Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45053 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45053 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di COGNOME e le memorie della difesa AVV_NOTAIO con cui si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenut la responsabilità del ricorrente è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dall Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni che portavano a ritenere che COGNOME fosse il non occasionale utilizzatore del telefono cellulare su cui erano stati inviati e ricevuti i me afferenti ad acquisto di sostanza stupefacente, al contempo negando che il riferimento contatti di ambienti criminali avesse ad oggetto una comune attività di cessione, esclusa nel merito, ma che fosse da intendersi come rivolto al solo approvvigionamento della sostanza da parte dei ricorrente;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione posto in risal gli elementi che hanno fatto escludere l’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non solo perché era stato valorizzato il dato quantitativo della sostanza stupefacent sequestrata, ma anche attraverso la valutata complessiva attività attrezzata ed organizzata di cessione per come emersa dall’analisi della messaggistica rinvenuta sul cellulare; che, invero, l’interpretazione effettuata, se non affetta da illogicità, non è sindacabile in sede di legitt rilevato che anche per quale che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, non censurabile risulta la parte di sentenza che ha valorizzato l’assenza di elementi favorevoli, i precedenti penali e la qualità della sosta stupefacente ceduta;
rilevato che la memoria presentata dalla difesa non muta quanto sopra evidenziato in merito alla correttezza della decisione impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.