Sostanze stupefacenti: la distinzione tra droghe e il calcolo della pena
La gestione delle condanne relative alle sostanze stupefacenti richiede un’analisi rigorosa della natura delle condotte contestate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardante l’applicazione della continuazione del reato quando sono coinvolte diverse tipologie di droghe. La decisione sottolinea come la diversità qualitativa delle sostanze impedisca di considerare l’azione come un fatto unitario, con dirette conseguenze sulla determinazione della sanzione finale.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per violazione dell’Art. 73 del d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso contestando specificamente l’aumento di pena inflitto a titolo di continuazione. Secondo la tesi difensiva, l’attività illecita avrebbe dovuto essere inquadrata come un unico episodio criminoso, evitando così gli incrementi sanzionatori previsti per il concorso di reati legati da un medesimo disegno. L’oggetto del contendere riguardava quindi la possibilità di unificare condotte diverse sotto un’unica fattispecie legale.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato integralmente le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era manifestamente infondato. La decisione si basa sulla constatazione che le attività di detenzione e cessione non riguardavano un’unica tipologia di droga, ma diverse sostanze stupefacenti. Questa eterogeneità dei beni illeciti detenuti o ceduti interrompe il nesso di unitarietà del fatto, rendendo legittima e necessaria l’applicazione della disciplina della continuazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione oggettiva delle condotte. Quando un soggetto detiene o commercia sostanze di natura diversa (ad esempio droghe pesanti e droghe leggere, o diverse tipologie all’interno della stessa categoria), la giurisprudenza ritiene che non si possa parlare di un’unica azione. La diversità delle sostanze stupefacenti implica una pluralità di violazioni della legge penale. Di conseguenza, il giudice di merito ha correttamente applicato l’aumento di pena previsto dall’Art. 81 del Codice Penale, ravvisando nel medesimo disegno criminoso il collante tra episodi che restano, tuttavia, distinti sul piano materiale e giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, misura tipica per i ricorsi privi di fondamento giuridico. Questa sentenza ribadisce un principio cardine: la varietà delle sostanze stupefacenti coinvolte in un’attività di spaccio o detenzione preclude la possibilità di invocare l’unitarietà del fatto, confermando la severità del sistema sanzionatorio italiano nel contrasto al traffico di droga.
Quando si applica la continuazione nei reati di droga?
Si applica quando più violazioni della legge sugli stupefacenti sono commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, comportando un aumento della pena base invece della somma delle singole pene.
Perché la diversità della sostanza impedisce l’unitarietà del fatto?
La presenza di diverse tipologie di droghe indica condotte distinte che offendono il bene giuridico della salute pubblica in modi differenti, giustificando sanzioni separate unite dal vincolo della continuazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Il ricorrente rischia la dichiarazione di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50534 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17842/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall’art. 73, commi d.P.R. n. 309 del 1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso relativo all’aumento di pena inflitto a titolo di continu ritenuto illegittimo attesa la natura unitaria del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato attesa la diversità s sostanza stupefacente illecitamente detenuta e ceduta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.