Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42190 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42190 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore avvocato NOME COGNOME del foro di BRINDISI in difesa di COGNOME NOME che ha Ilustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per rispondere di una serie di episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente -rispettivamente rubricati in origine ai capi A), B), D), E) ed F) del decreto che dispone il giudizio- e, all’esito di giudizio ordinario, con sentenza del 21/10/2021, riqualificate le condotte di cui ai capi A), D) ed F) con riferimento al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, veniva dichiarava l’improcedibilità in relazione alle stesse per intervenuta prescrizione mentre il COGNOME veniva condanNOME per le residue ipotesi di cui ai capi B) ed E), ad anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 28.000 multa, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 e di quella di cui al co. 6 dell’art. 73 (a tanto dovendosi pervenire in ragione del dato letterale nonché della concreta dosimetria della pena inflitta).
La Corte di Appello di Lecce, investita dell’appello dell’imputato, con sentenza del 25/11/2022, ha confermato la statuizione di primo grado.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90, in relazione agli artt. 192 e 521 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo E) della rubrica.
Il ricorrente censura, in primis, in ragione della maggiore gravità di quello, le argomentazioni della Corte di merito relative alla condanna per il capo E).
In tale capo d’imputazione al COGNOME e ad altri coimputati viene contestato il reato di acquisto di sostanza stupefacente poiché, in concorso tra loro ed altre persone in via di identificazione, anche in tempi diversi, entrando più volte in contatto, per telefono o di persona, ponevano in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, alla movimentazione di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 500 grammi, da immettere sul mercato clandestino locale. Il quadro indiziario -si ricorda in ricorso- è costituito da dieci captazi (voce ed sms), tra 1’8 e il 12/10/2009, riportate per esteso dal giudice di primo grado alle pagg. 25-28 e che vengono trascritte in ricorso.
Ebbene, per il ricorrente la semplice lettura delle conversazioni consente di individuare una sorta di cesura tra un primo ed un secondo gruppo delle stesse: nel primo gruppo -dalla prima alla quarta conversazione- sono riportate le conversazioni su cui la Corte territoriale si è diffusa, alle pagine da 19 a 21 della su motivazione. In aderenza all’impostazione accusatoria, prima, e del Tribunale poi,
la sentenza si diffonde nella decrittazione d& linguaggio, attribuendo alle “vitelle da disossare” l’indicazione dell’ingente affare a cui sta attendendo il COGNOME e nel “mezzo” correlato al prezzo (“33.000”) quantità e tipologia di sostanza stupefacente (cocaina) «atteso che, mezzo chilo di altre droghe o anche mezzo panetto di hashish, ad esempio, avrebbero avuto costi molto più contenuti».
Per il ricorrente, in disparte la corretta interpretazione delle terminologie uti lizzate nelle conversazioni, va segnalato comunque che siffatta argomentazione ripropone pedissequamente il ragionamento adottato dal giudice di primo grado e che questa difesa ha espressamente fatto oggetto di specifica censura sottolineando come sarebbe palese il mancato raggiungimento dell’accordo per cui la condotta del ricorrente andrebbe più correttamente qualificata come generico proposito appartenente ad una fase ideativa e come tale esente da rilievo penale.
Il giudice del gravame del merito sul punto- si duole il ricorrente-non avrebbe risposto alle censure mosse nell’atto di gravaime nel merito alla sentenza di primo grado venendosi così a realizzare un’evidente mancanza di motivazione su un punto nodale della vicenda. In particolare, viene contestato l’assunto della Corte ionica secondo cui dalle intercettazioni riportate da pagina 25 a pagina 28 della sentenza di primo grado si desume chiaramente come vi fossero da parte del COGNOME trattative poi concluse con un acquisto per rifornirsi di una notevole quantità di cocaina. Si tratterebbe per il ricorrente di un’affermazione stereotipa, priva d pregnanza ed aderenza al dato processuale.
Vengono riportate anche le conversazioni 9018 dell’11/10/2009 e 9154 del 12/10/2009 per ribadire come appaia evidente che non si possa sostenere una continuità delle trattative, in particolar modo tenendo presente che il capo d’imputazione fa espresso riferimento ad atti idonei diretti in modo non equivoco alla movimentazione di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di grammi 500 (quindi non 300 e nemmeno 1000).
Con un secondo motivo di ricorso si lamentano violazione o erronea applicazione degli artt. 73 co. 4 e 5 d.P.R. 309/90 in relazione agli articoli 192 cod. proc pen. e vizio motivazionale con riferimento al capo B della rubrica.
