aggiramento dei principi in materia di giudice naturale emergerebbe, altresì, dalla circostanza che la sostituzione sia stata disposta dal Presidente del Tribunale unicamente per il procedimento a carico di COGNOME e non anche per i 20 processi assegnati al AVV_NOTAIO. COGNOME e fissati, anch’essi, per la giornata del 7/03/2023, rinviati d’ufficio ad altra data per via de ricordati impedimenti familiari del magistrato. Il provvedimento sarebbe, dunque, affetto da abnormità strutturale, per avere il Presidente del Tribunale perseguito lo scopo di porre rimedio, contra legem, alla richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato avanzata dal Pubblico ministero in prossimità della data della scarcerazione, fissata per 1’11/03/2023, potendo la sostituzione ritenersi legittima soltanto se il AVV_NOTAIO. COGNOME si fosse astenuto o dopo l’eventuale accoglimento della proposta ricusazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infine, il ricorso censura che, con il decreto che dispone il giudizio, i procedimento sia stato rinviato all’udienza del 9/05/2023, ovvero a una data conosciuta dalle parti e dall’opinione pubblica già prima della celebrazione dell’udienza preliminare; circostanza che avrebbe quantomeno generato il sospetto che la sostituzione sia stata disposta per giungere, comunque, al rinvio a giudizio dell’imputato per la preannunciata data del 9/05/2023; ciò che avrebbe determinato un vulnus all’apparenza di imparzialità del giudice, che costituisce indispensabile presupposto per l’esercizio della funzione giurisdizionale.
In data 23/08/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il provvedimento impugnato ha natura meramente organizzativa, sicché, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni fissato dall’art. 568 cod. proc. pen., non può essere fatto oggetto di ricorso per cassazione. Infatti, oggetto di un’eventuale impugnazione in sede di legittimità avrebbe potuto essere non già il provvedimento di sostituzione del magistrato incaricato della trattazione del procedimento, quanto, in astratto, l’atto processuale di cui si assumesse l’invalidità derivata dalla eventuale violazione della norma ordinamentale. E tuttavia, anche il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile, stante il principio, già richiamato, posto dall’art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29492 del 7/05/2018, Manganaro, Rv. 273329 – 01), salvo che nell’ipotesi di abnormità del provvedimento: categoria riferibile alle situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti. Secondo quanto, infatti, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, è possibile ricorrere per cassazione avverso un provvedimento abnorme, strutturalmente o funzionalmente, nei casi di sviamento della funzione giurisdizionale, realizzatosi attraverso l’esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve però escludersi che, nel caso in esame, ricorra una situazione di abnormità derivata o che sussista anche soltanto una mera situazione di nullità della decisione.
Va, infatti, considerato che l’eventuale violazione di una norma ordinamentale determina una invalidità dell’atto processuale successivamente compiuto soltanto ove incida sulla capacità del giudice, secondo la previsione AVV_NOTAIO dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che non dà luogo alla suddetta ipotesi di nullità l’inosservanza delle norme in tema di applicazione dei magistrati ai collegi giudicanti, poiché le condizioni di capacità del giudice, la cui inosservanza determina detta sanzione processuale, sono individuabili esclusivamente nei requisiti di capacità “generica” di cui all’art. 33, comma 1, cod. proc. pen. in tema di nomina e ammissione alla
funzione giurisdizionale, senza che assuma, invece, rilievo la capacità “specifica”, presa in considerazione dal comma successivo, la quale afferisce alla regolare costituzione del giudice nell’ambito del singolo processo, con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sul formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192 – 03).
Più precisamente, è stato ritenuto che la AVV_NOTAIO operatività dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni extra ordinem, caratterizzate dall’arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudic ad hoc, situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge (Sez. 1, n. 13445 del 30/03/2005, COGNOME, Rv. 231338 – 01; Sez. 1, n. 16214 del 5/04/2006, COGNOME, Rv. 234216 – 01; Sez. 6, n. 33519 del 4/05/2006, COGNOME, Rv. 234397 – 01; Sez. 3, n. 38112 del 3/10/2006, COGNOME, Rv. 235030 – 01; Sez. 2, n. 23299 del 21/02/2008, COGNOME, Rv. 241104 – 01; Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, COGNOME, Rv. 249450 – 01; Sez. 3, n. 4841 del 18/07/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254406 – 01; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, COGNOME, Rv. 254284 – 01; Sez. 6, n. 39239 del 4/07/2013, COGNOME, Rv. 257087 – 01; Sez. F, n. 35729 del 1/08/2013, COGNOME, Rv. 256570 – 01; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 263079 – 01; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, COGNOME, Rv. 270775 – 01).
3.2. Nel caso di specie, la situazione di impedimento temporaneo del giudice in origine assegnatario del procedimento ha determinato l’adozione di un provvedimento di sostituzione che è stato assunto in maniera del tutto conforme alle previsioni tabellari. Invero, la tesi difensiva secondo cui il provvedimento presidenziale sarebbe illegittima si fonda, con evidente circolarità del ragionamento, sulla asserita violazione del principio del giudice naturale, senza che però sia stata deAVV_NOTAIOa alcuna specifica violazione delle previsioni tabellari.
3.3. In realtà, non pare affatto che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania abbia esorbitato dai poteri conferiti al dirigente dell’ufficio giudiziario. Nel caso in esame, invero, il Presidente si è limitato a aAVV_NOTAIOare un provvedimento organizzativo volto ad affrontare la situazione di grave impedimento del giudice titolare e la conseguente necessità di consentire la trattazione di un procedimento per il quale vi erano ragioni di urgenza connessi alla condizione di custodia cautelare dell’imputato.
3.4. Quanto, poi, alle deduzioni difensive che stigmatizzano quella che sarebbe stata una sorta di “pre-decisione” dell’udienza preliminare a carico dell’imputato,
la decisione della data di celebrazione della prima udienza dibattimentale è sempre condizionata dai calendari di udienza del tribunale, sicché la corrispondenza, nel caso in esame, tra quella originariamente ipotizzata e quella effettivamente scelta non è affatto indicativa di alcun pregiudizio valutativo da parte del Giudice successivamente designato.
3.5. In ultimo non pare secondario osservare, sulla scorta delle considerazioni svolte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede di requisitoria scritta, che lo stesso provvedimento di sostituzione corrisponda, nei suoi esiti ultimi, agli obiettivi perseguiti dalla difesa dell’imputato nel proporre l’istanza di ricusazione, evidentemente finalizzata ad ottenere la sostituzione del giudice designato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 3/10/2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente