Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1419 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1419 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore avvocato COGNOME del Foro di ROMA, in difesa del ricorrente COGNOME NOME il quale, dopo una breve illustrazione dei motivi di ricorso, ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/12/2021, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, in data 16/11/2020 ha condanNOME COGNOME NOME, concessegli le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati ex art. 81 cod. pen. e applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.000 di multa, con confisca del denaro e confisca e distruzione di quanto altro in sequestro.
NOME‘NOME era stato arrestato e presentato dal PM per il giudizio direttissimo per rispondere:
A) del delitto di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. n.309/90 perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 stesso decre illecitamente deteneva, suddivisa in distinte 5 singole dosi, per la cessione a terzi, gr, 2,5 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina sulla propria persona oltre ad ulteriori gr. 20 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso la propria abitazione; sostanza di cui alla tab. I prevista dall’art. 14 della legge medesima.
B) del delitto di cui all’art.73, co. 4 (in relazione al comma 1, D.P.R. n.309/90 perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’ar 5 stesso decreto, illecitamente deteneva per la cessione a terzi presso la propria abitazione gr. 100 lordi di sostanza stupefacente del tipo marjuana e gr. 63,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui di cui alla tab. H prevista dall’art. 14 della legge medesima. Fatto commesso in Roma il 14 novembre 2020.
Il giudice di primo grado lo ha condanNOME con la seguente motivazione: “Ebbene, nel caso di specie, …, va comunque evidenziato che può parlarsi di un unico contesto di detenzione per la droga eterogenea (cocaina ed hashish) detenuta in casa per cui la condotta meno grave (quella relative alla droga “leggera”) può ritenersi assorbite nella condotta più grave (quella relativa alla droga “pesante”) … Ma sussiste un ulteriore autonomo reato ex art. 73 co. 1 DPR 309/90 quanto alle n. 5 confezioni di cocaina trasportate all’esterno fino all’abitazione del Fiorani condotta ontologicamente e cronologicamente distinta dalla prima. E collegata alla stessa ex art. 81 co. 2 essendone evidente il medesimo disegno criminoso.” (pp. 7 e 8 della sentenza di primo grado).
Nell’atto di appello, la difesa lamentava, tra l’altro, la mancata configurazione di due autonome ipotesi di reato come originariamente configurate dal Pubblico Ministero con riferimento da una parte alla condotta di detenzione a fini di spaccio della cocaina rinvenuta indosso e nell’abitazione dell’imputato e dall’altra alla condotta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente di tipo marijuana e hashish. Sottolineava, riguardo alla condotta di detenzione della sostanza stupefacente della cocaina, che quella rinvenuta indosso all’imputato ha lo stesso
grado di purezza della cocaina rinvenuta presso l’abitazione dell’COGNOME (rispettivamente principio attivo pari al 78 ,5% e al 79%).
La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. Den.
Con un primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applica-zione dell’art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990 e mancanza della motivazione in relazione alla censura difensiva circa la mancata configurazione di due autonome ipotesi di reato come originariamente configurate dal Pubblico Ministero con riferimento da una parte alla condotta di detenzione a fini di spaccio della cocaina rinvenuta indosso e nell’abitazione dell’imputato e dall’altra alla condotta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente di tipo marijuana e hashish.
Si censura la sentenza della Corte di Appello sotto un duplice profilo.
In primo luogo, perché il giudice di secondo grado non ha motivato circa la censura difensiva avente ad oggetto la configurazione di due autonome ipotesi di reato (cocaina da una parte e droga leggera dall’altra).
Omettendo di motivare in merito alla suddetta richiesta, la Corte territoriale sarebbe conseguentemente incorsa in violazione di legge; e d’altronde, anche qualora si potesse prescindere da tale violazione, rimarrebbe altresì evidente la carenza motivazionale sottesa alla negazione suddetta.
La configurazione di due distinte ipotesi di reato così come prospettate dal pubblico ministero sarebbe tale da incidere anche sul trattamento sanzioNOMErio laddove potrebbe determinare una diversa valutazione in merito alla sussistenza dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 quantomeno con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina (complessivamente pari a 108 singole dosi medie), considerato che entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto provato l’uso personale di cocaina da parte di NOME COGNOME.
