Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51030 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51030 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME SANT’AGATA DE’ GOTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28502/23 COGNOME -l- 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che il motivo di ricorso – comune a entrambi – con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche laddove si evidenzia che il trasporto in luogo pubblico della sostanza stupefacente (pari a 823 dosi) è logicamente incompatibile con il prospettato uso personale;
Ritenuto che la seconda censura relativa al trattamento sanzioNOMErio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che con riguardo allo specifico profilo proposto da NOME COGNOME, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, là dove ha rappresentato la presenza di svariati e anche assai recenti precedenti (pur non valutati dal Giudice di primo grado ai fini del riconoscimento della recidiva), comunque tali da non consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023