Sostanze stupefacenti e criteri di prova dello spaccio
La detenzione di sostanze stupefacenti non è sempre riconducibile all’uso personale. La distinzione tra consumo privato e attività di spaccio rappresenta uno dei nodi centrali del diritto penale moderno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sugli elementi che permettono di qualificare la condotta come detenzione ai fini di spaccio, confermando la condanna per un imputato trovato in possesso di cocaina frazionata.
I fatti e il contesto del sequestro
Il caso trae origine da un controllo notturno durante il quale un soggetto è stato trovato in possesso di un quantitativo significativo di cocaina, già suddivisa in dosi, e di una somma di denaro contante. Gli inquirenti hanno accertato che l’uomo era in attesa di incontrare un’altra persona, con la quale era in contatto telefonico costante. Questi elementi hanno portato i giudici di merito a ritenere che la droga fosse destinata alla vendita a terzi e non al consumo personale.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come le censure mosse dalla difesa fossero generiche e meramente riproduttive di quanto già discusso in appello. I giudici hanno ribadito che la prova della destinazione allo spaccio non richiede necessariamente la flagranza della cessione, ma può essere dedotta da indizi gravi, precisi e concordanti relativi alle modalità di detenzione e al contesto operativo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la configurazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti è supportata da elementi oggettivi: il frazionamento della droga in dosi pronte per la consegna, il possesso di denaro non giustificato e l’orario notturno dell’operazione. Questi fattori, uniti al contatto telefonico con un potenziale acquirente o complice, escludono logicamente l’ipotesi dell’uso personale. In secondo luogo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo. La Corte ha evidenziato che i precedenti penali specifici dell’imputato dimostrano una spiccata capacità a delinquere. Inoltre, la presunta collaborazione dell’imputato, consistente nella consegna spontanea di una parte della droga, è stata giudicata irrilevante poiché parziale e non determinante per le indagini.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento evidenziano il rigore della giurisprudenza nel contrasto al traffico di droga. Quando gli elementi indiziari sono univoci, la difesa non può limitarsi a contestazioni generiche. Il ricorso è stato dunque respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma che la prova della finalità di spaccio può essere solidamente costruita sulle circostanze di tempo, di luogo e sulle modalità di confezionamento della sostanza.
Quali elementi provano la destinazione allo spaccio della droga?
Il frazionamento in dosi, il possesso di denaro contante, l’orario notturno e i contatti telefonici con terzi sono indizi univoci della finalità di spaccio.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle in presenza di precedenti penali specifici o se la collaborazione fornita dall’imputato è solo parziale e poco significativa.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49598 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura form in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la detenzione frazionata in dosi di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente del cocaina e del denaro, in tempo di notte ed in attesa di raggiungere altro soggetto che attendeva tanto da chiamarlo nel frangente al telefono, deponeva univocamente per la destinazione a terzi della sostanza sequestrata;
rilavato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello valorizzato precedenti penali anche specifici del ricorrente che non avevano determinato alcun aumento per la recidiva in quanto non contestata, confutando la prospettata consegna spontanea dello stupefacente che, invero, è avvenuta in forma parziale e tale da non assumere valenza Significativa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.