Sostanze stupefacenti: i criteri per distinguere uso personale e spaccio
La distinzione tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale moderno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su come la quantità di sostanza e il contesto del ritrovamento influenzino la qualificazione del reato.
Il caso e la contestazione
Un cittadino era stato condannato nei gradi di merito per la detenzione di circa 12,164 grammi di eroina. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la droga fosse destinata esclusivamente a un uso personale, contestando la valutazione dei giudici di merito che avevano invece ravvisato gli estremi dello spaccio.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici e si limitavano a riproporre questioni già ampiamente analizzate e risolte nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione non può infatti procedere a un nuovo esame dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la logicità della motivazione fornita dai giudici territoriali.
Analisi della quantità e del contesto
Il punto centrale della decisione riguarda la valutazione degli indici rivelatori della finalità di spaccio. Nel caso di specie, sono stati valorizzati due elementi oggettivi insuperabili:
1. La quantità: 12,164 grammi di eroina sono stati ritenuti idonei al confezionamento di ben 27 dosi medie giornaliere. Una tale disponibilità eccede il ragionevole fabbisogno di un singolo assuntore.
2. Il luogo di detenzione: Il fatto che il soggetto detenesse la sostanza sulla pubblica via è stato considerato un indicatore tipico dell’attività di cessione a terzi, piuttosto che della conservazione domestica per uso privato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza delle doglianze difensive. I giudici hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente applicato i criteri logico-giuridici necessari per escludere l’uso personale. La presenza di un numero elevato di dosi, unita alla modalità di detenzione in un luogo pubblico, costituisce una prova indiziaria grave, precisa e concordante della destinazione della sostanza al mercato illegale. Il ricorso è stato quindi giudicato riproduttivo di censure già vagliate, mancando di quella specificità richiesta per l’accesso al giudizio di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la prova della destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere legittimamente desunta da dati oggettivi quali il quantitativo e le circostanze di tempo e di luogo del controllo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l’attivazione di un’impugnazione priva di fondamento.
Quante dosi di droga fanno scattare il reato di spaccio?
Non esiste un numero fisso, ma la giurisprudenza valuta se la quantità, come nel caso di 27 dosi di eroina, superi ragionevolmente il fabbisogno immediato per uso personale.
Il luogo del ritrovamento influisce sulla condanna per spaccio?
Sì, detenere sostanze stupefacenti sulla pubblica via è considerato un indizio significativo della destinazione alla vendita piuttosto che al consumo privato.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45049 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritene che la sostanza stupefacente del tipo eroina non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale, valorizzando, al riguardo, sia la niente affatto scarsa quantità invece idonea alla predisposizione di 27 dosi (grammi 12,164), sia il fatto di aver detenuto la stess sulla pubblica via;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023.