Analogo discorso ad avviso del ricorrente può essere fatto con riferimento al capo B dell’imputazione ove si contesta al COGNOME e ad altro soggetto il concorso nel reato di vendita di sostanza stupefacente poiché, entrando più volte in contatto, per telefono o di persona, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla cessione di grammi 0,1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina nei confronti di COGNOME NOME, consegna effettuata materialmente da COGNOME NOME. Anche in questo caso vengono riportate le intercettazioni che sono state poste a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità e si sostiene che la decisione del giudice di merito in relazione a tale capo di imputazione sia fondata
sull’errato sillogismo del seguente tenore: poiché esistono contatti telefonici tra COGNOME e COGNOME e tra quest’ultimo e il COGNOME – il cui oggel:to è da individuarsi nella trattativa per una fornitura di droga – e poiché successivamente a questi contatti telefonici viene perquisito il COGNOME e gli viene rinvenuta la dose di grammi 0,1 di cocaina, ergo, le trattative avevano ad oggetto la cocaina. E questa è stata consegnata al COGNOME da COGNOME e da questi fornita dal COGNOME.
Ebbene il ricorrente ricorda come le censure svolte nel gravame nel merito e che la Corte tarantina non affronterebbe attenevano proprio al passaggio di NOME in NOME dell’ipotetica sostanza stupefacente, che il capo di imputazione indica essere avvenuto, ma che i giudici di merito accertano mediante il ricorso a mere illazioni. Ciò perché l’attività di indagine, condotta in maniera precisa e professionale, così da consentire il monitoraggio in tempo reale, mediante operanti sul posto, di ciò che viene intercettato, non ha dato conto di alcun contatto tra COGNOME e COGNOME prima e tra quest’ultimo e il COGNOME.
Si lamenta il travisamento del dato probatorio quanto all’opera di decrittazione del linguaggio utilizzato nelle conversazioni laddove la Corte territoriale avrebbe ripetuto gli stessi errori del giudice di primo grado.
In ogni caso ci sarebbe un’errata individuazione del tipo di sostanza stupefacente perché potrebbe trattarsi di sostanze stupefacenti riconducibili alla tabella 2 prevista dal quarto comma dell’articolo 73 per cui andava operata una declaratoria di prescrizione.
In ultimo, si contesta la mancata applicazione del quinto comma dell’articolo 73 che è stata motivata dalla Corte territoriale con il collegamento tra i due episodi, mentre in ogni caso la contestazione di cui al capo B avrebbe una sua autonomia e sarebbe pienamente compatibile con l’ipotesi meno grave
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per
la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, letti:. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15,9/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vaeídichiarato inammissibile.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugNOME la tesi oggi riproposta, ivi compresa quella relativa al capo E) dell’imputazione in ordine al mancato raggiungimento dell’accordo e quindi alla consumazione del reato.
Il ricorrente, sul punto, richiama solo in parte gli esiti delle conversazioni i tercettate, che la Corte territoriale, invece, riporta integralmente da pag. 19 a 25 della sentenza impugnata e dalle quali desume, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, un quadro indiziario coerente, preciso ed univoco per giungere ad affermare che l’acquisto di cocaina ebbe a perfezionarsi.
In particolare, il ricorso non si confronta con il contenuto dell’intercettazion di cui al PROG. 9444 che i giudici del gravame del merito valorizzano ai fini della considerazione che un precedente affare era stato concluso.
Quanto al riferimento in imputazione ad “atti idonei” e quindi ad un tentativo e non ad un accordo e ad un reato consumato, con una possibile violazione ex art.521 cod. proc. pen., tale doglianza si scontra, in primis, con l’assenza in imputazione di qualsiasi riferimento all’art. 56 cod. pen. e, in ogni caso, con la lettur complessiva del capo d’imputazione, ove si rileva essere evidente che gli atti idonei sono riferibili alla complessiva movimentazione dei 500 chili di cocaina, mentre ad essersi consumati sono singoli accordi nell’ambito di tale complessiva movimentazione.
Peraltro, in relazione a qualsivoglia doglianza in punto di trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, come nel caso che ci occupa, si rinvengano gli ste:ssi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se un’eventuale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell’imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere.
Costituisce, infatti, ius receptum che l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è ch mato a rispondere, sancito dall’art. 111, cornma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’Imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. eX multis Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D. Rv. 277948).
Quanto al capo B il ricorrente lamenta, in termini alquanto generici, un travisamento del contenuto delle intercettazioni.
