Sostanze stupefacenti: quando il kit da spaccio conferma il reato
La detenzione di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia, specialmente quando occorre distinguere tra il consumo personale e l’attività di spaccio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che non è solo la quantità di droga a fare la differenza, ma l’intero contesto probatorio.
I fatti e il sequestro del materiale
Il caso riguarda un uomo trovato in possesso di droga e di una serie di oggetti inequivocabili. La difesa ha tentato di derubricare il fatto a uso esclusivamente personale, puntando sul dato quantitativo della sostanza. Tuttavia, le autorità hanno rinvenuto un vero e proprio kit operativo: un bilancino di precisione, nastro isolante, pellicola di plastica, mannitolo e ben 115 bustine trasparenti. Questi elementi, analizzati complessivamente, hanno portato i giudici a escludere la tesi del consumo privato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che la prova della finalità di spaccio può essere desunta da elementi oggettivi che superano il semplice dato del peso della droga. Il possesso di sostanze da taglio come il mannitolo e di un numero elevato di contenitori per le dosi è incompatibile con una detenzione finalizzata al solo uso personale.
La rilevanza dei precedenti penali
Oltre agli oggetti sequestrati, la Corte ha dato peso alla storia giudiziaria dell’imputato. La presenza di precedenti gravi e specifici ha permesso di delineare una maggiore pericolosità sociale e una spiccata professionalità nella condotta criminale. Questo ha influenzato direttamente la dosimetria della pena, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla valutazione logica e congiunta degli indizi. La Corte spiega che il possesso di quanto necessario per la diluizione e il confezionamento delle dosi (bilancino, bustine e agenti di taglio) depone in modo inequivocabile per un uso non esclusivamente personale della sostanza. Non è stato ritenuto credibile che un semplice consumatore disponesse di una logistica così strutturata, tipica invece di chi opera nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti. Inoltre, la riduzione della pena già operata in appello è stata ritenuta congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio fondamentale: la prova dello spaccio non richiede necessariamente il sequestro di enormi quantitativi di droga. La presenza di strumenti per la pesatura e il confezionamento, unita alla disponibilità di sostanze da taglio, costituisce un indicatore insuperabile della destinazione della droga a terzi. Chi detiene sostanze stupefacenti insieme a un kit professionale rischia la condanna anche se la quantità di stupefacente è modesta, specialmente in presenza di precedenti penali specifici che aggravano la posizione dell’imputato.
La piccola quantità di droga esclude sempre lo spaccio?
No, il giudice valuta anche il possesso di strumenti come bilancini e bustine che indicano la preparazione di dosi per la vendita.
Perché il mannitolo è considerato una prova contro l’imputato?
Il mannitolo è una sostanza da taglio usata per aumentare il volume della droga, suggerendo quindi una finalità commerciale.
Cosa succede se il ricorrente ha precedenti penali specifici?
I precedenti penali aumentano la valutazione della pericolosità sociale e possono portare a una pena più severa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49194 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identi censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, per escludere che la sostanza stupefacente sequestrata fosse declinata all’uso esclusivamente personale, come fosse significativo, non tanto il dato ponderale, ma il possesso di quanto necessario pe confezionamento e la diluizione delle dosi, ed in particolare un bilancino, del nastro isol pellicola di plastica e soprattutto, rnannitolo e 115 bustine, oggetti che, qu complessivamente considerati (ed al netto della presunto recente acquisto del nastro isolante necessario per lo svolgimento di lavori) deponevano per un uso non esclusivamente personale della sostanza;
rilevato che analogo limite incontrano il secondo e terzo motivo avendo la Corte territorial assegnato la corretta rilevanza ai precedenti gravi e specifici del ricorrente onde trar aumentata pericolosità sociale e maggiore colpevolezza, valorizzando, ai fini della dosimetri della pena, la professionalità della condotta e riducendo significativamente la pena rispett quella irrogata dal Tribunale e qualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023