Con un secondo motivo si lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 e per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedi mento impugNOME e dagli atti processuali, in ordine alla ritenuta insussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
Ricorda il ricorrente che l’occasionalità della condotta non può da sola comportare il riconoscimento della fattispecie della lieve entità, allo stesso modo il suo contrario non può di per sé costituire indice sicuro di inapplicabilità dell’ipotes
dovendosi verificare a cura del decidente – che dovrà motivare specificamente sul punto – se la condotta, pur connotata dalla predisposizione dei mezzi e dalla programmazione delle modalità esecutive, cioè da un’organizzazione, presenti contorni (ad esempio, per il ristretto ambito temporale dì operatività, per lo scarno numero di clienti, per la scarsa professionalità) che consentano di ritenere minima l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma’ che si connette al rischio di diffusi vità delle sostanze stupefacenti. D’altronde, la riconducibilità dello spaccio reiterato o organizzato all’ipotesi lieve non postula necessariamente una risposta debole dell’ordinamento, potendo il decidente determinare la sanzione nell’ambito di un’ampia forbice edittale e dunque, se del caso, applicare una pena attestata sul massimo previsto dalla norma. Inoltre, la diversità delle sostanze sequestrate di per sé non esclude la configurabilità dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990.
Ebbene, ci si duole che, nel caso che ci occupa, la Corte di merito ha argomentato la ritenuta non occasionalità dello smercio sulla scorta di assiomi che non trovano rispondenza nell’id quod plerumque accidit, e segnatamente, per un verso, sulla rilevata disponibilità di-una somma di denaro in contante nell’ambito di una contestazione di mera detenzione a fini di spaccio, e non di vendita, di droga; per altro verso, sulla base della possesso di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, di contro senza considerare l’accertato uso personale di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish da parte dri NOME. Uso personale ritenuto dal Giudice di primo grado addirittura rn ragione della metà della sostanza stupefacente sequestrata.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente, allo stato, anche rispetto al secondo, e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
Ed invero, la Corte territoriale non ha risposto alla doglianza formulatale con l’atto di gravame del merito (cfr. pagg. 6 e 8 dell’atto di appello del 30/12/2020 a firma dell’AVV_NOTAIO) tesa a censurare la sentenza di primo grado laddove, in relazione al reato di cui al capo A), venivano ritenuti due reati di cui all’art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 in relazione alla cocaina detenuta presso l’abitazione e a quelle sequestrata sulla persona clell’COGNOME.
Ciò a fronte di una contestazione con tutta evidenza riferentesi ad un’unica ipotesi di reato in assenza di contestazione ex art. 81 cod. pen. né nelle norme violate e nemmeno nel fatto descritto.
Peraltro -va rilevato- la sentenza di primo grado errai nel ritenere assorbita la fattispecie sub B) nel più grave reato sub A).
A supporto di tale decisione viene richiamato, infatti un precedente di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 22549 del 28/3/2017, Ghitti, Rv. 270266) che non ha nulla a che vedere con il tema oggetto della presente decisione, in quanto in quel caso si trattava di un assorbimento di una condotta nell’altra in un caso di coltivazione e detenzione di stupefacenti).
Nel caso in esame siamo, invece, di fronte a sostanze rientranti in tabelle diverse.
In proposito va ricordato che, in terna di stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 272/2005, convertito con modificazioni dalla L. 49/2006, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzioNOMErio. (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015; sul medesimo principio cfr. Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 264778). Il principio, tradizionalmente affermato in passato nella giurisprudenza di legittimità, aveva perso significato con la introduzione della legge “Fini – Giovanardi’ (D.L. 272/2005, convertito con modificazioni dalla L. 49/2006) che, attraverso la previsione di cui all’art. 73, comma D.P.R. 309/90, aveva escluso ogni distinzione tra droghe “pesanti” e “leggere”, equiparando il trattamento sanzioNOMErio delle condotte aventi ad oggetto tali sostanze. La distinzione però ha ripreso vigore in seguito all’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza 32/2014, ha fatto rivivere la sostanziale differenziazione tra sostanze appartenenti a diverse tabelle, prevista dalla legge “lervolino – Vassalli” che, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 49/2006, prevedeva un differente trattamento sanzioNOMErio per le sostanze appartenenti a tabelle diverse” (cfr. ancora Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 264778, in motivazione). Sicché può ancora condividersi l’assunto secondo il quale nell’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a diverse tabelle dell’allegato al T.U. degli stupefacenti nell’ambito di un medesimo contesto “la condotta integra due autonome ipotesi di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differen trattamento sanzioNOMErio, non alternative tra loro né inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un ‘maius’ (assorbente) ed un ‘minus’ (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione (nella Corte di Cassazione – copia non ufficiale
specie si trattava di detenzione dì cocaina e marUuana)” (così già Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Poppi, Rv. 226649).
Tuttavia, in assenza di appello sul punto della parte pubblica, l’errata statuizione relativa al reato di cui al capo B), più favorevole all’impul:ato, risulta copert da giudicato parziale.
Viceversa, il giudice del rinvio, in relazione al reato di cui al capo A), è chia mato a rivalutare la doglianza, circa la sussistenza di un unico reato. E a trarne le dovute conseguenze dal punto di vista sanzioNOMErio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022 Il Co gliere est GLYPH re GLYPH
Il Presidente