Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45220 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bari – pronunciando in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, sez. Terza, in data 20/10/2020 (sent. n. 37609/20) ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trani in data 11/12/2017 di condanna alla .pena di anni due, mesi due, di reclusione ed euro 6.000 di multa.
Le ragioni dell’annullamento risiedevano nella mancata adeguata motivazione a sostegno del rigetto della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo al profilo oggetto di annullamento.
La Corte territoriale, si legge nel ricorso, ha trascurato di considerare che, a seguito dell’accertamento qualitativo della sostanza in sequestro è risultato un principio attivo di appena gr. 10,198 grammi (a fronte dei 70 lordi), dal quale sono ricavabili poche decine di dosi.
Il ricorso è inammissibile.
La motivazione offerta dalla Corte di merito è rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità, dove si era evidenziato come “La valutazione dell’offensività della condotta deve essere così desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell’azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio (Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, R.v. 275044; quanto all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama, cfr. Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615)”.
Facendo buon governo di tali criteri, la Corte territoriale ha dato conto, nel giudizio espresso, dell’elemento preponderante rappresentato dal dato quantitativo della sostanza in sequestro, da cui erano ricavabili 407 dosi medie drogati; ha poi aggiunto come la condotta non fosse connotata da occasionalità (il prevenuto aveva predisposto un luogo di custodia ad hoc dello stupefacente, in cui sono stati rinvenuti strumenti deputati al frazionamento e al confezionamento in dosi della sostanza).
Si tratta di argomentazioni del tutto logiche e coerenti con le risultanze probatorie illustrate in motivazione, non censurabili in questa sede.
Rispetto alla motivata giustificazione offerta dai giudici di merito, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle emergenze probatorie.
Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore ente