Sul punto, alle pagg. 15 e ss., la Corte salentina ha già ampiamente e logicamente confutato le analoghe doglianze proposte in appello dando conto, alle pagg. 15 e ss., dell’ampio compendio probatorio che le ha consentito di confermare la conclusione del giudice di primo grado relativo al pieno coinvolgimento del COGNOME nella cessione della cocaina al COGNOME.
Evidenziano, tra l’altro, i giudici del gravame del merito che la difesa del COGNOME, non chiarisce a cosa si riferisse questi col seguente messaggio (n.10652 delle ore 0.58), allorché dice al COGNOME: “Sparirci tu sparirci nascondi tutto”. Non comprende, davvero -è la logica considerazione che si legge in sentenza- cos’altro (se non la droga) dovesse nascondere il COGNOME e perché dovesse allontanarsi velocemente dal luogo in cui il COGNOME era stato fermato. Ed ancora, se il COGNOME ed il COGNOME non avessero avuto nulla a che vedere con la cocaina rinvenuta
in possesso del COGNOME, sarebbe incomprensibile per i giudici di appello perché questi, mentre era sotto controllo da parte dei verbalizzanti, nel corso della telefonata ricevuta dal COGNOME delle ore 1.08 (n. NUMERO_DOCUMENTO) lo avesse chiamato col nome di “NOMENOME NOME con l’appellativo «amo’» (amore), dicendogli, nel contempo, di lasciarlo in pace per un po’ perché stavano redigendo un verbale (“un pezzo di carta che mi stanno afar scrivere”). Se il COGNOME non avesse avuto nulla a che vedere con quel controllo e quella cessione di droga, il COGNOME non avrebbe avuto remora alcuna a chiamarlo per nome.
Infine, per i giudici del merito ulteriormente significativo è il tenore delle co versazioni tra il COGNOME ed il COGNOME dopo il sequestro della cocaina. Infatti, il NOME, evidentemente rimasto senza droga da consumare, ne voleva dell’altra, come emerge dal messaggio del COGNOME al COGNOME (sms ore 1.34, n. 10666: “Frate NOME si e spesa una fettina e mi a detto che lunedì risolve. Rispondi subito xk questo a farne”): al che il COGNOME, con inequivoca risposta (che ne implica l’evidente coinvolgimento nella dazione di quella che, evidentemente, non era carne ma cocaina), dà il suo assenso, ma avverte il COGNOME di non voler avere altre perdite economiche (“Ti dico solo attenzione io intenzione di perdere ancora soldi non ne ho ti avviso”). Tale frase (anch’essa non spiegata dal COGNOME e dalla sua difesa) rende palese che il COGNOME avesse preciso interesse economico nella vicenda: e, dato che non di “fettina” o “carne” si trattasse, è chiaro (anche dalle reazioni anzidette, preoccupate per quanto stava accadendo al COGNOME e volte a far nascondere al COGNOME qualcosa di illegale di cui era evidentemente in possesso) che tale interesse fosse correlato alla droga rinvenuta in possesso del COGNOME.
La sentenza impugnata si sofferma, inoltre, sull’assenza di spiegazioni sulla successiva conversazione tra il COGNOME ed il COGNOME del 9/8/2009 delle ore 17.14 (n.2536), a distanza di molte ore, dunque, dai fatti della notte, che avevano visto il COGNOME trovato in possesso di cocaina, intercettazione di seguito riportata nella parte saliente:
Va ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il quale si sottrae al sindacato di legittimità se la valutazi operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (cfr. ex rnultis la recente Sez. 2 n.34381/2022). Inoltre, gl esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell’ambito del subprocedimento cautelare) “piena” (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2(2015, Sebbar, Rv. 263714).
Non va trascurato, inoltre, che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (c specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamen1:e travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla crit dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, COGNOME ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE ed altro, Ftv. 269217).
Nel caso dì specie, al contrario, la Corte dii appello ha riesamiNOME e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza dc: n cumentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
In ultimo, manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo B) ai sensi dell’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/9 esclusa dalla Corte territoriale in ragione della valutazione congiunta delle circostanze emerse in relazione ai fatti di entrambi i capi d’imputazione.
La sentenza impugnata, infatti, si colloca nel solco del dictunn della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall’ar
73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149; conf. Sez. 4, n. 40720 del 26/4/2017, Nafia. Rv. 270767 che ha ritenuto adeguatamente motivata l’esclusione da parte del giudice di merito dell’ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determiNOME contesto territoriale, desunta dall’intensità del traffico, dalla pluralità di sosta vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell’attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti).
Nello stesso senso si è anche affermato che, ai fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità dell droga movimentata in un determiNOME lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in e sere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/2/2018, Lombino Rv. 272529).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma il 19 settembre 2023
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